Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00265 presentata da MANZINI PAOLA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960717
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere premesso che: in attuazione del piano energetico nazionale (Pen), nel 1991 sono state emanate le leggi nn. 9 e 10, la prima per regolamentare "tra l'altro" aspetti istituzionali e l'autoproduzione di energia elettrica; la seconda per approvare strumenti in grado di incentivare ed agevolare l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili; in particolare, l'articolo 22 della legge n. 9/1991 prevede che gli autoproduttori di energia elettrica possano stipulare apposite convenzioni con l'Enel, di cessione, scambio, vettoriamento e produzione per conto; il decreto ministeriale 25 settembre 1992, emanato dal Ministero dell'industria, ha approvato le convenzioni tipo previste dal citato articolo 22; il provvedimento Cip 6/1992 ha fissato i prezzi di cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'energia elettrica, nonche' i parametri relativi allo scambio e le condizioni tecniche per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile; il decreto ministeriale 4 agosto l994, emanato sempre dal Ministro dell'industria, ha introdotto marginali modifiche al Cip 6/92 in materia di prezzi di cessione di energia elettrica e di norme tecniche ai fini della assimilabilita' a fonte rinnovabile -: se il Ministro sia al corrente dell'orientamento unilaterale recentemente assunto dall'Enel nel senso di rendere di fatto praticabile soltanto la convenzione di vettoriamento, in quanto "in particolare" per la cessione di energia elettrica all'Enel esistono gia' oggi lunghe liste di attesa, che potranno essere evase solo a distanza di diversi anni e per lo scambio esistono recenti direttive interne tendenti a renderlo inattuabile a vantaggio del vettoriamento; se il Ministro intenda intervenire affinche' non prevalgano esclusivamente valutazioni economico-aziendali dell'Enel, bensi' prevalgano gli obiettivi generali relativi sia al risparmio ambientale ed energetico allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dichiarati dall'articolo 1 della legge n. 10/1991 "di pubblico interesse e di pubblica utilita'" che dispone altresi' che "le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche". (5-00265)