Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00267 presentata da CONTE GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19960717
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'ufficio del registro di Formia ha ricevuto, nella primavera scorsa, l'incarico di notificare e riscuotere oltre seimila avvisi di liquidazione per il mancato pagamento della tassa annuale sulla partita Iva; nel mese di maggio 1996 si e' assistito al recapito di oltre duemila avvisi di liquidazione per il mancato o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni (legge n. 202 del 1991); con riferimento a quest'ultimo tributo, si fa presente che il maggior numero degli avvisi di liquidazione riguarda il tardivo pagamento e, pertanto, non e' dovuto il tributo, ma solo la soprattassa che, nel 40-50 per cento dei casi, e' pari ad importi talmente irrisori (lire 2.000 a titolo di soprattassa, lire 240 a titolo di interessi), che le spese di notifica pari a lire 8.300 sono di importo maggiore; in secondo luogo, si rileva che la notifica degli avvisi di pagamento non e' agevole (variazione di residenza dell'utente, eccetera) e comporta, spesso, procedure lunghe e dispendiose sia di risorse umane che economiche; appare evidente che diventa antieconomico perseguire questi evasori; per altro, essendosi in presenza di una violazione delle norme fiscali sanzionabili ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 modificato dell'articolo 16 della legge n. 408 del 1990, si potrebbe attuare un diverso sistema di riscossione -: se non ritenga che: si potrebbe affidare, con legge ad hoc, la riscossione anche della tassa in parola al concessionario del servizio (Telecom ed Omnitel), che in caso di omesso o ritardato pagamento della bolletta telefonica, nella successiva fatturazione, oltre ad applicare e a riscuotere l'importo, soprattassa ed interessi relativi alla loro tariffa, potrebbe riscuotere anche la tassa, la soprattassa e gli interessi per conto dell'erario, e versare periodicamente le somme introitate su un conto corrente postale appositamente istituito. Stessa soluzione potrebbe applicarsi alla riscossione della somma di lire 5.000 (importo fermo al 1978), ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 27, dovuta dai contravventori sui verbali che la pubblica sicurezza eleva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953. Anche in questo caso e' divenuto antieconomico per l'erario procedere alla riscossione (compilazione dell'avviso di liquidazione d'imposta, notificazione iscrizione a ruolo, eccetera) di somme oggi irrisorie. Nella fattispecie e' dubbio se l'applicazione della normativa prevista dalle leggi nn. 67 del 1988, 427 del 1990 e 187 del 1990, che prevede l'annullamento dei carichi tributari inferiori a lire 20.000 per mancato pagamento delle tasse automobilistiche. E' ugualmente dubbia l'applicazione del decreto-legge n. 41 del 1995 che prevede l'istituzione dei contesti riguardanti le sole soprattasse relative alle tasse automobilistiche; si potrebbe per la somma in riscossione assimilare il tributo ad un tassa automobilistica e, per il futuro, trovare soluzioni piu' agevoli per la riscossione e piu' convenienti per l'erario. (5-00267)