Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02077 presentata da SANTORI ANGELO (FORZA ITALIA) in data 19960717
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nel corso del biennio 1994-1995, per il comune di Cuorgne' si e' manifestata l'esigenza di sopperire ad una carenza nella erogazione dei servizi dell'asilo comunale, dovuta alla scarsita' di organico affidato alla struttura stessa, istituita in conformita' alla legge n. 1044 del 6 febbraio 1971, quale servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, nel quadro della politica di sostegno alla famiglia; poiche' in tale periodo non era possibile procedere ad assunzioni di personale mediante pubblici concorsi, la situazione che si era venuta a determinare avrebbe comportato, quali possibili effetti, tenuto conto della esistenza di una normativa regionale che vincola al mantenimento di determinati rapporti numerici tra educatrici e bambini assistiti, la necessita' di deliberare la cessazione del servizio, ovvero la necessita' di determinare una drastica riduzione dell'utenza, con immediate ripercussioni sulla efficacia del servizio nonche', indirettamente, sulla stessa organizzazione familiare dei cittadini che su tale servizio avevano fatto affidamento; al fine di poter mantenere in funzione ad adeguati livelli di efficienza tale struttura, la quale, peraltro risulta del tutto estranea a qualsiasi finalita' economico-lucrativa, ed e' ispirata a ragioni di servizio socio assistenziali, consentendo, tra l'altro, l'accesso gratuito ai bambini provenienti da famiglie con basso reddito mediante addebito integrale dei relativi costi a carico della collettivita', l'amministrazione comunale, previe regolari procedure di individuazione del contraente, ha incaricato una cooperativa di servizi operante nella zona a provvedere, mediante propri soci dotati della necessaria qualifica, dapprima all'assistenza di un bambino portatore di handicap, ed in seguito, venuta meno l'esigenza, ma permanendo la necessita' di potenziare l'erogazione del servizio, alla attivita' didattica presso una sezione dell'asilo nido; tale iniziativa e' stata ovviamente assunta dal comune di Cuorgne' senza alcun intento elusivo delle vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento e lavoro interinale, in quanto si e' ritenuto che le attivita' contemplate godessero della massima autonomia operativa ed organizzativa, richiedendo inoltre un alto grado di specializzazione al personale impiegato, il quale veniva ad ogni effetto gestito dalla cooperativa contraente, risultando il comune totalmente estraneo dall'individuazione dell'educatrice che la cooperativa avrebbe deciso di inviare presso l'asilo nido; l'iniziativa e' stata tuttavia censurata dall'ispettorato del lavoro di Torino che ha ritenuto che i sindaci e gli assessori, i quali avevano adottato le delibere di affidamento dell'incarico alla cooperativa, si fossero resi responsabili di illeciti amministrativi, nonche' del reato previsto agli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2, della legge n. 1369 del 1960, in riferimento al quale alcuni di loro, alla data odierna, sono risultati destinatari di decreto penale di condanna del pretore di Ivrea, nei confronti del quale hanno ritenuto opportuno presentare rituale opposizione; gli amministratori colpiti da tali provvedimenti ritengono necessario sottoporre all'attenzione dei Ministri competenti le evidenziate problematiche, nonche' a sottolineare la gravita' della situazione sia dal punto di vista sostanziale che normativa in quanto ritengono che, esaminando l'origine storica della legge n. 1369 del 1960, risulta evidente la ratio di tale norma finalizzata a combattere il fenomeno del caporalato, quindi non agevolmente applicabile a fattispecie come quella gia' descritta, per cui il predetto corpo normativo non dovrebbe ritenersi riferibile agli enti pubblici, in quanto i medesimi non operino in attivita' imprenditoriali, bensi' mirino, anche mediante il ricorso ad altri enti, a perseguire le finalita' istituzionali loro proprie; del resto il legislatore era gia' intervenuto con l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come novellato dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, per stabilire che l'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 andava interpretato in senso restrittivo, escludendone l'applicabilita', tra gli altri, anche ai comuni e la circostanza che tale norma sia stata successivamente abrogata, in occasione della revisione della disciplina del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, non dovrebbe comunque legittimare interpretazioni che si pongano in contrasto con esigenze di mantenimento di buoni livelli di efficienza dei servizi socio assistenziali ed educativi affidati agli enti territoriali; a cio' va poi aggiunta una ulteriore considerazione legata al contrasto tra la rigida interpretazione della normativa sul collocamento proposta dall'ispettorato del lavoro di Torino, rispetto alla tendenza normativa sempre piu' diffusa a livello comunitario di estendere il piu' possibile il ricorso a prestazioni d'opera interinali: in particolare appare legittimo chiedersi se le norme comunitarie dettate in materia di libera circolazione dei lavoratori (articoli da 48 a 51, da 52 a 58, da 59 a 66 del trattato CEE) e di divieto di abuso di posizione dominante (articolo 86 del trattato) consentano di ritenere ancor oggi, in generale, ammissibile, nell'ambito del nostro ordinamento il divieto di cui all'articolo 1, legge n. 1369 del 1960 -: se non si rendano necessarie misure atte a porre rimedio alla situazione venutasi a creare e che vede attualmente interessati gran parte dei nostri sindaci. (4-02077)