Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00126 presentata da DE MURTAS GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960718
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con Procedimento n. D7853 (prot. n. 21199), ha ritenuto illegittima la procedura adottata dal Ministero delle finanze in merito alle modalita' di affidamento del concorso pronostici Enalotto a seguito della segnalazione, presentata in data 25 marzo 1996, dal signor Paolo Ferrero, in qualita' di membro della segreteria nazionale del partito della rifondazione comunista; l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha rilevato come tale procedura contrasti con la disciplina che regola la fattispecie in materia di concessione di appalti pubblici di servizi, con riferimento al decreto legislativo n. 157/1995 che ha recepito la direttiva n. 92/50/CEE; nell'esposto a firma del signor Paolo Ferrero si segnalava l'atto deliberativo del 28 ottobre 1995, con il quale il Ministero delle finanze ha indetto una trattativa privata per l'affidamento della gestione del concorso pronostici Enalotto e ha invitato, senza adottare alcuna forma di pubblicizzazione della gara, il Coni e le societa' Lottomatic e Sisal SpA a presentare le migliori offerte; la decisione del Ministero ignora volutamente le rilevanti implicazioni economiche connesse alla assegnazione della gestione nel settore dei concorsi pronostici, dove, con l'adozione della automazione on line, le forniture di hardware e di software diventano un fatto assolutamente preminente rispetto al complesso delle prestazioni; il Ministero delle finanze ha giustificato il ricorso alla procedura della trattativa privata configurando l'affidamento del concorso pronostici Enalotto come concessione pubblica di servizi. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha risposto richiamando la direttiva n. 92/50/CEE, la quale all'articolo 11, prevede la possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali; oppure, in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi ad essi connessi, non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo; oppure, il servizio da prestare non possa venire specificato con sufficiente precisione e non sia possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante selezione dell'offerta migliore, in conformita' alle norme che regolano la procedura aperta o la procedura ristretta. Poiche' queste ipotesi (che sono da intendersi come tassative ed eccezionali) non ricorrono nel caso dell'assegnazione del concorso pronostici Enalotto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ritiene che il Ministero delle finanze abbia violato il decreto legislativo n. 157 del 1995; sempre in coerenza con la direttiva CEE 92/50, nella segnalazione che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha inviato - ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 - al Ministero delle finanze, si sottolinea come, nel rispetto dei principi della concorrenza, l'individuazione di soggetti a cui affidare la gestione dei concorsi pronostici sarebbe dovuta avvenire attraverso i meccanismi della gara pubblica, allo scopo di consentire anzitutto di scegliere la migliore offerta sulla base di criteri di qualita' e di prezzo. Allo stato delle procedure, l'individuazione concreta dei contraenti per l'assegnazione del concorso pronostici Enalotto contraddice, in maniera palese e grave, queste condizioni: il Ministero delle finanze ha infatti invitato alla trattativa privata soggetti che, pur rivestendo diversa natura giuridica, sono tra loro strettamente collegati da una estesa rete di affari, da relazioni di cointeressi, da compartecipazioni economiche e finanziarie, tali da configurare una situazione di vero e proprio oligopolio nella gestione e nel controllo del settore dei concorsi pronostici -: se il Ministero delle finanze conosca (oppure, se intenda accertare) lo stato dei rapporti e gli assetti proprietari delle societa' assegnatarie degli appalti per la gestione dei concorsi pronostici, con particolare riferimento al Consorzio Lottomatic e alla Sisal sport Italia SpA, e tra queste societa' e il Coni; se ad avviso del Governo non si debba prendere atto del parere espresso formalmente dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, costituendo detto parere (pur nel suo carattere esclusivamente consultivo) una prova esplicita di illegittimita' e, per conseguenza, di nullita' della procedura adottata dal Ministero delle finanze per l'assegnazione del Concorso Enalotto alla Sisal sport Italia SpA; se di conseguenza il Governo stesso non intenda quindi procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto. (2-00126)