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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02139 presentata da MOLINARI GIUSEPPE MARIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960718

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 30 dicembre 1991, n. 142, all'articolo 11, ha ripristinato la rivalutazione annuale con decorrenza dal 1^ gennaio 1993, senza fissare alcuna variazione minima delle retribuzioni convenzionali e prevedendo che con i decreti di rivalutazione venissero stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, nella misura necessaria a coprire gli oneri derivanti delle maggiori spese rispetto alla normativa precedente; a causa del blocco previsto per il 1993 dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si e' proceduto alla rivalutazione delle rendite soltanto con decorrenza 1^ gennaio 1994; nel 1995 non si e' dato luogo alla rivalutazione medesima, in quanto le retribuzioni convenzionali hanno subito variazioni inferiori al limite minimo del 10 per cento previsto dall'articolo 20 della legge 41 del 1986, limite che l'Inail continua a ritenere necessario perche' si dia luogo alle procedure di emanazione dei decreti ministeriali di rivalutazione, ma che l'Anmil ritiene superato dall'articolo 11 della legge 412 del 1991; l'Inail, con propria delibera in data 27 maggio 1996, ha gia' deliberato la rivalutazione medesima, prevedendo gia' nel proprio bilancio la relativa copertura degli oneri; entro quali termini, temporali e sostanziali, il Ministro intenda procedere alla firma dei relativi decreti di rivalutazione, fermo restando che la categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro ha visto rivalutata la propria rendita l'ultima volta con decorrenza 1^ gennaio 1994 e che, per legge, la cadenza di rivalutazione medesima e' annuale. (4-02139)

La problematica sollevata dalla S.V. On.le e' relativa alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui al T.U. n. 1124/1965. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente, in via preliminare, che il T.U. per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevedeva, all'articolo 116 per il settore industria e all'articolo 234 per il settore agricoltura, la rivalutazione triennale delle prestazioni economiche subordinatamente ad una intervenuta variazione delle retribuzioni rispetto a quelle precedentemente stabilite in misura non inferiore al 10 e la conseguente rivalutazione delle rendite in godimento alla data di inizio di ciascun triennio. Detti articoli sono stati modificati dagli artt. 1 e 3 della legge n. 251/82, la quale, lasciando impregiudicate le modalita' attuative della rivalutazione, ne ha stabilito la cadenza annuale condizionandola ad una variazione non inferiore al 5. Successivamente e' intervenuta la legge n. 41/86 il cui articolo 20, comma 3, ha nuovamente inciso sul contenuto degli artt. 116 e 234 soprarichiamati, prevedendo la rivalutazione biennale delle basi retributive in ordine ad una variazione non inferiore al 10, fermi restando i rispettivi meccanismi di calcolo. Infine la legge n. 412/91 ha nuovamente disposto all'articolo 11, comma 1, la cadenza annuale, a far data dal 1^ gennaio 1993, della rivalutazione delle basi retributive per il calcolo delle rendite. Tanto premesso l'Istituto ha chiarito che, pur ricorrendo le condizioni previste dalla legge, la riliquidazione delle rendite, con effetto 1^ gennaio 1993, non ha avuto luogo a causa della sospensione decretata dalla legge n. 438/92, articolo 2, comma 1, "degli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL", per l'intero anno 1993. Tuttavia, a parziale ristoro della mancata riliquidazione, le stesse sono state assoggettate a "perequazione" nella misura di punti percentuali 1,8 e 1,7 rispettivamente dal 1^ giugno e dal 1^ dicembre 1993. Superata questa fase, l'Istituto ha provveduto a riliquidare regolarmente le rendite e le altre prestazioni economiche con decorrenza 1^ gennaio 1994. Con riferimento all'anno 1995 tale riliquidazione non ha avuto luogo, in quanto le basi retributive avevano subito un incremento, al 31 dicembre 1994, inferiore al 10. Relativamente al corrente anno si sono, invece, verificate, al 31 dicembre 1995, le condizioni previste dalla legge per la rivalutazione delle rendite, in quanto le basi retributive avevano subito un incremento superiore al 10. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato, in data 27.5.96, sia il progetto di rivalutazione delle rendite dirette ed ai superstiti dei settori industriale ed agricolo, nonche' delle altre prestazioni economiche alle stesse collegate, sia quello relativo alle rendite dirette ed ai superstiti dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X. Successivamente sono intervenuti i decreti ministeriali dell'8 agosto 1996, che hanno sancito le nuove misure della retribuzione annua minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo, da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche, con decorrenza 1.1.1996. L'INAIL ha comunicato di star procedendo, sin dai primi giorni del corrente mese, alla corresponsione agli interessati dei ratei aggiornati e relativi arretrati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.