Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00138 presentata da LA RUSSA IGNAZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960718
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nel processo a carico di Antonio Federici piu' altri cinque, la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del 6 marzo 1995 della Corte d'appello di Brescia, dichiarando il reato di lottizzazione abusiva, oggetto del processo, estinto per intervenuta prescrizione; nella breve sentenza infatti e' stato ritenuto che il reato contestato agli imputati, commesso in data 28 dicembre 1990, si era estinto in data 28 giugno 1995; per converso, sembra che i giudici della Suprema corte siano incorsi, nel caso di specie, in un grossolano errore di diritto, posto che non hanno tenuto conto che il processo in questione era rimasto sospeso per 320 giorni, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a seguito di una eccezione di incostituzionalita' sollevata dal pretore di Mantova; l'eventuale errore appare ancor piu' ingiustificabile posto che tanto nella sentenza del pretore di Mantova (n. 435 del 1994) quanto nella sentenza della procura di Brescia (n. 518 del 1995) era chiaramente esposto che nell'ambito del processo vi era stata una eccezione di costituzionalita'; deve rilevarsi altresi', secondo quanto consta agli interroganti, che, per gli stessi fatti di cui al precedente processo, un gruppo di tredici imputati aveva scelto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato e che la medesima terza sezione della Corte penale di cassazione (la stessa sezione cioe' di cui al fatto che precede), con sentenza n. 2254 del 16 novembre 1995, aveva argomentato, al fine di respingere la tesi della prescrizione del reato, sulla base della estensione anche al processo celebrato con rito abbreviato della sospensione per l'incidente di costituzionalita' (verificatosi nell'ambito del processo celebrato con rito ordinario); l'eventuale errore della sentenza 27 marzo 1996 appare ancor piu' incomprensibile ove si consideri che del collegio giudicante facevano parte magistrati che avevano deciso in modo difforme sulla prescrizione con la citata sentenza del 16 novembre 1995; con quello che appare essere un clamoroso errore, sopra riferito, e' finito nel nulla un processo che ha avuto grande eco presso l'opinione pubblica mantovana, posto che la societa' protagonista della lottizzazione abusiva era a capitale prevalentemente pubblico e faceva capo al comune di Viadana; gli interroganti ritengono senz'altro meritevole di censura che, di fronte a un provvedimento di tale natura, lo Stato abbia abdicato alla sua potesta' punitiva in assenza di motivi particolari che possano giustificare la maturazione dei termini di prescrizione (ancorche' erroneamente calcolati), senza che si sia potuto giungere ad una sentenza definitiva attesa da molti cittadini della zona interessata -: quali siano le sue valutazioni in ordine a quello che gli interroganti ritengono essere un clamoroso errore in cui sono incorsi i giudici della terza sezione della Cassazione e se lo stesso Ministro non ritenga di promuovere opportune azioni disciplinari nei confronti di chi, collegio e procura generale, che ha concluso in conformita', sembra essere incorso in un errore ingiustificato e ingiustificabile, errore che la semplice lettura della sentenza di merito avrebbe potuto evitare. (3-00138)