Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02195 presentata da MISURACA FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19960718
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che, presso l'ufficio centrale brevetti del Ministero, sono in corso di esame le domande di brevetto per invenzione industriale presentate nel 1992; il notevole ritardo con cui vengono esaminate le suddette domande puo' inficiare in alcuni casi l'efficacia dell'invenzione stessa; la legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 2 e 4, prevede, per ciascun Ministero, l'emanazione di un regolamento con il quale deve essere determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi -: se tale regolamento sia stato emanato; se i tempi di esame delle domande siano corrispondenti a quelli previsti dal regolamento; se non ritenga comunque opportuno rivedere i tempi di esame, ai fini di una loro decisa riduzione, per consentire una piu' rapida definizione delle domande. (4-02195)
Il Ministero dell'industria sta esaminando le domande di brevetto depositate nel 1993 e, contemporaneamente, sta anche riesaminando le risposte ai rilievi formulati per alcune domande depositate nel 1992 o negli anni precedenti. Nel rilevare il ritardo del primo esame occorre considerare che, ai sensi dell'articolo 4 del R.D. 1127/1939, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 338/1979, le domande di brevetto per invenzione non sono accessibili al pubblico prima di 18 mesi dalla data di deposito per cui, prima di tale periodo, non possono essere concessi i relativi brevetti. Peraltro, il Ministero dell'industria, con il decreto 329 del 26 marzo 1993, ha emanato un regolamento nel quale sono stati determinati i tempi per ciascun tipo di procedimento, ivi compresi quelli per le concessioni dei brevetti per invenzioni, cosi' come previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 241/1990; ed i tempi attualmente impiegati corrispondono a quelli inseriti nel decreto sopra specificato, in quanto vengono calcolati dal momento in cui le domande sono assegnate all'esame e cioe' decorsi i diciotto mesi di segretezza. Infine, si fa presente che i termini, ai sensi dell'articolo 4 sopracitato, per gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda e' resa accessibile al pubblico. Conseguentemente, il timore, manifestato nel testo dell'interrogazione, concernente il pericolo che il ritardo dell'esame delle domande possa inficiare in alcuni casi l'efficacia dell'invenzione stessa, e' infondato, in quanto il titolare della domanda puo' far valere i suoi diritti anche prima della concessione del brevetto. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.