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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00296 presentata da FEI SANDRA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960718

Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere premesso che: l'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, (legge di riforma del diritto di famiglia) prevede che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge; l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n.153, recante tra l'altro, norme in materia previdenziale, ha introdotto modifiche in materia di trattamento di famiglia spettante ai lavoratori dipendenti e pensionati; la norma considera meritevole di particolare tutela la condizione di coniuge affidatario. L'assegno familiare volto, quindi, a tutelare le condizioni economiche di quel coniuge che risulta affidatario dei figli. Dovrebbe quindi essere palese che per la corresponsione dell'assegno va tenuto conto della situazione reddituale del beneficiario. Tale affermazione supportata da una chiara circolare-messaggio dell'INPS del 13 luglio 1977, n.11025, inviata alle sue sedi zonali e relativi dirigenti, nella quale specifica che il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini della corresponsione delle suddette prestazioni deve essere quello riferito allo stesso coniuge affidatario; la direzione provinciale del tesoro di Brescia in riferimento alla richiesta di assegno familiare da parte della signora Bucci Raffaella in data 8 gennaio 1996, divorziata dal signor Favalli Giuseppe, titolare della pensione n.60229873, iscritta al Ministero del tesoro, richiede allo stesso copia dei mod. 740 dei tre anni precedenti. In tale modulo del tesoro, si fa riferimento al SV che chiaramente dovrebbe essere colui o colei che richiede l'assegno di famiglia. Nel caso di Brescia, la SV viene cancellato ed inserito il nome dell'altro coniuge; nonostante le rimostranze e richieste di spiegazione da parte del signor Favalli Giuseppe in merito al motivo per il quale l'assegno familiare viene calcolato sul suo reddito e non sul reddito della signora Bucci Raffaella, tenuto conto che la beneficiaria dello stesso, la Direzione provinciale del tesoro di Brescia, per tutta risposta, gli ha mostrato una circolare del Ministero (circolare n.31 del 27 giugno 1988) dalla quale, secondo la direzione provinciale di Brescia, si evincerebbe il sistema corretto di calcolo. A parte la non chiarezza in merito della suddetta circolare, dalla quale non si evince certo che l'assegno va calcolato sul reddito del capo famiglia, cii' che emerge il diverso trattamento tenuto da due organi dello Stato che applicano la stessa legge in due modi diversi. La fattispecie in esame denota una palese violazione dell'articolo 3, comma primo, della Costituzione: infatti basta appartenere, dal punto di vista pensionistico, ad uno o ad un altro Ente, appartenenti tutti ad uno stesso Stato, per avere un trattamento e una applicazione di una stessa legge diversa. Inoltre si in presenza di due minori, di 12 e 13 anni, e va osservato che la madre sta aspettando da tempo l'assegno di cui necessita: se i Ministri interrogati ritengano di risolvere tale discrasia, chiarendo l'esatta applicazione per il calcolo del cosiddetto assegno familiare, emanando un'unica circolare chiarificatoria in merito; se sia il Ministero del tesoro o la Direzione provinciale di Brescia dello stesso ad interpretare in modo difforme la normativa, in palese violazione dello spirito della legge che mira a tutelare particolarmente le condizioni del coniuge affidatario, anche perch potrebbe essere ravvisato il dolo al solo scopo di evitare di elargire qualche decina di migliaia di lire in favore di una persona bisognosa. (5-00296)





 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.