Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00295 presentata da REPETTO ALESSANDRO GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960718
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge 7 gennaio 1992, n. 20, ha ratificato la convenzione italo-francese del 5 ottobre 1989, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con la finalita' di evitare le doppie imposizioni e di prevenire l'evasione e la frode fiscali; detta legge ha introdotto in materia di imposizioni fiscali, il criterio della residenza, che interessa in particolar modo i lavoratori transfrontalieri; attualmente soltanto la convenzione italo-austriaca adotta tale criterio; la convenzione italo-francese ha creato non poca confusione fra i lavoratori transfrontalieri residenti in Italia, in quanto il loro status li obbliga a corrispondere circa il 24,5 per cento del reddito lordo allo Stato francese, a titolo di contributi sociali (mentre in Italia pagherebbero circa il 10 per cento), ed il 22 per cento allo Stato italiano, a titolo di contributi fiscali; tale situazione penalizza pesantemente diverse migliaia di lavoratori ed un numero elevatissimo di pensionati della provincia di Imperia; in base all'articolo 128 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "le disposizioni del testo unico si applicano, se piu' favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione": infatti la commissione tributaria di San Remo, recentemente, si e' espressa in tal senso, ritenendo che in base al combinato disposto degli articoli 3 e 128 del testo unico delle imposte sui redditi "sono esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto"; ciononostante, il dipartimento delle entrate con la circolare 108/E ha posto un limite all'applicabilita' dell'articolo 3, in quanto si ritiene che il legislatore riservi un trattamento favorevole solo a coloro i quali si trasferiscono stabilmente all'estero per motivi di lavoro prestato in via continuativa ed esclusiva. (5-00295)