Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02272 presentata da NIEDDA GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960722
Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il 16 marzo 1993 si e' consumato a Roma un attentato ai danni di Mohammed Hussein Naghdi, rappresentante in Italia del consiglio nazionale della resistenza iraniana; per tale delitto, l'autorita' giudiziaria ha richiesto il rinvio a giudizio di un cittadino iraniano e di due algerini; l'udienza preliminare si e' tenuta a Roma il 15 luglio 1996; non e' stato invece possibile procedere nei confronti di un altro imputato, in quanto diplomatico iraniano presso l'ambasciata di Roma e dunque coperto da immunita'; quest'ultimo caso non puo' non richiamare l'attenzione verso il comportamento del regime iraniano, su cui gravano sospetti di implicazione in alcuni atti terroristici -: quali iniziative si intendano adottare nei confronti dei cittadini stranieri coperti da immunita' diplomatica, ma seriamente coinvolti in attivita' illecite; quali azioni si intendano intraprendere, nell'ambito delle strette competenze attribuite ai Ministri interrogati, affinche' gli autori e i mandanti di questo grave attentato possano essere condannati e puniti. (4-02272)
In merito a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante si ricorda che le relazioni politiche tra Italia e le Autorita' di Teheran si inquadrano nel contesto piu' ampio del dialogo critico Unione Europea-Iran. Uno dei temi affrontati in tale ambito e' quello dell'atteggiamento del Governo iraniano nei confronti del terrorismo. Vale la pena di ricordare come una Troika dell'Unione, guidata dal Sottosegretario Ambasciatore Incisa, si sia recata a Teheran all'inizio dell'aprile scorso proprio per affrontare questo delicato tema e che, durante l'ultima sessione del dialogo critico, svoltasi a Roma il 20 giugno 1996 sotto Presidenza italiana, nuovamente e' stata attirata l'attenzione degli interlocutori su tale questione. In entrambe le occasioni, da parte iraniana si e' fatto stato della loro condanna del terrorismo e dell'inesistenza di un appoggio di Teheran a gruppi e movimenti terroristici. Per il delitto di Mohammed Hussein Naghdi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio per Khatem Adda, Yadzi Nejad Alireza, Idjelibt Shlah e di archiviazione per Parandeh Hamid ai sensi della Convenzione di Vienna. In data 25 settembre u.s. il GIP del Tribunale di Roma ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti dei tre imputati. Va tenuto presente che, per quanto concerne l'immunita' diplomatica riconosciuta al cittadino iraniano Parandeh Hamid, nei confronti del quale non e' stato possibile procedere per le sue eventuali responsabilita' nel caso in questione, l'Italia, avendo ratificato la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, non puo' che rimettersi a quanto da essa stabilito in tema di immunita' diplomatiche. In particolare, l'articolo 31 di detta Convenzione riconosce agli agenti diplomatici l'immunita' dalla giurisdizione penale; a detta immunita' puo' rinunciare espressamente solo lo Stato di invio (articolo 32) ma non puo' essere in alcun modo revocata dallo Stato di accreditamento. Unica soluzione possibile rimarrebbe l'ipotesi di dichiarare il diplomatico iraniano "persona non grata". Tale eventualita' non avrebbe altro effetto che quello di farlo allontanare dal nostro Paese, tra l'altro provocando quasi certamente l'adozione di analoghe misure, da parte dell'Iran, nei confronti di nostro personale diplomatico in servizio a Teheran. La crisi nei rapporti diplomatici tra i due Paesi che ne conseguirebbe rischierebbe di impedire di fatto di continuare in modo costruttivo l'esercizio del "dialogo critico" che, si ritiene, rappresenta al momento attuale lo strumento piu' utile attraverso il quale chiarire definitivamente la posizione di Teheran nei confronti del terrorismo. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.