Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00307 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960722
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: nell'adunanza del 3 agosto 1994 la giunta regionale del Piemonte come da verbale n. 280 ha esaminato riguardo l'impianto Re.sol per lo smaltimento dei reflui attualmente fioccati preso lo stabilimento Acna C.o.; la societa' Acna C.o. in liquidazione, ha attivato in data 6 luglio 1994 le procedure di valutazione di impatto ambientale sull'impianto Re.sol. per lo smaltimento di reflui attualmente stoccati presso lo stabilimento Acna C.o., ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 349 del 1986, presentando richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale al ministero dell'ambiente, al ministero dei beni culturali e ambientali, alla regione Liguria e inviandone copia per conoscenza alla regione Piemonte; il progetto e' stato depositato anche presso l'ufficio di deposito progetti, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377/88, della regione Piemonte, come risulta dall'avviso al pubblico apparso sui quotidiani Corriere della Sera e Secolo XIX; preliminarmente si richiamano di seguito le fasi salienti dalla complessa vicenda che ha preceduto la presentazione del presente ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale: con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 27 novembre 1987, la Valle Bormida e' stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 "area ad elevato rischio di crisi ambientale"; sulla base di tale dichiarazione in data 16 ottobre 1988 e' stato sottoscritto tra ministero dell'ambiente, ministero della sanita', ministero dell'industria, organizzazioni sindacali, regione Liguria e Acna C.o. un primo atto di impegno che prevedeva tra l'altro la realizzazione dell'impianto Re.sol. destinato al recupero di produzione di solfati mediante il trattamento delle soluzioni saline prodotte nel ciclo produttivo dello stabilimento Acna e da tempo depositati in vari bacini di stoccaggio (lagoon); in data 30 gennaio 1990, la Camera dei deputati a maggioranza ha votato la risoluzione che impegna il Governo a non costruire in Acna e nella Valle Bormida alcun impianto di termodistruzione; in data 6 febbraio 1991 la regione Liguria (a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988), ha autorizzato l'Acna a realizzare e conseguentemente ad esercire l'impianto Re.sol. all'interno dello stabilimento; la regione Piemonte, che sin dal primo atto di impegno, dalla stessa non sottoscritto, aveva manifestato la propria ferma opposizione alla costruzione dell'impianto Re.sol. ha impugnato presso il Tar Liguria la predetta autorizzazione chiedendone, peraltro, l'immediata sospensiva; in data 13 giugno 1991, il Tar Ligure ha accolto temporaneamente la richiesta di sospensione dei lavori per il Re.sol. ordinando al Ministero dell'ambiente (commissione per la valutazione di impatto ambientale) il deposito, entro 20 giorni, di una relazione dettagliata sull'impatto ambientale dell'impianto; in data 3 luglio 1991, la relazione predisposta dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale ha stabilito la conformita' del progetto alle prescrizioni, consentendo al Tar Liguria di revocare la sospensione e quindi all'Acna di riprendere i lavori per la costruzione dell'impianto Re.sol., La regione Piemonte si e' appellata al Consiglio di Stato; in data 19 novembre 1991, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della regione Piemonte; in data 18 giugno 1992, a conclusione del giudizio di merito, il Tar Liguria ha dichiarato illegittima e ha annullato l'autorizzazione della regione Liguria alla costruzione del Re.sol., ritenendo l'impianto assoggettabile preliminarmente alla procedura di valutazione di impatto ambientale "in quanto trattasi di impianto chimico integrato e anche di inceneritore di rifiuti tossico-nocivi". Avverso la sentenza del Tar Liguria, l'Acna C.o. e la regione Liguria hanno interposto appello; il ministero dell'ambiente, che nel precedente giudizio aveva sostenuto non necessaria la procedura per la valutazione di impatto ambientale per il Re.sol., ha affiancato la regione Piemonte nella richiesta di conferma della sentenza del Tar; con sentenza n. 741/93 del 19 luglio 1993, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della regione Piemonte, ha confermato la necessita' che l'impianto fosse preventivamente assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale trattandosi di impianto chimico integrato e di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento; in data 1^ settembre 1993, il consiglio di amministrazione Acna C.o. ha preso atto dell'impossibilita' di proseguire l'attivita' e, constatando l'esistenza dei motivi di scioglimento della societa', ha convocato l'assemblea degli azionisti perche' assumesse le deliberazioni relative alla liquidazione; in data 27 ottobre 1993 la commissione tecnica costituita dai rappresentanti di Enichem, regione Liguria, regione Piemonte, ministero dell'ambiente, ministero dell'industria, sindacati e coordinata dal dottor Ricciuto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha definito un'ipotesi di riorganizzazione dello stabilimento Acna C.o. di Cengio. Sostanzialmente questa prevedeva la costituzione di tre societa': una di tipo produttivo, che procedendo alla fermata di alcuni reparti si orientasse principalmente al settore dei pigmenti, una di tipo ambientale per la gestione del pregresso e del trattamento delle acque; un polo tecnologico ambientale dedicato al risanamento della Val Bormida; in data 1^ dicembre 1993, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto al liquidatore dell'Acna C.o. di avviare la procedura per la valutazione di impatto ambientale per il Re.sol. con l'esclusiva funzione di smaltire i reflui stoccati nello stabilimento di Cengio; la giunta regionale con deliberazione n. 60-31897 del 24 gennaio 1994, ha richiesto al Governo la reiterazione, per la zona interessata, della dichiarazione dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale; va osservato pregiudizialmente che l'area della Valle Bormida e' stata dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale in conseguenza degli effetti, rilevati sulle componenti ambientali, prodotti dall'attivita' dell'Acna C.o. La delimitazione dell'area comprende porzioni di territorio appartenenti alle regioni Liguria e Piemonte, con preponderante presenza di comuni piemontesi, coinvolti ed esposti all'inquinamento. Appare dunque singolare che la regione Piemonte non sia stata coinvolta a pieno titolo nelle procedure di valutazione di impatto ambientale, ancorche' l'impianto sia collocato in territorio ligure; infatti la domanda di compatibilita' ambientale e' stata presentata alla regione Piemonte solo per conoscenza e l'annuncio al pubblico non e' stato pubblicato su un quotidiano a diffusione locale; nonostante nell'annuncio al pubblico sia descritta l'opera e la sua finalita', non ne viene specificata l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (esigenza evidenziata alla lettera B del punto 3 della circolare del ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989); tale indeterminatezza, che si riverbera anche nell'elaborazione del progetto, comporta essenzialmente due tipi di implicazioni, entrambe formali e sostanziali: a) nei confronti del pubblico, in quanto l'informazione non risulta completa; e' altresi' evidente che il contenuto delle eventuali osservazioni presentate da qualunque cittadino o soggetto e' orientato diversamente, a seconda della categoria dell'opera, per la diversita' anche delle implicazioni legate alla certezza dell'utilizzo della stessa nel tempo; b) l'appartenenza all'una o all'altra categoria o il riferimento ad entrambe non e' indifferente in relazione alla documentazione occorrente per lo studio di valutazione di impatto ambientale (allegato III, punti 1 o 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988), sia per quanto concerne gli elaborati progettuali di massima o esecutivi, sia per i contenuti dello studio stesso in riferimento all'impianto esistente ai fini della valutazione dell'opera; quanto sopra si traduce in una diversa impostazione dell'analisi delle alternative nonche' della misurazione degli effetti ambientali in rapporto anche alla definizione della finalita' e durata dell'impianto; dalla finalita' dichiarata dell'impianto di Re.sol. emergono alcune contraddizioni in relazione alle linee di produzione che vengono mantenute in esercizio: infatti dalla produzione di betanaftolo deriverebbero comunque reflui ad alto tenore salino, destinati ad alimentare ulteriormente i lagoon. Inoltre risulta inesatta nello studio l'affermazione della chiusura della linea di raffinazione delle naftaline, che nel documento dell'accordo sindacale siglato tra Acna e organizzazioni sindacali in data 5 novembre 1993, rimarrebbe ancora attiva; di conseguenza, viene ad essere contraddittorio quanto dichiarato nello studio e nel progetto, cioe' la previsione di utilizzo dell'impianto Re.sol. limitatamente ai reflui attualmente stoccati nei lagoon. A conferma di questa indeterminatezza, si evidenzia che lo studio non prospetta alcuna soluzione di dismissione e smantellamento dell'impianto e nessuna proposta di recupero ambientale dei lagoon; oltre ai vizi derivanti dalla situazione suddetta, in ogni caso le alternative non risultano in nessun modo indagate con il necessario approfondimento, che la gravita' della situazione ambientale esistente nell'area impone; le alternative per lo smaltimento dei residui stoccati devono infatti essere definite compiutamente sotto due punti di vista, e cioe' dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista di compatibilita' ambientale; ogni ipotesi di trattamento deve tradursi in una struttura progettuale della quale siano valutabili tempi, costi, fabbisogno di reagenti, efficienza di processo, richiesta energetica, ingombri; tutto l'insieme cioe' dei parametri di tipo ingegneristico con cui uno schema di processo di qualunque operazione industriale viene quantizzata; dal punto di vista di compatibilita' ambientale, invece devono essere definite le generazioni di sottoprodotti, l'impatto verso l'atmosfera, le acque, il suolo, il consumo di risorse, l'interazione in generale con l'ambiente; soltanto eseguite entrambe queste valutazioni, e' possibile una scelta tra differenti alternative, avendone da un lato una esauriente informazione sulla fattibilita' tecnologica, dall'altro comparandole dal punto di vista delle differenze di impatto; questo percorso ad oggi non e' disponibile per le diverse opzioni tecnologiche, ne' dall'uno ne' dall'altro punto di vista, e questo deve quindi essere preliminarmente studiato; nello specifico, nell'ambito dei documenti presentati, vengono sommariamente esaminate alcune alternative ai processo di incenerimento, senza tuttavia una esauriente valutazione della loro fattibilita' ne' in termini tecnologici, ne' in termini ambientali; a questo proposito si riportano alcune osservazioni preliminari formulate dagli esperti nominati dalla giunta regionale con deliberazione n. 198-32911 del 7 marzo 1994 per la ricerca di valide alternative all'impianto Re.sol.": "Sarebbe stato necessario approfondire la possibilita' di applicazione pratica dei seguenti processi: ossidazione elettrochimica; ossidazione con acqua ossigenata; ossidazione con ossigeno puro in fase liquida; ossidazione fotochimica. Si ritiene opportuno segnalare soprattutto l'importanza del processo di ossidazione elettrochimica, che potrebbe essere abbinato al trattamento con acqua ossigenata; e' infatti possibile la preparazione del dipersolfato di sodio per elettrolisi di soluzioni di solfato sodico, ottenendosi cosi' un forte ossidante gia' in questo stadio; la eventuale successiva distillazione consentirebbe la separazione di acqua ossigenata che potrebbe essere prodotta in quantita' pari al suo immediato utilizzo, senza pesanti problemi sia di stoccaggio che di trasporto; tale processo e' legato alla disponibilita' di energia probabilmente reperibile in zona, considerando sia la diminuzione di fabbisogno energetico della fabbrica che la eventuale disponibilita' in zone industriali adiacenti; questi processi, sostituendo lo stadio di pirolisi, eliminerebbero ogni contaminazione atmosferica (come del resto viene citato nella relazione) e consentirebbero il successivo trattamento per l'ottenimento del solfato sodico secondo quanto previsto come parte finale del processo Re.sol; parallelamente alla valutazione di fattibilita' di tali processi da eseguirsi sino alla fase pilota, dovrebbe essere considerata la totale messa in sicurezza dei bacini contenenti il refluo da trattare. Si fa osservare che tale operazione dovrebbe essere eseguita in ogni caso dopo il tempo trascorso dal rifacimento dell'impermeabilizzazione. La messa in sicurezza dovrebbe comprendere anche la fase di concentrazione e di protezione dei materiali stoccati dall'azione atmosferica e dallo scolamento delle acque provenienti da monte"; il concetto della messa in sicurezza dei lagoon e' stato peraltro preso in considerazione nella proposta avanzata dal professor Merli, nell'ambito del comitato interministeriale per la ricerca di valide soluzioni alternative all'impianto Re.sol., istituito, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 gennaio 1994, in ordine ad un intervento impostato in due fasi; sulla base di queste proposte anche il Presidente della giunta regionale ha, piu' volte, ribadito al Governo la necessita' di indire un concorso internazionale per l'individuazione di soluzioni alternative al Re.sol; altre osservazioni devono essere avanzate per quanto riguarda l'individuazione dell'area vasta interessata; essa e' stata effettuata, come affermato nello studio, delimitando un'area intersezione del bacino idrografico del Bormida di Millesimo ed un cerchio centrato sul sito di raggio 13 km (a questo riguardo si sottolinea che il sito interessato non e' al centro del cerchio con raggio 13 km); l'area vasta e' stata quindi delimitata con criteri esclusivamente geometrici, sulla base delle risultanze ottenute dalle analisi preliminari riguardanti i potenziali impatti provocati dall'impianto Re.sol; la scelta di area vasta non viene tuttavia suffragata da una documentazione analitica verificabile. Inoltre, non e' accettabile la scelta di tale criterio di delimitazione dell'area di indagine a fronte di condizioni morfologiche di alta collina, tipiche dell'ambito territoriale al contorno. In tal modo risultano escluse aree di accertata valenza ambientale e zone di elevato interesse socio-economico sotto il profilo agricolo; in particolare non sono state valutate le interferenze dell'impianto con la riserva naturale speciale delle sorgenti del Belbo (legge regionale n. 40 del 9 settembre 1993) caratterizzata dalla presenza di specie botaniche rare e peculiari. La zona, pur rientrando nell'area delimitata con raggio di 13 chilometri, e' stata esclusa dallo studio esclusivamente per criteri morfologici dovuti alla presenza dello spartiacque tra le valli del Bormida e del Belbo, tralasciando gli effetti dello spostamento di masse d'aria dovute alle condizioni ambientali di alta collina; allo stesso modo risultano escluse dallo studio aree destinate alla viticoltura di pregio (produzione vini DOCG e DOC quali Barolo, Dolcetti e Asti). La qualita' di tali produzioni e' il risultato di condizioni ambientali (suolo, clima e qualita' dell'aria) il cui equilibrio potrebbe venire alterato da minime modificazioni anche di una sola componente; esistono i primi segni di ripresa di attivita' agricola nella valle Bormida dopo decenni di abbandono dovuto all'inquinamento idrico ed atmosferico derivante dalla pregressa attivita' dell'Acna; non sono state tenute in debito conto, anche per la delimitazione dell'area, le approfondite conoscenze acquisite sulla Valle Bormida nel corso dell'attuazione dei due progetti di monitoraggio dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale (ministero ambiente: interventi urgenti per la salvaguardia ambientale per l'anno 1988; piano triennale di tutela ambientale 1989-91). Esse hanno evidenziato l'entita' e l'estensione degli inquinamenti provocati dall'attivita' dell'Acna e dei conseguenti effetti ambientali; in particolare sono state evidenziate le peculiarita' meteoclimatiche della zona interessata che possono favorire la diffusione e deposizione anche a notevole distanza di sostanze inquinanti; i rilievi sopra formulati appaiono pregiudiziali ed ostativi ad un esame specifico nel merito e valgono a configurare una vera e propria assenza di presupposti sostanziali e come tali giuridici ai fini del giudizio finale di compatibilita' ambientale ex articolo 6 legge n. 349 del 1986 -: come si vogliano garantire le soluzioni alternative all'impianto Re.sol. che emergono anche da notizie stampa; quali atti si vogliano predisporre per far cessare immediatamente le produzioni dell'Acna, evitando di persistere in atteggiamenti chiaramente contrari agli interessi delle popolazioni del Piemonte meridionale ed avviando con urgenza il risanamento della Valle Bormida, gia' duramente colpita dall'inquinamento dell'Acna, con danni economici e ambientali rilevanti e noti da tempo. Analoga interrogazione, presentata nella XII legislatura (n. 5-00477 del 24 novembre 1994), e' rimasta priva di riscontro. (5-00307)