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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02271 presentata da SGARBI VITTORIO (MISTO) in data 19960722

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: gravi dichiarazioni sono state rese dalla dottoressa Alessandra Lancellotti in merito alla inchiesta aperta dal dottor Alessandro Chionna della procura di Biella, su presunti abusi sessuali su minori esercitati da famigliari, genitori e non (Maria Cristina la madre, Guido il padre, Alba la nonna, Attilio il nonno), sottolineando la gravita' di tali affermazioni sui metodi tenuti dai magistrati e dai periti per raccogliere la testimonianza dei bambini, metodi radicali e discutibili; dopo tale trattamento dei testi-bambini, indotti a ripugnanti descrizioni di atti innominabili, i quattro signori, madre, padre, nonno e nonna, a distanza di poche ore, sotto choc senza alcuna possibilita' di replica o di dialogo con i bambini, si sono tolti la vita, protestando la loro innocenza in alcune lettere sconvolgenti, in cui sono denunciate le inaccettabili pressioni psicologiche subi'te e i metodi attraverso i pregiudizi dell'accusa e l'orientamento colpevolista dei periti -: se il Ministro Guardasigilli non intenda aprire un procedimento disciplinare, eventualmente informando la magistratura penale, nei confronti del dottor Alessandro Chionna, che l'interrogante ritiene abbia integrato gli estremi dell'abuso d'ufficio e dell'istigazione al suicidio. (4-02271)

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si segnala che, come gia' rappresentato in risposta alla interrogazione in Commissione n. 5-00274 dell'On. Landi, la vicenda giudiziaria in questione presenta straordinaria delicatezza. Appare quindi utile nuovamente esporne le fasi salienti. In data 12 maggio 1995 B.D. madre del minore A. di anni 9, con denuncia-querela indirizzata al Procuratore della Repubblica di Vercelli riferiva che il figlio le aveva confidato di essere stato ripetutamente oggetto di abusi sessuali ad opera del padre, della zia e della nonna paterna. Il predetto magistrato, dopo aver sentito al riguardo una specialista in neuro psichiatria infantile, il 13 maggio 1995 trasmetteva gli atti per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Biella. In data 15 maggio 1995 il procedimento penale veniva assegnato per le indagini al Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Alessandro Chionna il quale si avvaleva, a tal fine, della collaborazione della dott.ssa Ariela Turchi, Vice Commissario di P.S. in servizio presso la Questura di Biella, nonche' dell'assistente sociale Laura Cavallini, della Comunita' montana bassa Valle Cervo. Le accuse inizialmente formulate dal minore, venivano confermate dalla cuginetta L.D. di anni 6, e trovavano conforto nella relazione della predetta assistente sociale e nelle osservazioni psico-diagnostiche del servizio di neuro psichiatria infantile di Vercelli. Sulla base del pesante quadro indiziario venutosi a delineare a seguito di tali primi accertamenti, il dott. Chionna riteneva opportuno disporre in data 3 giugno 1995 il fermo dei tre indagati, motivandolo con l'elevatissimo pericolo di recidiva nei fatti delittuosi e di inquinamento probatorio in considerazione della delicatezza delle indagini, nonche' con il fondato timore che gli indagati stessi, attesa la gravita' dell'accusa potessero darsi alla fuga. In data 5 giugno 1995 il P.M. procedeva all'interrogatorio del padre del minore A. Il G.I.P. presso il Tribunale di Biella, dopo aver interrogato gli indagati, in data 7 giugno 1995 pur definendolo "serio" riteneva che il quadro indiziario emerso non concretasse ancora il requisito della gravita' di cui all'articolo 273 c.p.p. e, soprattutto, che nella specie non sussistesse il pericolo di fuga, presupposto del provvedimento di fermo. Nel corso delle ulteriori indagini venivano sentite numerose persone, ed in particolare il minore A. In data 6 giugno 1995 veniva disposta consulenza medico-legale sui due minori parti offese, consulenza espletata dalla dott.ssa Giolito di Torino che cosi' concludeva: "i segni ritrovati su A. non sono specifici per abuso sessuale pur essendo compatibili anche con tale diagnosi". In relazione a L. lo stesso consulente riferiva: "... il profilo dell'imene liscio arrotondato e con bordi sottili e' compatibile con la penetrazione ripetuta nel tempo, del dito di una persona adulta. Non posso escludere ne' provare la penetrazione del pene". In data 9 luglio 1995 veniva depositata altra consulenza tecnica sulla personalita' dei due minori, espletata da due specialisti della materia, nonche' responsabili del Centro Studi "Hansel e Gretel" di Torino specializzato nel trattamento di abusi sessuali su minori. Le conclusioni della predetta consulenza tecnica sono state inviate in fotocopia dalla Autorita' giudiziaria. Da esse si evince che ad avviso dei ct del P.M., il minore A. era attendibile sui rapporti incestuosi riferiti; che il minore e la minore L. erano certamente stati oggetto di abuso sessuale intrafamiliare; che i rapporti incestuosi e gli abusi avevano avuto una durata prolungata e che doveva escludersi che le dichiarazioni dei minori fossero state ispirate o istigate dalla madre del minore A. Il Tribunale per i Minorenni di Torino, informato al riguardo e ritenendo seri e non privi di consistenza gli indizi emersi a carico degli indagati, con provvedimento del 29 maggio 1996 disponeva l'allontanamento della madre della piccola L. ed il ricovero della medesima all'istituto "Casa dei Bimbi" di Torino per essere ivi seguita da esperti neuro psichiatri ed assistenti sociali, limitando gli incontri della madre con la figlia e disponendo che gli stessi avvenissero in presenza di una psicologa dell'istituto. Con lo stesso provvedimento il Tribunale predetto affidava alla madre il minore A. sospendendo gli incontri di costui con il padre. I provvedimento sopra citati, non sono stati in seguito modificati o revocati. In data 5 dicembre 1995 gli indagati, tramite i loro difensori, chiedevano al dott. Chionna di essere sentiti ai sensi dell'articolo 374 c.p.p.: la data dell'interrogatorio veniva fissata per il 15 gennaio 1996 e comunicata ai difensori degli imputati con lettera del 13 dicembre 1995. L'interrogatorio, pero', non aveva luogo in quanto gli indagati stessi vi rinunciavano. Concluse le indagini, in data 19 febbraio 1996 il P.M. dott. Chionna inoltrava al GIP richiesta di rinvio a giudizio di 4 imputati R.A. e F.A., nonni del minore F.A.; del padre F.G. e della zia del predetto F.M.C. Su richiesta dei predetti imputati, presentata in data 14 marzo 1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Biella il giorno successivo emetteva decreto di giudizio immediato. In data 31 maggio 1996 aveva inizio il processo, che veniva celebrato a porte chiuse, al quale partecipavano tutti gli imputati. Il 5 giugno 1996 venivano sentiti i bambini coinvolti nella dolorosa vicenda ed entrambi confermavano e precisavano ancor piu' dettagliatamente le accuse formulate a carico dei rispettivi genitori e dei nonni nel corso delle indagini preliminari. L'audizione "protetta" dei minori si svolgeva negli Uffici della USL di Cossato e le domande, poste dalle parti al Presidente, venivano da costui trasmesse a mezzo citofono interno ad una neuropsichiatrica infantile nominata per l'occasione ausiliaria del Giudice, - che, a sua volta, le riformulava e le poneva direttamente ai bambini. Purtroppo nella notte fra il 5 ed il 6 giugno 1996 gli imputati si suicidavano prima ancora che fosse terminata la assunzione delle prove indicate dal P.M. Il Tribunale di Biella in data 6 giugno 1996 dichiarava non doversi procedere nei confronti dei quattro imputati per morte degli stessi, dando atto che non sussistevano le condizioni per l'adozione di una pronunzia assolutoria nel merito. La pronunzia reca una dettagliata analisi della delicata vicenda processuale. Tra l'altro, si da' atto che le conclusioni della consulenza disposta dal P.M. riportano che "la personalita' di A. evidenzia palesemente sintomi e problematiche conseguenti ad un abuso sessuale". In tale situazione, non vi sono elementi obiettivi per ritenere che nello svolgimento delle indagini siano state omesse le cautele suggerite dalla delicatezza della materia. D'altra parte la persona citata nell'atto ispettivo non ha assunto alcuna veste nel processo, sicche' non puo' ritenersi che abbia elementi di valutazione diversi da quelli sopra riferiti. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.