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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00131 presentata da MENIA ROBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960722

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno e delle finanze, per sapere - premesso che: in relazione al procedimento penale n. 7725/94, 1^ R.G. N.R., nei confronti, tra gli altri, di Oscar Piskulic, indagato per omicidio plurimo pluriaggravato ai danni della popolazione italiana dell'Istria, Fiume e Dalmazia, il dottor Giuseppe Pititto ha richiesto al Gip, con provvedimento dell'8 maggio 1996, emissione di provvedimento di custodia cautelare nei confronti della sopraindicata persona; con provvedimento del 14 maggio 1996, il Gip ha respinto la richiesta, sulla base di due sostanziali argomentazioni: asserita carenza della giurisdizione penale italiana, in quanto i fatti erano stati commessi all'estero, ed assenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la custodia cautelare in carcere; in data 22 maggio 1996, avverso detto provvedimento, il dottor Pititto ha proposto appello (n. 2716/97 R P.M.) al tribunale del riesame, insistendo per l'accoglimento delle richiesta inizialmente formulate al Gip; con ordinanze depositate in cancelleria il 2 luglio 1996 e nella segreteria del pubblico ministero il 5 luglio 1996, il tribunale del riesame: a) ha riconosciuto la piena sussistenza della giurisdizione penale italiana, in quanto i reati riferiti agli indagati, commessi tra il 1943 ed il 1947, erano avvenuti su territori sui quali sussisteva pienamente la giurisdizione italiana fino al 16 settembre 1947, data della ratifica del Trattato di pace; b) ha riconosciuto la sussistenza di indizi di colpevolezza univoci, convergenti ed assai gravi nei confronti dell'indagato Piskulic, con motivazione idonea, addirittura, per una sentenza definitiva di condanna all'ergastolo, in relazione al delitto di omicidio plurimo aggravato; c) ha ritenuto di non disporre la custodia cautelare in carcere degli indagati, in ragione della loro eta' e del tempo trascorso dal momento in cui furono commessi i delitti; il pluriomicida Piskulic che, contrariamente a quel che assume o, rectius, presume il tribunale del riesame, mostra di essere in eccellenti condizioni fisiche e psichiche, in una intervista pubblicata su Il Giornale del 7 luglio 1996 rilasciata al giornalista Biloslavo: 1) ha ammesso gli omicidi da lui commessi, anche se ha tentato di giustificarsi per aver eseguito gli ordini del suo complice Josip Broz, detto Tito; 2) ha ammesso il sostanziale genocidio, cioe' le uccisioni indiscriminate e di massa degli italiani, solo perche' tali, in Istria, Fiume e Dalmazia; 3) ha ammesso di essere stato, a Fiume, il responsabile della famigerata polizia politica "titina"; 4) ha dichiarato la sua disponibilita', all'occorrenza, ad uccidere altri Italiani ("... imbraccero' le armi anche a questa eta'"); 5) si e' posto sullo stesso piano di giustificazione giuridica e politica dell'ex Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, da lui ritenuto responsabile dell'assassinio senza processo di Benito Mussolini; 6) ha dichiarato di essere venuto in Italia in piu' occasioni ("... varie volte, sono arrivato anche fino ad Udine in compagnia di mia moglie e nessuno mi ha fermato,.... durante le indagini sul mio conto"); 7) ha dichiarato di avere "... ancora amici nel vostro Paese, che non vogliono vedermi neanche sotto processo"; la gravita' di tali impudenti affermazioni e la loro ineludibile rilevanza evidenzia l'esigenza di appropriate misure di sicurezza nei confronti del pluriomicida indagato Piskulic le cui dichiarazioni, nonostante i suoi 76 anni di eta', evidenziano una pericolosita' sociale spiccata, attuale e gravissima, in quanto risulta che quest'ultimo e' venuto e viene in Italia e che, ad avviso degli interroganti: a) puo' inquinare le prove, subornando e minacciando parti offese e testimoni gia' escussi o ancora da escutere; b) puo' avvalersi della illecita protezione ed aiuto di quegli "italiani comunisti", suoi amici e suoi complici negli eccidi; c) puo' impedire l'acquisizione di prove a suo carico e di altri responsabili e, concordando linee difensive con i suoi complici, inquinare le stesse; cosi' recita l'ordinanza dello stesso tribunale del riesame, individuata la "eccezionalita'" delle esigenze cautelari di custodia in carcere quando sussistano i pericoli di cui all'articolo 274 c.p.p.: "... nel caso specifico, si connotano di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo e sono in grado di concretare la possibilita' di eludere le finalita' processuali e di prevenzione specifica, tutelate dalla legge"; parrebbe agli interroganti non solo che sussista il pericolo e la chiara intenzione del pluriomicida Piskulic di impedire l'acquisizione delle prove o inquinarle, ma anche la sua dichiarata disponibilita' a reiterare l'attivita' criminale; in attesa che il pubblico ministero reiteri al Gip la richiesta di cattura del Piskulic, si appaleserebbe, dunque, in modo ineludibile, l'esigenza di impedire ulteriori ingressi in Italia del succitato pluriomicida, per salvaguardare, in tal modo, l'integrita' fisica di alcuni testimoni e di parti offese -: quali iniziative intendano assumere o provvedimenti adottare per sapere con motivata urgenza: se non sia opportuno adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire ulteriori ingressi in Italia del succitato Piskulic, magari per mezzo di telegrafiche disposizioni del Ministro degli affari esteri, sotto la stretta sorveglianza del Presidente del Consiglio; se non ritengano necessario ed indispensabile impartire urgenti e rigorose istruzioni di stretta vigilanza al personale ministeriale preposto alla sorveglianza delle frontiere, affinche' sia impedito l'ingresso sul territorio nazionale del pluriomicida Piskulic. (2-00131)

 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.