Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00333 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19960723
Per sapere - premesso che: la gestione del comune di Grammichele (provincia di Catania) non risponde a criteri di legalita' e trasparenza, come si evince dai fatti seguenti di cui l'interrogante e' a conoscenza: 1) si sono verificate in passato pressioni assai rilevanti da parte degli organi dell'esecutivo e dal consiglio comunale sulla Spa Metansicula (che per contratto gestisce il piu' grosso affare economico di quel centro - 13 miliardi - ossia l'appalto per la realizzazione della rete nonche' per la distribuzione del gas), allorche' detta Spa si avvaleva della ditta Faro di Palagonia per forniture e trasporti; esse culminarono nella costituzione di una commissione d'inchiesta, nominata con delibera consiliare n.38/1994, di cui e' stato chiamato a farne parte anche l'imprenditore, consigliere comunale di maggioranza, signor Francesco Giandinoto (a suo tempo amministratore e rimasto titolare del 25 per cento delle quote della Srl Di Silvestro & Giandinoto); 2) le acque tornarono "chete" dopo che le forniture ed il nolo degli autocarri furono tolti alla ditta Faro ed assegnati dalla Spa Metansicula alla Srl Di Silvestro & Giandinoto. Invero, i controlli massicci si diradarono (forse cessarono del tutto) e non venne piu' dato corso agli accertamenti per i quali era stata costituita la commissione consiliare d'inchiesta, malgrado i solleciti e le interrogazioni dei gruppi consiliari di opposizione (AN, Forza Italia ed Indipendenti), volti ad evidenziare la grave incompatibilita' del doppio ruolo di controllati-controllori; 3) il mancato rispetto delle norme sull'obbligo di non partecipazione a dibattiti consiliari (e non di semplice astensione in sede di votazione) e' evidenziato dal fatto che il consigliere comunale Francesco Giandinoto ha preso parte alla discussione della delibera consiliare n.86 del 6 dicembre 1994, facendo dichiarazioni rivelatrici di interessi propri; 4) il consiglio comunale di Grammichele inseriva nel dispositivo della deliberazione n.65 del 29 giugno 1995 una determinazione (il punto 2) estranea all'ordine del giorno, avendo disposto la nomina di un avvocato onde rendere parere legale sulla incompatibilita' del consigliere comunale Francesco Giandinoto, tant'e' che la sezione di Catania del Coreco dispose l'annullamento della medesima deliberazione n.65/1995, limitatamente al punto 2 del dispositivo; 5) il sindaco di Grammichele, non tenendo in alcuna considerazione il ruolo dell'organo di controllo, richiedeva parere legale all'avvocato Salvatore Cittadino ed il consiglio comunale di Grammichele - sulla scorta del parere dell'avvocato Cittadino arbitrariamente acquisito e tenuto in conto contra legem (vedasi quanto sopra evidenziato circa l'annullamento da parte del Coreco dell'atto deliberativo n.65/1995 relativo alla richiesta di parere) - ravvisava a maggioranza l'insussistenza della causa di incompatibilita' nei confronti del consigliere Francesco Giandinoto, benche' la Srl Di Silvestro & Giandinoto gestisca indirettamente una parte dei lavori alla stessa Srl, di fatto subappaltati dalla Spa Metansicula; 6) la permanenza del consigliere Francesco Giandinoto in seno al massimo organo deliberante rende illegittima la generalita' degli atti che da quel consiglio vengono emanati -: se il Governo sia a conoscenza dei fatti suesposti; se non ritenga di segnalare al governo della regione siciliana ed all'assessorato regionale agli enti locali, ai quali competono i controlli sugli organi degli enti territoriali siciliani, l'esigenza di far luce sui gravi fatti sopra esposti, per l'esercizio della potesta' ispettiva volta al ripristino della legalita' ed all'accertamento di eventuali responsabilita' connesse. (5-00333)