Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00134 presentata da RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960723
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: l'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2, della legge n. 142 del 1990, stabilisce che si procede allo scioglimento del consiglio comunale "quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: (...) dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei consiglieri."; l'articolo 31, comma 2-bis, della medesima legge n. 142 del 1990, con una disposizione inserita dalla legge n. 415 del 1993, articolo 7, recita che "le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni"; l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 agosto 1993, n. 10 aveva gia' ritenuto che la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha inteso derogare alla regola generale secondo cui le dimissioni devono essere accettate dalla Amministrazione; pertanto, l'articolo 39 della legge predetta, che dispone che i consigli comunali vengono sciolti in caso di dimissioni di almeno la meta' dei consiglieri, va inteso nel senso che le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e quindi irretrattabili con la presentazione senza necessita' di presa d'atto"; la I sezione del consiglio di Stato, in data 5 giugno 1996, in sede di rilascio di un parere nel procedimento di decisione di un ricorso straordinario, ha ritenuto che la legge n. 142 del 1990 ha introdotto un'innovazione consistente "nell'aver inquadrato la fattispecie delle dimissioni della meta' o piu' dei consiglieri (quale presupposto per lo scioglimento del consiglio) nella piu' ampia categoria delle situazioni nelle quali "non e' assicurato il normale funzionamento degli organi". In altre parole, cio' che determina il presupposto vincolante dello scioglimento non e' il fatto che vi sia stato l'avvicendamento (per dimissioni e sostituzione) di un certo numero di consiglieri, bensi' il fatto che l'elevato numero delle dimissioni impedisca il normale funzionamento dell'organo"; nello stesso parere si afferma che la legge "si preoccupa di evitare che si abbia un consiglio impossibilitato a funzionare normalmente in quanto sprovvisto di un numero minimo di consiglieri in carica"; tale difficolta' di funzionamento si e' verificata in molti dei Comuni italiani, come in quello di Selvazzano Dentro (PD), ove il 7 giugno 1996 si sono registrate le dimissioni della maggioranza dei membri consiglio comunale; nel medesimo parere, la I sezione ha rilevato che, peraltro, "non sara' possibile costringere il dimissionario ad esercitare effettivamente (tali) funzioni, qualora non voglia farlo: ma da questo punto di vista, la sua posizione non sara' dissimile rispetto a quella di tutti gli altri consiglieri. Cio' che conta e' che l'organo sia giuridicamente integro in quanto composto, momento per momento, dal prescritto numero di consiglieri, i quali possono e debbono essere convocati per partecipare alle riunioni del collegio. Il fatto che poi taluno si astenga dal partecipare rientra nella fisiologia di tali organi collegiali"; appare contraddittorio ritenere prioritaria nell'ambito dell'ordinamento la finalita' di assicurare il normale funzionamento dell'organo, tanto da rilevarsi che e' "il principio della continuita' delle funzioni" che "il legislatore mostra di aver privilegiato", per poi affermare l'irrilevanza di una situazione di fatto che, al contrario, rende altamente improbabile che cio' avvenga, considerando il fatto che la motivazione alla base delle dimissioni spesso deriva proprio dalla esplicitata volonta' di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla funzione nonche' soprattutto da una scelta politica mirante proprio a precludere la continuita' in parola; con circolare del 13 giugno 1996 della direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale delle autonomie - del Ministero dell'interno (prot. n. 15900/1bis/111) e' stata accolta e generalizzata dal Ministero medesimo l'interpretazione voluta dalla I Sezione del Consiglio di Stato dal parere ivi espressamente richiamato; nel parere, la I Sezione, ha esplecitamente inteso risolvere un caso specifico, quale quello di specie, e, per questo motivo, non affrontando con la dovuta cura l'aspetto, principale, se si pone in relazione con la detta priorita' di assicurare l'esercizio delle funzioni sovrane da parte dell'organo consiliare, inerente all'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione dei dimissionari, non puo' ritenersi abbia potuto in alcun modo definire un orientamento univoco e definitivo sulla questione interpretativa della legge; nel parere in oggetto si afferma che "non sembra irragionevole che in questo contesto sia stata attribuita minore rilevanza alle dimissioni di un certo numero di consiglieri grazie all'espediente della temporanea inefficacia delle dimissioni, nelle more della surrogazione", chiaramente volendo restringere il rilievo della posizione chiarita alla fattispecie in oggetto e qualificando la temporanea inefficacia delle dimissioni come un espediente che, in quanto tale, non necessariamente apparteneva alla volonta' del legislatore; la qualificazione come "ordinatorio" del termine per operare la surrogazione non viene approfondita, ma superficialmente giustificata in relazione ad argomenti vagamente richiamati -: se non ritenga opportuno adottare determinazioni interpretative maggiormente rispondenti alla volonta' suprema del legislatore, che sembra trasparire con peculiare risonanza dalla lettura delle disposizioni, nonche' dall'avvicendamento delle norme in materia e della giurisprudenza autorevole dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. (2-00134)