Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00353 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960724
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante "Norme in materia di attivita' cinotecnica", considera l'attivita' cinotecnica come attivita' imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, quando i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto; i soggetti che esercitano tale attivita' sono considerati imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che, tra le attivita' proprie di tali imprenditori, annovera, oltre la coltivazione del fondo e la silvicoltura, anche l'allevamento del bestiame; l'allevamento del bestiame deve essere inteso come il complesso di attivita' che realizza l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, della cura, della riproduzione e dello sviluppo qualitativo del medesimo, oltre che quantitativo; ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (regime speciale per i produttori agricoli), precisa che "per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte, dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazioni stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministero delle finanze di concerto con il ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse"; attualmente alla cessione di cani viene applicata l'aliquota "ordinaria" del 19 per cento -: se il Ministro in indirizzo, dato l'inquadramento giuridico degli allevatori cinotecnici nel settore agricolo, non ritenga necessario applicare anche alla cessione dei cani l'imposta con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione approvate con D.M. 12 maggio 1992, con il conseguente inserimento della voce "cani" nell'elenco di allevamenti compreso nel decreto legge 14 febbraio 1995 come prevede l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 imposte sui redditi di persone fisiche e giuridiche) e nella prima parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (prodotti agricoli e ittici). (5-00353)