Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00344 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960724
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: da parte dei comitati provinciali dell'Inps, ne e' conferma l'operato di quello istituito presso la sede di Piacenza, vengono respinti i ricorsi presentati dai cittadini a seguito del mancato accoglimento della domanda di ricostituzione contributiva per la riliquidazione della pensione in regime di cumulo; i predetti comitati provinciali motivano la reiezione dei ricorsi richiamando i contenuti della circolare n. 242 del 20 novembre 1990, che prevede che, per determinare l'importo della pensione costituita sulla base di contribuzione versata in piu' gestioni, occorra procedere al calcolo di tante distinte quote di pensione per quante sono le gestioni nelle quali sono stati versati i contributi; avverso i provvedimenti dei comitati provinciali dell'Inps e' consentito proporre azione giudiziaria nel termine di cui all'articolo 47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438; il pretore di Perugia, con sentenza n. 201 del 26 gennaio 1996, depositata in cancelleria il 3 maggio 1996, accogliendo il ricorso di un avente titolo, ha riconosciuto la non applicazione dell'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, nel senso della segmentazione dei periodi contributivi, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione sia maturato in base a contribuzioni versate nelle gestioni dei lavoratori autonomi. In altri termini, il calcolo pro quota della pensione va escluso nel caso di periodi di iscrizione alle sole gestioni dei lavoratori autonomi, con la conseguenza che, in tale caso, la pensione va calcolata totalizzando, senza soluzione di continuita', i suddetti periodi; se sia nota al Ministro interrogato la decisione dell'autorita' giudiziaria e se alla stessa ritenga doveroso che l'Inps si uniformi; se e quali direttive s'intendano impartire alle sedi Inps al fine di evitare inutili reiezioni di ricorsi, successivamente riformati da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, e l'instaurarsi di un contenzioso che potrebbe essere evitato. (5-00344)