Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00350 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960724
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 5 della legge n. 58 del 1992 dispone l'obbligatorieta' di iscrizione, al Fondo previdenziale previsto per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, per tutti i dipendenti delle societa' di cui all'articolo 5 della legge n. 1450 del 1956 e all'articolo 4 della legge n. 1790 del 1962, nonche' del personale transitato alle societa' o alle concessionarie ai sensi del comma 4, articolo 4 della stessa legge; il citato articolo 5 della legge n. 58 del 1992 ha, dunque, eliminato la facolta' di optare, entro un termine, a favore di un'ente previdenziale diverso dal fondo telefonico. Inoltre, poiche' il termine ultimo per una ricongiunzione gratuita nel predetto fondo telefonico era fissato all'entrata in vigore della legge n. 58 del 1992, ovvero al febbraio 1992, i dipendenti assunti dopo tale data si ritrovano con un frazionamento dei periodi previdenziali, causato dal fatto che gli stessi non possono ricongiungere nel fondo telefonico per l'enorme onerosita' economica (perche' dal febbraio 1992 la ricongiunzione e' onerosa), ne' d'altro canto possono mantenere il rapporto con l'ente di provenienza; la questione riguarda molti dipendenti delle imprese di telecomunicazione - categoria caratterizzata da una forte mobilita' anche intersettoriale - nonche' i dipendenti della ex SIRM che in seguito alla fusione disposta dal riassetto delle telecomunicazioni, sono stati obbligati ad iscriversi al fondo telefonico pur avendo gia' un rapporto previdenziale con l'INPDAI o con altri istituti di previdenza; in data 24 aprile 1995 il presidente della FNDAI (Federazione nazionale dirigenti aziende industriali), dottor Bruno Losito, scriveva al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Tiziano Treu, illustrando la problematica e proponendo un emendamento correttivo che non comportava oneri di spesa aggiuntivi; nella seduta del 15 novembre 1995 al Senato, l'emendamento veniva trasformato in ordine del giorno sul quale il Sottosegretario al tesoro, dottor Giarda, esprimeva parere contrario accogliendolo come raccomandazione al Governo -: cosa intende il Governo per "raccomandazione", dal momento che ad oggi non risulta che sia stata presa ancora alcuna iniziativa in tal senso; se e quali provvedimenti il Ministro intenda prendere in merito alla questione sopra illustrata, considerato che gran parte dei dipendenti assunti nelle imprese telefoniche (Gruppo STET) dopo il febbraio '92 e che gia' avevano un precedente rapporto di lavoro non riescono a raggiungere presso il fondo telefonico l'anzianita' contributiva minima necessaria al conseguimento di un'autonoma prestazione previdenziale. (5-00350)