Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00336 presentata da PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960724
Per sapere - premesso che: il comma 5, lettera 8-quinquies dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introduce il vincolo della liquidazione delle forme pensionistiche complementari (di cui alla legge 21 aprile 1993, n. 124) ad avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio; tali forme pensionistiche complementari - nate da accordi nazionali e aziendali che ne disciplinano il regolamento, l'applicazione e la trasparenza di bilancio -una volta bloccate non producono affatto alcun risparmio e contenimento del bilancio pubblico, con l'applicazione della vietata norma; a seguito dell'applicazione di tale norma, centinaia di dipendenti delle case di risparmio - aderenti a tali fondi - dimissionari ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 335, sono attualmente senza stipendio e senza pensione; in data 3 agosto 1995 e' stato votato al Senato ed approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a ridefinire i contenuti della norma di divieto; in data 23 novembre 1995 e' stata presentata un'interpellanza a piu' forme, in cui veniva ribadito il medesimo concetto; in seguito a mancata risposta e provvedimenti, e' stata presentata un'ulteriore interrogazione in data 2 febbraio 1996; altre missive e telegrammi sono stati inviati a codesto ministero sulla ridefinizione della norma; e' stato accolto il ricorso, presentato da un ricorrente in data 3 luglio 1996, dalla pretura circondariale di Roma -: se di fronte a quanto esposto e di fronte a quelli che appaiono all'interrogante come limiti di costituzionalita' di tale norma, il Governo non ritenga di doversi impegnare al fine di modificare i contenuti della norma di divieto, prevedendo nuovamente la possibilita' di poter fruire di tale prestazione, senza alcun pregiudizio per la situazione finanziaria delle gestioni, a seguito di rinnovati accordi tra le parti (organizzazioni sindacali e aziende bancarie), con un considerevole risparmio per il pubblico bilancio. (5-00336)