Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02492 presentata da SANTORI ANGELO (FORZA ITALIA) in data 19960725
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in questi giorni la gestione immobili dell'Inail sta facendo recapitare ai propri inquilini degli avvisi di pagamento relativi agli oneri accessori pregressi, per gli anni 1982/1991; l'ammontare complessivo del credito avanzato dall'Inail corrisponderebbe a circa tredici miliardi e riguarderebbe la quasi totalita' degli inquilini degli stabili di proprieta' dell'ente; si tratta, come e' facile intuire, di cifre piuttosto elevate, che inciderebbero in modo evidente sul bilancio delle singole famiglie interessate; l'ente interessato si giustifica sostenendo che tale provvedimento trova origine nei rilievi mossi dalla magistratura e dalla Corte dei conti, con chiaro riferimento alla discutibile gestione che ha caratterizzato gli anni in oggetto; l'ente suddetto "dimentica" - e, se rispondenti al vero i citati rilievi, sembrano dimenticarlo anche la magistratura e la Corte dei conti - che la normativa vigente prevede che tali crediti cadano in prescrizione dopo due anni; l'interrogante pertanto e' portato a chiedersi se non vi siano i presupposti per un illecito amministrativo avallato, almeno cosi' sembrerebbe, da altri poteri dello Stato, abitualmente preposti alla attuazione della normativa vigente ed alla tutela dei cittadini e dei loro interessi -: se non ritengano l'accaduto gravemente arbitrario ed a danno dei cittadini, i quali, evidentemente, non debbono essere chiamati a pagare, non solo in senso stretto ma anche metaforico, dei gravissimi errori degli uffici preposti alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Inail; se non ritengano necessario un intervento teso a fare chiarezza sull'accaduto, ma soprattutto a far si' che si riconosca il valore e gli effetti della normativa vigente. (4-02492)
Nell'atto parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le prende spunto dalle comunicazioni notificate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai conduttori degli immobili di proprieta' dell'Ente con le quali sono stati fatti recapitare gli avvisi di pagamento relativi agli oneri accessori pregressi, per gli anni 1982/1991, per rivolgere una serie di rilievi critici all'attivita' posta in essere dall'Ente in parola. Gli Uffici interessati hanno fornito i seguenti elementi di informazione. In via preliminare appare utile precisare che nel rapporto di locazione disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n.392 ("equo canone"), per oneri accessori si intendono quelle spese relative a servizi vari (pulizia locali comuni, ascensore, acqua, energia elettrica, portierato, giardinaggio ecc.) che il proprietario e' tenuto a fornire al conduttore e che, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della suddetta legge, salvo patto contrario, ripete dallo stesso. Le disposizioni richiamate prevedono una serie di situazioni passive ed attive nei confronti del locatario consistenti, rispettivamente, nell'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri entro due mesi dalla richiesta e nel diritto di ottenere indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione nonche' di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese sostenute dal locatore. Cio' premesso, l'Istituto ha reso noto che, in sede di applicazione della legge c.d. sull'"equo canone", relativamente ai rapporti di locazione degli immobili di proprieta' ed in attesa di calcolare i conguagli delle spese sostenute e di ripartirle secondo le varie tabelle millesimali, ha richiesto ai conduttori un acconto mensile pari al 10 per cento del canone di locazione. Il ritardo con il quale si e' proceduto al computo dei conguagli dovuti dai locatari per gli oneri accessori e' stato addebitato dall'Ente a motivi di vario ordine tra i quali, non ultimi, la accresciuta consistenza del patrimonio da gestire che, e' stato oggetto di forte incremento proprio negli anni '80, nonche' l'introduzione di procedure informatizzate che ha, inevitabilmente, presentato iniziali difficolta' applicative. La quantificazione degli oneri in argomento e' stata effettuata a cura di un apposito Gruppo di lavoro e la richiesta dei conguagli agli inquilini e' scaturita da autonoma decisione dell'Ente e non a seguito di rilievo della Corte dei conti come segnalato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare. La richiesta dei conguagli per gli anni 1982/1991 e' relativa a servizi gia' da tempo erogati e, come gia' evidenziato, per tali servizi gli inquilini hanno versato un acconto in attesa che venisse notificato l'importo definitivo: i conduttori, pertanto, erano stati messi a conoscenza del fatto che si trattava di prestazioni il cui onere era coperto solo in parte. La struttura preposta alla gestione del patrimonio immobiliare di Roma, inoltre, ha provveduto ad informare periodicamente i conduttori della provvisorieta' delle richieste di somme riservandosi di effettuare le operazioni di conguaglio una volta quantificate le somme interamente dovute. L'Istituto ha reso noto che, in base alle risultanze dei consuntivi, la cifra complessiva da recuperare ammonta a lire 11.379.379.403 e riguarda un numero di inquilini pari a circa 5.797. In particolare, a 2.286 di questi e' stata richiesta una somma entro il milione a 3.088 una somma che va da 1.000.000 a 5 milioni. Le somme superiori a tali importi sono correlate a rapporti locativi aventi ad oggetto immobili di pregio, assoggettati, fino ad epoca recente, al cosiddetto "equo canone". Su tali cifre e' stato conteggiato l'acconto del 10 per cento di cui si e' fatto cenno. In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione in materia di diritto del locatore di ripetere dal conduttore gli oneri accessori, l'Ente ha esplicitato le ragioni che sostengono la propria azione. In particolare, e' stato richiamato un indirizzo della magistratura di legittimita' (Cassazione, 27 novembre 1989, n.5160) in tema di condominio, alla stregua del quale tale decorrenza coinciderebbe con la data in cui viene comunicata all'inquilino, a mezzo di raccomandata, la distinta con la ripartizione degli oneri il cui pagamento e' stato, quanto al titolo, accettato dall'inquilino stesso attraverso il pagamento di acconti. Per il versamento degli importi richiesti l'Istituto ha individuato una procedura che prevede la fissazione di un termine di sei mesi per l'adempimento senza applicazione di interessi. E' stata stabilita, anche, la possibilita' di rateizzare il pagamento oltre i sei mesi con un numero di rate non superiore a 60 e di importo non inferiore a lire 100.000 mensili; in tal caso e' prevista la decorrenza di interessi legali (trattasi di interessi sulla rateizzazione e non su somme maturate in anni precedenti). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.