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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00048 presentata da FOLENA PIETRO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960725

La II Commissione, considerato che per garantire la credibilita' della magistratura e' necessario disciplinare con regole chiare e precise tutti quei comportamenti, professionali e non, che possano offuscare la indipendenza, la terzieta', la professionalita', la correttezza e l'operosita'; rilevato che, secondo stime attendibili, nel solo 1995 i magistrati che hanno assunto incarichi extragiudiziari, quali gli arbitrati, hanno beneficiato di circa 350 miliardi; rilevato inoltre che per la rapida soluzione di cause sorte prevalentemente fra aziende appaltatrici di opere pubbliche e lo Stato, nel periodo 1992-1994, sono stati effettuati, dai soli magistrati ordinari, circa 600 arbitrati su un totale di 4.600 incarichi extragiudiziari; ritenuto che la disciplina della intera materia debba essere uguale sia per i magistrati ordinari che per quelli amministrativi, contabili e militari, in modo da soddisfare non solo le esigenze sistematiche del disegno normativo e quelle di parita' di trattamento tra le varie categorie di magistrati, ma anche emarginare il sospetto che soprattutto i magistrati amministrativi e contabili siano o possano essere influenzati da lucrosi incarichi di ogni tipo conferiti dalla pubblica amministrazione; ritenuto inoltre che il regime di incompatibilita' non va confuso con quello degli incarichi, perche' mentre l'incarico e' conferibile per un tempo limitato e senza il carattere della stabilita', l'incompatibilita' riguarda quelle attivita' che sono espressamente non consentite, sia se esplicate su offerta di un terzo sia se a seguito dell'iniziativa del soggetto, per il loro insanabile contrasto con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; constatato che la normativa contenuta nell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede l'istituzione di un'anagrafe nominativa delle prestazioni presso il dipartimento della funzione pubblica, in cui vanno indicati, con i relativi compensi, tutti gli incarichi pubblici e privati, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, resi da tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia, e che tale disposizione e' rimasta largamente inattuata; constatato infine che l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione e revisione dell'organizzazione della pubblica amministrazione e del pubblico impiego", emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", prevede, pure in assenza di una espressa indicazione da parte del legislatore delegante, l'emanazione di regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, ai quali era affidato il compito di individuare gli incarichi consentiti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato e che in attuazione di detto articolo sono stati sinora emanati il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, "Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi", il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 "Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato", il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, "Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei Conti", mentre non e' stato ancora emanato il regolamento relativo agli incarichi per la magistratura ordinaria e che, quindi, allo stato attuale la materia degli incarichi extragiudiziari e degli incarichi arbitrali dei magistrati ordinari e' disciplinata da circolari del Consiglio superiore della magistratura, impegna il Governo a presentare in Parlamento, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, un proprio disegno di legge sulle incompatibilita' e gli incarichi extragiudiziari dei magistrati che, tra l'altro, garantendo l'indipendenza e il corretto svolgimento delle funzioni, osservi principi e criteri quali: a) il divieto di appartenere a partiti politici e associazioni per la cui adesione e' richiesto giuramento di fedelta'; b) l'obbligo di dichiarare ai rispettivi organi di autogoverno l'appartenenza a qualsiasi associazione; c) l'adesione, per ciascuna magistratura, ad un proprio codice etico di comportamento; d) il divieto di accettare incarichi o esercitare attivita' di lavoro autonomo o subordinato ad eccezione di: 1) incarichi conferiti dagli organi costituzionali, dalle autorita' indipendenti o di garanzia, dagli organismi comunitari e internazionali (massimo cinque anni; di sette anni per gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica e di nove anni per quelli conferiti dalla Corte costituzionale); 2) insegnamento di livello universitario e post-universitario; 3) partecipazione a commissioni di concorso pubblico prevista da leggi dello Stato; 4) collaborazione a quotidiani o periodici o a trasmissioni televisive, purche' non si risolvano in attivita' svolte professionalmente e che si svolgano nel rispetto delle regole deontologiche e del codice etico; 5) partecipazione ad organismi elettorali previsti da leggi dello Stato; 6) partecipazione gratuita ad organi di enti con finalita' culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato; 7) funzioni di giudice unico e di componente nell'ambito della giustizia sportiva e tributaria (massimo cinque anni); e) la facolta' per i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di svolgere attivita' di consulenza giuridica per il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso e con limiti di durata al collocamento fuori ruolo (massimo cinque anni), se previsto, e al periodo di svolgimento dell'incarico; f) l'assegnazione di magistrati ordinari presso il ministero di grazia e giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate; g) le autorizzazioni dei rispettivi organi di autogoverno per tutte le attivita' consentite; h) l'adeguata pubblicita' agli incarichi conferiti mediante l'istituzione di apposito elenco nominativo e con l'applicazione della disciplina della pubblicita' dei redditi prevista per i membri del Parlamento e per gli amministratori degli enti pubblici. (7-00048)

 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.