Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00382 presentata da RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960726
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: il consorzio per la tutela del formaggio Asiago, come risulta dal suo statuto con riferimento alla legislazione in materia, e' un cosorzio volontario per cui le norme statutarie e regolamentari dello stesso non possono che riguardare i propri soci, ne' l'approvazione del regolamento interno da parte di codesto ministero, essendo detto consorzio sottoposto alla sua vigilanza, puo' attribuire efficacia vincolante per i non aderenti al detto consorzio di tutela; il decreto del Ministro delle risorse agricole del 6 giugno 1995 (confermativo di quello del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1993), che ha approvato il nuovo disciplinare relativo alla produzione del formaggio Asiago d'Allevo e formaggio Asiago pressato, ha fra l'altro previsto che a detto formaggio a denominazione d'origine "Asiago" deve essere apposto, all'atto della sua immissione al consumo, specifico contrassegno, costituente parte integrante del predetto decreto, a garanzia della rispondenza delle specifiche prescrizioni normative (articolo 3); con decreto sempre del ministro delle risorse agricole, in data 4 agosto 1995 il detto consorzio di tutela per il formaggio Asiago e' stato autorizzato in via provvisoria a svolgere funzioni di controllo ausiliarie all'attivita' dei competenti organi dell'amministrazione sul prodotto a denominazione origine "Asiago", conformemente alle disposizioni vigenti in materia; con decreto del 3 novembre 1995 del ministro delle risorse agricole, le funzioni di controllo e vigilanza sono state affidate all'ispettorato centrale repressione frodi (articolo 1), che puo' avvalersi di organismi esterni pubblici e privati; con riferimento all'articolo 2 del predetto decreto possono espletare funzioni di controllo e vigilanza anche i consorzi di tutela a tale scopo riconosciuti e autorizzati dal ministero delle risorse agricole; detti consorzi di tutela per svolgere le predette funzioni devono presentare istanza al ministero il quale, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal predetto decreto del 3 novembre 1995, emanera' i conseguenti decreti che autorizzano i detti consorzi ad esercitare le suddette funzioni di vigilanza e controllo; con lettera 22 gennaio 1996, il ministero ha comunicato a detto consorzio per la tutela del formaggio Asiago, ferma restando la competenza in materia di controlli e vigilanza sui prodotti a denominazione d'origine prevista dal decreto ministeriale 3 novembre 1995, di approvare il regolamento interno approvato dall'assemblea del consorzio di tutela in data 21 febbraio 1996, in quanto rispondente alle attivita' attualmente demandate al consorzio stesso; il consorzio di tutela, quale consorzio volontario, puo' pretendere soltanto dai propri soci l'osservanza delle sue norme statutarie e regolamentari, ma non puo' imporre ai non soci le modalita' previste dall'articolo 2 del citato regolamento, relative ad una propria marchiatura per il formaggio Asiago d'Allevo non prevista da alcuna norma di legge, che appare anche contra legem perche' l'unico contrassegno che deve essere apposto al formaggio Asiago prodotto secondo l'apposito disciplinare e' quella prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1996; il consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago, che non aderisce al consorzio volontario di tutela per il formaggio Asiago, ha quindi il legittimo diritto di apporre, in conformita' al decreto 6 giugno 1995, il contrassegno indicato dall'articolo 3 di detto decreto al formaggio Asiago d'Allevo e pressato prodotto in conformita' al disciplinare di cui al decreto 6 giugno 1995, principio confermato anche dal tribunale di Bassano del Grappa in data 14 settembre 1994 in seguito a procedimento intentato dal consorzio volontario di tutela sulla questione; nonostante quanto su esposto, dirigenti della regione Veneto presumono che il consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago debba ottemperare alla marchiatura del formaggio Asiago, ritenendola vincolante con riferimento ai decreti ministeriali 6 giugno 1995 e 4 agosto 1995 ed al regolamento consortile, approvato dal Ministero delle risorse agricole con nota 60160 del 22 gennaio 1996, tanto che negano al consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago di accedere all'obiettivo comunitario "5b", per quanto riguarda i fondi disponibili per il miglioramento e valorizzazione della qualita' nella filiera zootecnica; la situazione suddetta crea una situazione di notevole tensione e disagio tra gli operatori agricoli associati al consorzio fra i caseifici dell'altipiano di Asiago, la vera e propria zona storica della produzione dello stesso formaggio Asiago -: se, con riferimento all'articolo 2 del decreto ministeriale del 3 novembre 1995, sia tutt'ora valido il precedente decreto del 4 agosto 1995 o se detto consorzio di tutela debba presentare una nuova istanza ai fini di essere autorizzato all'esercizio delle funzioni previste dal n. 2 dell'articolo 2 del predetto decreto 3 novembre 1995; se, soprattutto, sia legittima la pretesa del consorzio di tutela di assoggettare il consorzio fra i caseifici dell'altipiano di Asiago all'osservanza del regolamento del consorzio di tutela con riferimento all'articolo 2 dello stesso, relativo al controllo e alla marchiatura del formaggio Asiago, per il fatto che detto regolamento e' stato approvato dal ministero come dalla citata lettera 22 gennaio 1996. (5-00382)