Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02669 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19960731
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 14, che ridefinisce i nuovi programmi didattici per la scuola primaria, prescrive l'insegnamento della lingua straniera al fine di: a) aiutare lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione delle conoscenze; b) permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla propria; c) avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri popoli; la legge n. 148 del 5 giugno 1990, che riforma l'ordinamento della scuola elementare, prevede all'articolo 10 l'insegnamento di una lingua straniera, impostando condizioni per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera; il decreto ministeriale 28 giugno 1991 tratta specificamente dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, precisandone i modi attuativi ed i criteri, mentre l'articolo 7 recita come segue: "L'insegnamento generalizzato della lingua straniera sara' avviato a partire dall'anno scolastico 1992/1993"; la legge n. 114 del 9 aprile 1993, che prevede apposite disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, individua tempi, modi ed oneri finanziari attuativi; il decreto ministeriale del 20 ottobre 1994 che bandiva il concorso magistrale per esami e titoli per la immissione nei ruoli di docenti delle scuole elementari all'articolo 11 contemplava una prova facoltativa scritta ed orale di lingua straniera; il predetto concorso era su base provinciale e le graduatorie utili sono state pubblicate nel 1995; solo poche decine di unita' sono state immesse in servizio e praticamente tutte nei moduli che non prevedono l'insegnamento della lingua straniera -: se non si ritenga di fatto che venga negato un diritto per centinaia di migliaia di fanciulli che, pur in costanza di precisi dettati legislativi, sono esclusi da processi formativi per la lingua straniera; se non si ritenga utile riferire concretamente al Parlamento quante classi elementari hanno il "privilegio" di questo insegnamento e quale distribuzione e' resa sul territorio nazionale; se non si ritenga utile, per ottimizzare le risorse, peraltro spese dal ministero con apposito concorso, per la verifica delle professionalita' acquisite in materia di lingua straniera, una forte iniziativa per assegnazione di personale; se non si ritenga opportuno non disperdere qualificate professionalita' per lingua straniera (molti candidati idonei ed in graduatoria sono addirittura in possesso di diploma di laurea in lingue e letteratura straniera); quali concrete iniziative saranno assunte per rendere a tutti i fanciulli pari opportunita' educative, senza mortificare le legittime aspettative delle migliaia di giovani diplomati e laureati idonei al concorso magistrale da ultimo svolto; se in via provvisoria non sia utile individuare nei candidati idonei al concorso magistrale da ultimo svolto e che abbiano sostenuto la prova di lingua straniera un ruolo straordinario di esperto in lingue, da utilizzare esclusivamente per l'insegnamento della lingua straniera su piu' classi; se non si ritenga opportuno utilizzare i candidati idonei al concorso magistrale da ultimo svolto e che abbiano sostenuto la prova facoltativa di lingue prioritariamente per l'insegnamento delle lingue straniere. (4-02669)
In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, si comunica quanto segue. La gradualita' dell'estensione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e' determinata dalla necessita' di reperire insegnanti di ruolo in possesso della necessaria competenza e dalla disponibilita' degli stessi a partecipare alle iniziative di formulazione linguistica e, successivamente, ad operare in qualita' di specialisti, su piu' classi. Al fine di consentire l'espansione del predetto insegnamento e ridurre la differenza tra competenze presenti e bisogni, annualmente, con apposite circolari, i Provveditorati agli Studi sono sollecitati ad un attento e mirato impiego delle risorse professionali esistenti e disponibili, nonche' a promuovere le sinergie necessarie per la sistematica ricerca di personale disponibile alla formazione linguistica, tenuto conto delle reali necessita' di insegnamento nelle province di competenza. Secondo l'ultima rilevazione effettuata il numero dei docenti formati e utilizzati nell'insegnamento della lingua straniera e' di n. 11.051. Tali docenti, operando in qualita di specialisti o di specializzati, insegnano la lingua nel 53,39 per cento delle classi III, IV e V a livello nazionale, ovviamente con forti differenziazioni tra provincia e provincia, tra citta' capoluogo e zone disagiate. Nella fase attuale, mentre prosegue l'attivita' di formazione, questa amministrazione sta cercando di mettere in atto tutte le strategie per livellare le differenze, utilizzando gli strumenti consentiti dalla normativa vigente. Certamente non e' possibile provvedere nel senso indicato dalla S.V. Onorevole, quello cioe' di immettere in ruolo gli idonei del concorso magistrale anche in eccedenza rispetto al contingente determinato per la nomina in ruolo in rapporto all'organico di diritto, poiche' un provvedimento del genere puo essere attuato esclusivamente con legge. Si fa presente, comunque, che sull'attuazione della legge di riforma della scuola elementare e' in atto una verifica da parte del Parlamento; in tale sede sara riaffrontata la questione dell'insegnamento in parola. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.