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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00437 presentata da GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960801

Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il Governo ha concesso tre autorizzazioni ad altrettanti progetti di centrali elettriche a cogenerazione di calore che dovrebbero essere attivate sul territorio marchigiano (Comunanza, Jesi, Falconara Marittima); per quanto concerne le ultime due, la provincia di Ancona ha commissionato ad esperti uno studio al fine di valutare gli effetti indotti sull'ambiente sia dalle singole centrali, sia dall'azione combinata delle stesse, che si troverebbero ad operare in un territorio molto circoscritto, dove gia' esiste un altro impianto similare dell'Enel (Camerata Picena); tale studio, oltre ad aver fornito precisi dati sulle immissioni in atmosfera ed in mare, sugli emungimenti dalle falde, eccetera, ha messo in evidenza anche alcune palesi contraddizioni con lo spirito della legge n. 10 del 1991 e con il provvedimento Cip 6/92; per quanto attiene alla centrale di Comunanza, lo stesso servizio urbanistica della regione Marche in data 8 giugno 1995 si e' rivolto al Ministero dell'industria, chiedendo che venisse effettuata una verifica sia dell'esatta potenza termica sia del rispetto dei procedimenti previsti dalla legislazione vigente; si va sempre piu' accentuando l'impressione che la legge n. 10 del 1991, nata per promuovere la produzione di energia da fonti alternative a quelle primarie, quindi fortemente voluta per produrre il "risparmio", da conseguirsi anche attraverso l'utilizzo di gran parte di quell'energia termica che sempre e comunque accompagna la produzione di energia elettrica, finisca invece per essere utilizzata quasi esclusivamente per finanziare con pubblico denaro l'avviamento di processi di riconversione tecnologica di aziende private; non e' un caso, infatti, che nei progetti delle centrali in oggetto sono previsti specifici accorgimenti per raffreddare il calore prodotto e non utilizzato, giungendo cosi' all'assurdita', per esempio, di utilizzare una fonte primaria come l'acqua di un fiume per neutralizzarne un'altra, il calore, oppure si scarica direttamente acqua calda nel mare senza aver beneficiato della sua carica energetica; nell'insieme i progetti per cui sono state gia' concesse le autorizzazioni sollevano interrogativi su tre aspetti: concessione delle autorizzazioni in mancanza di Per, vaghezza nella definizione di cogenerazione e di assimilabilita' alle fonti rinnovabili, rischio di contraddire le finalita' della legge n 10 del 1991; per quanto riguarda la tempistica delle concessioni autorizzative e normativa, le autorizzazioni in oggetto sono state concesse prima che entrassero in vigore le norme attuative delle leggi nn. 9 e 10 del 1991 (decreto ministeriale 10 aprile 1992, Cip 6/92, decreto ministeriale 25 settembre 1992), in mancanza di un piano energetico regionale, in assenza dell'applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'industria, il quale avrebbe dovuto provvedere alla redazione del Per con un apposito decreto ed in assenza di una valutazione complessiva di impatto ambientale per quanto riguarda le tre centrali che dovrebbero insistere sul medesimo territorio in provincia di Ancona; in merito alla cogenerazione al punto b) della delibera Cip 6/92 vengono definiti gli "impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili" e tra questi figurano "quelli di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore"; inoltre, al titolo I dello stesso provvedimento si indica la "condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile" che deve essere rispettata affinche' valga la condizione di ammissibilita'. Alcuni eminenti esperti del settore sostengono che "mentre la prima formulazione e' definitoria, la seconda invece articola la prima sotto il profilo della efficienza tecnica, discriminando impianti con rendimenti elevati piuttosto che con rendimenti qualsiasi". Potrebbero pertanto esistere "impianti che soddisfano la prima formulazione e non la seconda" e viceversa, mentre si ritiene che "per essere all'interno del quadro legislativo previsto dalla legge n. 10 del 1991, gli impianti devono soddisfare contemporaneamente le due formulazioni". Vale a dire che il calore prodotto deve intendersi come calore effettivamente utilizzato e non comunque disperso nell'ambiente (altrimenti ci troveremmo di fronte alla formulazione banale di ovvi princi'pi della termodinamica)"; se cosi' non fosse la cogenerazione sarebbe del tutto "fittizia". Tanto e' vero che la legge n. 10 del 1991 a piu' riprese cita l'utilizzo del calore prodotto per "teleriscaldamento", obbligando le regioni a precisare nei Per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento. Se ne deduce che autorizzazioni concesse a progetti di "cogenerazione fittizia" equivalgono a mettere "in atto politiche di sostegno ed agevolazione alla riconversione produttiva di impianti industriali non riconducibili ad una esplicita norma in tal senso": in breve, significa che potrebbero esservi imprenditori pronti a fare speculazioni con il denaro pubblico; per cio' che concerne, infine, le forme di energia recuperabile, ai fini di quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991 e' determinante la corretta interpretazione della formula "combustibili di processo o residui", infatti: 1) l'articolo 1 della citata legge definisce fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia (oltre alla cogenerazione) "il calore recuperabile in processi industriali, nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia..."; 2) nel provvedimento Cip n. 6 del 1992 si trovano formulazioni come "combustibili di processo o residui" ed "impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo ...."; nella prima formulazione c'e' il preciso intendimento di favorire una utilizzazione energetica di residui che, normalmente, non abbiano tale utilizzazione (altrimenti non si parlerebbe di energia recuperabile); pertanto tutti i combustibili devono necessariamente essere esclusi, in particolare quelli derivati dal petrolio (come, ad esempio, il Tar). La seconda formulazione potrebbe indurre a concludere che il gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo siano riconducibili alla fattispecie. Secondo gli esperti citati "anche in questo caso vale il criterio che queste formulazioni devono tenere insieme e contemporaneamente a quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 10 del 1991" ed invitano, come controprova, a riflettere sul "come l'eventuale uso di combustibili derivati dal petrolio nel quadro delle fonti assimilate a fonti rinnovabili non diminuisce la dipendenza dall'estero sul piano degli approvvigionamenti energetici (che e' invece uno dei principali obiettivi strategici perseguito dalla legge n. 10 del 1991". Anche in questo caso si arriva alla medesima conclusione del punto precedente: lo Stato rischia di diventare il foraggiatore di utili privati -: se non ritengano opportuno sospendere l'efficacia delle autorizzazioni concesse in attesa dei piani energetici regionali; se sia stato calcolato l'impatto complessivo conseguente alla presenza di tre centrali nello stesso territorio (Api Falconara - Edison Jesi - Enel Camerata Picena); se, nel caso le concessioni siano state autorizzate in assenza di una valutazione complessiva, non ritenga di dover attivare le procedure del caso, al fine di effettuare una adeguata valutazione d'impatto ambientale; se, nel caso dell'Api di Falconara, non si debba addivenire ad un notevole ridimensionamento della centrale, in considerazione dei seguenti fatti: la centrale verrebbe alimentata da combustibile derivato dal petrolio (Tar) in quantita' superiore a quello prodotto dalla stessa raffineria Api, il teleriscaldamento non appare praticabile, il calore residuo verrebbe ad essere scaricato nel mare prospiciente, l'impianto e' ubicato in un'area fortemente a rischio e la concessione per la stessa raffineria scade nel 2008; se non ritienga necessario provvedere quanto prima a fornire una interpretazione autentica, anche attraverso una circolare ministeriale, di alcuni passaggi sia della legge n. 10 del 1991 (energia recuperabile, risparmi di energia) che del provvedimento 6/92 (cogenerazione). (5-00437)





 
Cronologia
mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 1° agosto
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva le modifiche al proprio Regolamento relative alla istituzione della Commissione permanente per le politiche dell'Unione europea (Doc. II, n. 5).

domenica 4 agosto
  • Politica, cultura e società
    L'esponente della Lega Nord Irene Pivetti, già Presidente della Camera dei deputati, si dissocia dal proprio partito e si dice contraria alla secessione.