Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00428 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960801
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: la vendita diretta al minuto di prodotti agricoli da parte dei produttori e' disciplinata dall'articolo 2135 del codice civile e dalle leggi n. 59 del 9 febbraio 1963 e n. 976 del 26 luglio 1965; l'articolo 2135 del codice civile stabilisce che "si reputano connesse all'attivita' agricola le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura"; in questo quadro, la cottura dei polli da parte del coltivatore diretto sembra poter rientrare in questa trasformazione; per rispondere alle sempre nuove esigenze dei consumatori e per non essere tagliati fuori da un mercato che tende a richiedere sempre piu' prodotti pre-lavorati, oggi, contrariamente al passato, per i produttori agricoli appare inopportuno, anche per ragioni sanitarie, la vendita di animali vivi direttamente al cliente; ricomprendere nel concetto di attivita' connessa all'agricoltura anche la lavorazione dei prodotti di base risponde al fine primario della legge n. 59 del 1963, e cioe' a favorire un rapporto diretto fra produttori agricoli e consumatori; la vendita diretta di polli cotti non puo' considerarsi un'attivita' commerciale, in quanto le leggi sopra citate consentono la sola vendita di polli di propria produzione e quindi non c'e' alcuna forma di quell'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni (articolo 2195 del codice civile) caratteristica dell'attivita' commerciale in senso stretto; la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso che la cottura di "polli allo spiedo" possa rientrare tra le attivita' industriali, stabilendo a tale riguardo che "si sono sempre piu' avvicinati i caratteri dell'agricoltura e dell'industria, e l'attivita' del singolo imprenditore agricolo si e' estesa nelle fasi della manipolazione e trasformazione dei prodotti, nonche' nella loro vendita..."; dell'ordinamento della corte di Cassazione si puo' desumere che la cottura dei "polli allo spiedo" rientra fra le attivita' connesse all'agricoltura, in quanto attivita' preordinata ad una piu' agevole e conveniente alienazione dei prodotti stessi; il fatto di vendere carni cotte e' gia' stato considerato attivita' "normalmente" connessa all'agricoltura dalla sentenza del Tar Abruzzo, Sez. Pescara, del 24 febbraio 1991, n. 17, che ha cosi' deciso: "rientrano nelle attivita' connesse all'allevamento del bestiame anche quelle dirette alla trasformazione e vendita dei prodotti e sono quindi da annoverare fra tali attivita' anche la prima elaborazione delle carni, come pure la preparazione degli insaccati; pertanto la preparazione della "porchetta", come degli insaccati, rientra nell'ambito dei prodotti posti in evidenza dal legislatore nella normativa che autorizza il produttore agricolo alla vendita al minuto del suo prodotto"; se la preparazione della "porchetta" viene fatta rientrare tra le attivita' connesse all'agricoltura, a maggior ragione dovra' rientrarvi anche la semplice cottura di polli allo spiedo; le posizioni discordanti assunte dai sindaci in merito al riconoscimento di questa attivita' crea delle situazioni discriminanti nei confronti di chi opera nel settore e pongono quesiti interpretativi circa la natura della citata attivita' ai fini dell'applicazione della legge -: se, alla luce di quanto sopra esposto, non si ritenga oportuno e necessario fornire gli indispensabili chiarimenti sulla questione mediante l'emanazione di una circolare esplicativa, che stabilisca definitivamente se la vendita di polli allo spiedo rientri o meno tra le attivita' "normalmente" connesse all'agricoltura, onde appunto evitare discriminazioni di comportamenti dovute da diverse e contrastanti interpretazioni dei sindaci. (5-00428)