Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02732 presentata da DEODATO GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19960801
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari forestali. - Per sapere - premesso che: la disposizione di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 182 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti), chiaramente ispirata dall'intento di impedire l'addizione di zucchero nei vini, introduce un meccanismo particolarmente complesso e oneroso per gli operatori stante il numero e la laboriosita' degli adempimenti richiesti per ogni singola spedizione (compilazione di bolletta in originale e due copie) delle quali una da spedirsi a mezzo raccomandata nella stessa giornata del rilascio all'istituto di vigilanza competente per territorio e compilazione dell'apposito registro di carico e scarico, anch'esso vidimato in ogni pagina e conservazione dei suddetti documenti per un periodo non inferiore a cinque anni; tale disposizione, in vigore nell'ordinamento italiano, non ha corrispondenti norme nella legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea e, conseguentemente, essa non e' applicabile al trasporto di zucchero, anche in quantita' elevatissime, effettuato all'interno del territorio dello Stato italiano da un automezzo con targa straniera; la suddetta disposizione, risalente al 1965, e' nettamente in contrasto con le direttive comunitarie in materia di libera circolazione delle merci; l'applicazione della disposizione di cui sopra crea una evidente discriminazione nei confronti delle ditte italiane di autotrasporto, dal momento che, a causa della complessita' e onerosita' degli adempimenti richiesti dalla norma, le imprese sono portate ad avvalersi preferenzialmente, per il trasporto dello zucchero, di auto trasportatori stranieri, essendo questi ultimi non soggetti all'applicazione della norma -: se non sia opportuno, anche in vista dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di circolazione delle merci, assumere iniziative perche' sia abrogato l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162 ed il trasporto delle sostanze zuccherine sia assoggettato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di bolla di accompagnamento di beni viaggianti. (4-02732)