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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02937 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19960808

Al Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo n. 626 del 1994 ed il decreto legislativo n. 242 del 1996 di modifica ed integrazione, all'articolo 24, commi 1 e 2, specificano le competenze per il supporto all'informazione e per la consulenza degli organi di controllo e vigilanza; all'articolo 24, comma 2, dei sopracitati decreti legislativi si vieta espressamente agli organi di controllo e vigilanza di prestare attivita' di consulenza per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche; alla Asl (ex Usl) viene attribuito il compito principale di vigilanza e di controllo; nel 15^ Congresso della Aidii (Associazione italiana degli igienisti industriali) il dottor Pugliese della Asl di Piacenza sembra abbia presentato una relazione in cui informa che la Asl e' parte attiva di un consorzio professionale che si propone di dare assistenza e consulenza per l'applicazione del decreto n. 626 del 1994; sembrerebbe pertanto che tale assistenza verrebbe data non gratuitamente ai datori di lavoro; sembra che la suddetta Asl, avendo controllato le relazioni preliminari dei datori di lavoro (presumibilmente eseguite con la consulenza di altri professionisti), ove ritenute non valide, le avrebbe direttamente modificate utilizzando la struttura del Consorzio; inoltre, in tali relazioni a detta del sopracitato relatore, andrebbero omesse tutte le difformita' rispetto ai decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956, eccetera perche' altrimenti "potrebbero essere oggetto di sanzioni"; a domanda da parte della platea di come fosse possibile che ufficiali di controllo con espresso divieto di consulenza (articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 626 del 1994 e decreto legislativo n. 242 del 1996), potessero curare o anche soltanto correggere relazioni di valutazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, il relatore sembra abbia risposto che la Asl poteva dare consulenze in base all'articolo 25 del n. 626 del 1994 e successive modifiche; alle proteste dei convenuti ed alla lettura del testo di legge, in particolare del disposto che non prevede nessuna deroga ne' all'articolo 25 ne' ad altri, veniva troncata la discussione, ribadendo la volonta' da parte della Asl di essere presente sul mercato in forma di consulente qualificato; sarebbe necessario che tali fuorvianti affermazioni non circolino in pubbliche occasioni come quelle dei Congressi e seminari di informazione -: quali provvedimenti si intendano assumere affinche' ne' la Asl di Piacenza ne' altra Asl o membro di esse possano fornire servizi di consulenza retributiva, incorrendo nello specifico divieto imposto dal comma 2, articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modifiche; quali provvedimenti di controllo si intendano prendere per impedire che eventuali meccanismi vessatori possano essere messi in atto nei confronti dei "datori di lavoro" da parte di pubblici ufficiali con funzioni di vigilanza e di controllo, al fine di procurarsi occasioni di lavoro in forma illegittima; quali provvedimenti si intendano assumere per definire con chiarezza i "ruoli" in proposito, affinche', in Italia con certezza di normativa, si possa dare applicazione ad una norma di grande importanza come il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche. (4-02937)

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche per conto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base degli elementi da esso forniti. Com'e' noto, l'articolo 24, comma 2, del D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, con cui e' stata data attuazione ad alcune Direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilisce che l'attivita' di consulenza in tale materia non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza. Nel contempo, il comma 1 dello stesso articolo 24, come sostituito dall'articolo 11 D. Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242, demanda a specifici Enti, uffici ed istituti il compito di svolgere attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tra gli altri, vengono indicate le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Queste svolgono le proprie attivita' di informazione, consulenza ed assistenza attraverso le A.S.L. dislocate nel loro territorio. Tenuto conto del divieto contenuto nel comma 2 dell'articolo 24, le strutture in cui le A.S.L. sono articolate possono svolgere qualsiasi attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a meno che non abbiano incarichi di controllo e di vigilanza. Anche in tale ultima ipotesi, comunque, non e' preclusa dalle norme richiamate l'effettuazione delle sole attivita' di informazione ed assistenza da parte di quei Servizi dell'A.S.L. che svolgono funzioni di controllo e vigilanza. Nessuna censura sembra giustificata, quindi, nei confronti della A.S.L. di Piacenza nel caso di specie o, piu' in generale, nei riguardi delle A.S.L. che svolgono attivita' di consulenza nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro attenendosi ai precetti contenuti nell'articolo 24. Inoltre, la norma citata non vieta la retribuzione delle varie attivita' di consu lenza erogate, com'e' del resto consueto per tutte le prestazioni delle A.S.L. Quanto ai provvedimenti di controllo rivolti ad impedire che eventuali meccanismi vessatori vengano messi in atto nei confronti degli imprenditori dagli organi di vigilanza, occorre ricordare che il D. LVO n. 626/'94, come modificato dal D. LVO n. 242/'94, oltre a rimarcare la distinzione tra i soggetti che svolgono attivita' di consulenza e quelli che effettuano la vigilanza ha, di fatto, consentito la nascita di un sistema di libero mercato e di libera scelta nel settore delle consulenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, indicando espressamente una serie di soggetti idonei, mentre i datori di lavoro possono sempre avvalersi di societa' private di consulenza e di liberi professionisti. Infine, in merito alla definizione dei "ruoli" dei vari soggetti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si precisa che questa risultava gia' ben delineata dalla normativa previgente e che il D. LVO n. 626/'94, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto la semplice novita' - richiesta delle Direttive CE - di supportare le imprese, in particolare le piccole e medie e quelle artigiane, offrendo loro la possibilita' di avvalersi della consulenza di organismi pubblici preventivamente conoscendone le rispettive "tariffe", ovvero di rivolgersi a privati, traendo vantaggio - in questo caso - da "costi" che risentono del controllo e della calmierazione imposti nel settore dalla "concorrenza" delle strutture pubbliche. Il Ministro della sanita': Bindi.



 
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domenica 4 agosto
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