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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00469 presentata da BRUNETTI MARIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960808

Per sapere - premesso che la regione Campania con la legge regionale del 10 aprile 1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania", dopo aver previsto che le province predispongono piani faunistici regionali, all'articolo 11, punto 1, destina: "la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, compresa tra il venti ed il trenta per cento, a protezione della fauna selvatica."; cio' riprende quasi integralmente quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 157 del 1992; la regione Campania ha altresi' stabilito con la legge regionale 33 del 1993 di voler individuare delle aree da destinarsi a parchi regionali, procedendo con successivi atti amministrativi alla perimetrazione provvisoria di dette aree; esse raggiungono per Parco Taburno-Camposauro, ettari 12.370; Parco del Matese (solo comuni della provincia Benevento) ettari 5.000; Parco del Partenio (solo comuni del provincia di Benevento) ettari 700; tutte aree della zona occidentale della provincia di Benevento; le suddette aree a parco inglobano 2.128 ettari dei 4.760 individuati in precedenza come oasi di protezione sempre della stessa zona occidentale, rimanendo in tal modo 2.632 ettari destinati ad oasi; sono stati individuati ettari 24.866 in vari comuni come zone di ripopolamento e cattura; tutte queste aree assommano a 45.705 ettari pari al ventiquattro per cento della superficie agro-silvo-pastorale provinciale, che e' di ettari 192.024; rimangono escluse importanti porzioni di territorio dove sarebbe necessario organizzare oasi di protezione perche' aree vocate: alveo dell'invaso di Campolattaro e fascia circostante (gia' acquisito nell'ultimo piano faunistico venatorio provinciale), zona laghetto di Decorata, tratti della valle dei fiumi Calore, Titerno, Sabato, Tammaro, eccetera; secondo una determinata interpretazione dei citati articoli 10 della legge 157 del 1992 e 10 della legge regionale 8 del 1996 della Campania, in ogni caso non puo' essere superata la percentuale del trenta per cento del territorio agro-silvo-pastorale; secondo un'altra interpretazione ha prevalenza il disposto dell'articolo 1 della legge 157 del 1992, che recita: 1. la fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale; 2. l'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole". Quindi va inteso che si puo' superare il venti-trenta per cento di territorio da destinarsi alla protezione della fauna selvatica qualora cio' si renda necessario; quale sia l'esatta interpretazione dell'articolo 10 della legge 157 del 1992, versandosi in ipotesi analoghe a quella citata in premessa, in cui le zone di interesse ambientale di protezione della fauna selvatica superano il trenta per cento e forse sono prevalenti e piu' estese rispetto alle altre. (5-00469)

 
Cronologia
domenica 4 agosto
  • Politica, cultura e società
    L'esponente della Lega Nord Irene Pivetti, già Presidente della Camera dei deputati, si dissocia dal proprio partito e si dice contraria alla secessione.