Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00213 presentata da PANETTA GIOVANNI GIUSEPPE PAOLO (CCD-CDU) in data 19960917
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: gli indirizzi fondamentali della recente legislazione nazionale (legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 25 marzo 1993, n. 81; legge 15 ottobre 1993, n. 415) sono incontestabilmente orientati al fine di garantire stabilita' e continuita' all'azione amministrativa nei governi locali; di tale stabilita' e continuita' sono ingredienti fondamentali il rafforzamento dei poteri e dell'autorevolezza istituzionale del sindaco, il suo potere di scelta degli assessori nonche' la relativa indipendenza della sua figura dai contingenti umori del consiglio comunale; la durata e la continuita' operativa delle giunte; la eliminazione delle crisi a ripetizione di infausta memoria; le dimissioni di almeno la meta' dei consiglieri (legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 39, comma 1, lettera b, n. 2), date talora non contestualmente e soprattutto in assenza di profonde convergenze politico-programmatiche, erano progressivamente divenute il nuovo veicolo di instabilita' politico-istituzionale nei governi locali e l'inedito strumento di nuove e cieche lotte di potere nei consigli comunali, proprio perche' la strumentale autodelegittimazione del consiglio determinava altresi' le dimissioni del sindaco, lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni; con legge 15 ottobre 1993, n. 415, Governo e Parlamento intesero porre argine a tale patologia, affermando il fondamentale e sacrosanto principio della inefficacia immediata delle dimissioni e della necessaria surrogazione, e entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, dei consiglieri dimissionari, disinnescando cosi' l'improvvido automatismo e limitando lo scioglimento del consiglio ai casi di mancata surrogazione; il consiglio di Stato, sezione I, con parere del 5 giugno 1996, ha solennemente confermato il nuovo orientamento legislativo; con autentico colpo di mano "agostano", il Governo Prodi, probabilmente, ad avviso dell'interrogante, per misere e contingenti convenienze politiche, con decreto-legge ad hoc del 30 agosto 1996, n. 452, ha ripristinato l'immediata efficacia delle dimissioni nonche' l'immediato automatismo delle dimissioni di meta' del consiglio comunale e del sindaco, eliminando del tutto in questo caso la possibilita' di surrogazione, e ha dato con cio' irresponsabile incentivo alla instabilita' dei governi locali; in provvedimenti di tal fatta, e' dato riscontrare ancora una volta, ammesso che ve ne sia bisogno, la ricorrente ambiguita' di questo Governo, pronto ad abbracciare spregiudicatamente ogni causa (ad esempio la stabilita' dei governi) ed il suo contrario (ad esempio le dimissioni del sindaco per mero automatismo); la delicatezza della materia e la insussistenza di emergenze tali da giustificare la emanazione di un decreto-legge, avrebbero dovuto consigliare il Ministro dell'interno, a parole scrupolose interprete della legalita', ad avanzare, ove necessario, una ordinaria e motivata proposta di legge al Parlamento, da esaminare presso le competenti commissioni; forti perplessita' sono emerse circa le procedure e le scelte adottate dal Ministro dell'interno; a tale riguardo appare indispensabile avere urgenti chiarimenti prima dell'inizio dell'esame parlamentare del relativo decreto-legge -: come intendano garantire gli orientamenti generali nella legislazione in materia di autonomie locali, sancite dalle sopracitate leggi e riaffermati anche recentemente dal Consiglio di Stato. (3-00213)