Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03111 presentata da RUBINO PAOLO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960917
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, della sanita' e della giustizia. - Per sapere - premesso che: la Liam srl - corrente in Taranto alla via Archimede, n. 4950, esercente l'attivita' di lavanderia industriale e commissionaria di lavori per conto delle aziende sanitarie locali e dell'Arsenale della marina militare di Brindisi nel 1992 assunse provvedimento di licenziamento del lavoratore Stefanelli Ettore, peraltro rivestente la carica di rappresentante sindacale aziendale; il pretore adito, con sentenza del 18 febbraio 1993, ebbe ad ordinare l'immediato reintegro presso l'azienda del predetto lavoratore, ex articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300; ad oggi, lo Stefanelli non risulta ancora reintegrato, nonostante il relativo provvedimento del magistrato e la formale denuncia inoltrata alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Taranto in data 30 luglio 1996 dal signor Fernando Lumino, segretario della Filtea-Cgil di Taranto, nonche' una denuncia sporta dallo stesso al comando dei carabinieri stazione di Taranto nord, in data 15 marzo 1993; l'atteggiamento assunto dalla Liam appare offensivo, oltre che nei riguardi del lavoratore, soprattutto nei confronti degli organi della giustizia e disprezzante per il mondo del lavoro specie se inquadrato in questo particolare momento nel quale il fenomeno della disoccupazione e' in un preoccupante stato, tale da richiedere l'attenzione degli organi preposti chiamati quantomeno a garantire il posto di lavoro ai cittadini che hanno la fortuna di averlo; quali provvedimenti intendano adottare, ognuno per la parte di competenza, tenuto conto dei vari settori di intervento in cui la inadempiente opera (aziende sanitarie locali ed arsenale marina militare) per il rispetto di precise norme legislative e la tutela del lavoratore, Stefanelli Ettore, in particolare, e del mondo del lavoro, in generale. (4-03111)
In relazione alle richieste formulate nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto sono stati acquisiti elementi informativi presso gli Uffici competenti. In particolare la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ed il Ministero di Grazia e Giustizia hanno comunicato quanto segue. La LIAM s.r.l., corrente in Taranto, esercente l'attivita' di lavanderia industriale, con telegramma del 6.10.1992, ha sospeso cautelativamente dal lavoro il dipendente Ettore STEFANELLI, che rivestiva la carica di rappresentante sindacale aziendale, e successivamente, in data 12.10.1992, ha disposto il suo licenziamento. Il Pretore del lavoro, a seguito di ricorso degli organismi sindacali interessati, con decreto immediatamente esecutivo del 18.2.1993 ex articolo 28 legge 20.5.1970 n. 300, ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta dall'azienda, ordinando la rimozione degli effetti che ne sono derivati, dichiarando l'inapplicabilita' delle sanzioni conservative comminate allo STEFANELLI e di quella espulsiva del 12.10.1992. Il Magistrato, con sentenza del 19.10.1995 ha condannato l'Amministratore della societa' in argomento a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni dovutegli dal giorno del licenziamento fino alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. A seguito di denuncia presentata dal lavoratore STEFANELLI il 15.3.1993, la Procura della Repubblica presso la Pretura di Lecce, al termine dell'indagine preliminare, ha chiesto in data 29.12.1993 decreto penale di condanna a #. 500.000 di multa a carico del legale rappresentante della LIAM s.r.l., "imputato del reato di cui all'articolo 509 2^ comma - c.p., per avere, quale datore di lavoro, rifiutato di eseguire la decisione del 18.2.1993 emessa dal giudice del lavoro, relativa ad una controversia in ordine alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro". Il decreto penale non e' stato emesso perche' e' intervenuto il d. lgvo n. 758 del 19.12.1994 che, modificando la disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ha trasformato il reato di cui all'articolo 509 - 1^ comma - c.p. da illecito penale in illecito amministrativo, abrogando espressamente il secondo comma del predetto articolo 509 c.p. (articolo 1 citato d. lgvo). Il G.I.P., con sentenza del 23.11.1996, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 459 e 129 c.p.p., di non dover procedere nei confronti del legale rappresentante della LIAM s.r.l. in ordine al reato ascrittogli (articolo 509, 20 comma, c.p.) perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato. In data 30.7.1996 il segretario provinciale della FILTEA-CGIL ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Taranto, per essersi la LIAM s.r.l. rifiutata di adempiere all'ordine del giudice di riassumere lo STEFANELLI. Tanto premesso, si rassicura l'On.le interrogante che il lavoratore STEFANELLI Ettore e' stato reintegrato nel posto di lavoro in data 21.10.1996. Nel frattempo la societa' ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro del 19.10.1995; la prima udienza era stata fissata in data 18.3.1997 e rinviata nel mese di ottobre p.v. Si rappresenta, comunque, che sono in corso presso la locale Pretura del lavoro altri tre procedimenti: uno per comportamento antisindacale, l'altro per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenziamento alla reintegrazione, l'ultimo afferente al mancato riconoscimento delle mansioni svolte. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.