Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00542 presentata da MAZZOCCHI ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960917
Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che: nel nostro ordinamento giuridico permane, ancora sostanzialmente invariato e tuttora vigente, il regime di "monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio", istituito con il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935 (convertito dalla legge 26 marzo 1936, n. 689), e cio' nonostante le successive disposizioni legislative in materia e nonostante il vistoso contrasto con la normativa europea del permanere di tale situazione abbia gia' indotto la commissione europea a formalizzare l'intenzione di dare inizio ad una procedura d'infrazione nell'eventualita' in cui detta situazione continui a restare invariata; a seguito di tale "richiamo" risulta che l'attuale Governo, nel prendere in esame il problema, avrebbe fatto propria e ufficializzata la bozza di disegno di legge recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro", gia' predisposta nel dicembre 1995 dal Governo Dini, mantenendone immutato il testo e non recependo cinque importanti proposte di emendamenti - suggerite dai rappresentanti di tutte le categorie del settore federate nella Confedorafi - particolarmente significative, tra l'altro: a) sotto il profilo della lotta all'evasione fiscale ed al mercato nero; b) sotto il profilo della preoccupazione di garantire al mercato dell'oro la piu' compiuta trasparenza operativa, complementarizzando la tutela della professionalita' e dell'immagine di chi tradizionalmente vi opera, con la lotta e piu' efficace sanzione nei confronti di chi, invece, lo inquina inserendovisi senza i necessari requisiti di legge; nel testo della bozza di disegno di legge di iniziativa del Governo attualmente ufficializzato non risulta, se non parzialmente, inserito nessuno dei seguenti argomenti rappresentati dalla Confedorafi, quali proposte di emendamenti all'identica bozza di disegno di legge gia' predisposto dal precedente Governo: a) l'imprescindibilita', per il sistema orafo italiano, dell'esenzione dall'Iva delle cessioni di oro greggio ad uso industriale, come per altro gia' stabilito dall'articolo 10, punto 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni; tale necessita' deriva, oltre che da quelle di carattere operativo-finanziario delle imprese manifatturiere, dall'esigenza di non rendere ulteriormente premiante l'evasione fiscale per coloro che operano in dispregio della vigente legislazione; b) la necessita' che le operazioni in oro greggio, sia per investimento che non, vengano canalizzate attraverso aziende che, essendo in possesso di precisi requisiti, possano garantire la massima trasparenza; c) l'esigenza di tutelare, pur nel nuovo regime di liberalizzazione, i legittimi interessi di quelle aziende di indiscussa serieta' ed onorabilita' che gia' da molti decenni operano nel mercato dell'oro greggio; d) la necessita' di evitare che le operazioni relative all'oro per investimento possano dar vita ad abusi, con la creazione di un mercato parallelo dell'oro greggio, andando cosi' ad alimentare fenomeni di evasione fiscale, in particolare tenendo quanto piu' possibile distinti i due mercati (quello dell'oro per investimento e quello dell'oro ad usi industriali) e prevedendo per gli acquisti da parte di privati qualche forma di evidenziazione contabile e di registrazione; e) l'esigenza di prevedere sanzioni severe, anche con previsione di specifica norma penale, e correlate all'alto valore del metallo, in caso di esercizio in via professionale delle attivita' relative al mercato dell'oro greggio da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti; il mancato recepimento nella bozza di disegno di legge governativo delle su esposte proposte di emendamenti: 1) non tiene in debito conto l'esperienza, l'opinione e l'apporto al riguardo espresso dai rappresentanti di tutte le diverse categorie interessate ad un mercato tanto importante quanto delicato quale' quello dell'oro; 2) si sostanzia in un tacito ed ingiustificabile avallo all'introduzione di una legislazione intrinsecamente incentivante l'evasione fiscale ed in re ipsa propedeutica al potenziale sviluppo di un gravissimo fenomeno di "mercato parallelo", che, oltre ad esprimere il massimo della illegalita', finirebbe con l'acuire i suoi risvolti negativi sia sul piano della concorrenza sleale al mercato ufficiale (con conseguenze negative anche sul piano occupazionale), sia ed ancora sul piano dell'evasione fiscale; 3) si concretizza nel mancato assenso all'esigenza di repressione sanzionatoria del lavoro abusivo, particolarmente sentita dagli operatori del settore, con conseguente speculare incentivazione al proliferare dello stesso; 4) esprime il disinteresse verso l'esigenza di garantire la massima trasparenza operativa ad un mercato tanto delicato, cui sono connessi interessi e valori economici cosi' rilevanti, inscindibilmente legati alla necessita' di provvedere alla tutela degli operatori che tradizionalmente hanno in esso dimostrato, qualita' di serieta', onesta' e professionalita' -: se non ritengano opportuno che la problematica in oggetto venga ripresa in esame per pervenire in tempi ragionevolmente brevi, e previa audizione dei rappresentanti degli operatori del settore, all'emanazione di una nuova normativa che, abolendo il regime di monopolio e liberalizzando il mercato dell'oro da investimento, tenga nel debito conto le preoccupazioni e le esigenze del mondo orafo sopra esposte, recependo le suindicate proposte di emendamenti. (5-00542)