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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00567 presentata da GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960918

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 992/S del 7 ottobre 1992 e della legge n. 317 del 12 agosto 1993, entrata in vigore il 7 settembre 1993, le concessioni relative ai piani di ricostruzione delle citta' di Ancona e Macerata, disposte, rispettivamente, a favore della societa' "Adriatica costruzioni Ancona" e della societa' "Adriatica costruzioni", sono state annullate e/o revocate; in osservanza al disposto di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge n. 317 del 1993, il servizio operativo per la provincia di Ancona del provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche ha dato inizio alle procedure di definizione dei suddetti rapporti concessori; tali procedure, iniziate dal citato servizio operativo il 10 maggio 1994, si sono interrotte il 25 luglio 1994 a seguito del rifiuto, con conseguente inutile diffida da parte dell'Amministrazione, delle societa' ex concessionarie di adempiere all'obbligo di consegnare le contabilita' dei lavori eseguiti, di cui erano detentrici in virtu' dei rapporti di concessione; il 25 luglio 1994, appunto, il servizio operativo di Ancona chiede istruzioni al proprio provveditorato in ordine al prosieguo dell'attivita' e rappresenta per l'ennesima volta il pericolo di considerare oggetto delle concessioni annullate e/o revocate quelle opere eseguite in variante ai progetti con la sola approvazione dell'Amministrazione Comunale. Fenomeno questo che interessava essenzialmente il piano di ricostruzione di Ancona; non ricevendo alcuna istruzione, il servizio operativo di Ancona, in data 10 ottobre 1994, si rivolge all'avvocatura distrettuale di Ancona; l'ufficio legale risponde il 22 ottobre 1994 approvando l'operato del servizio operativo e suggerendo il definire i rapporti pendenti effettuando una stima "a corpo" di quanto realizzato, dandone notizia alle societa' ex concessionarie; qualora queste ultime non avessero ritenuto di accettare la determinazione dell'Amministrazione, avrebbero dovuto comprovare eventuali maggiori crediti tramite la documentazione richiesta e mai consegnata; nella stessa circostanza l'Avvocatura di Ancona affronta per la prima volta il problema delle deleghe ai comuni di Ancona e Macerata; l'autorevole ufficio sostiene che l'articolo 3 della legge n. 317 del 1993 non impone l'unicita' della delega e, quindi, la necessita' che essa riguardi tutti i lavori di completamento, ben potendosi ricorrere ad una serie di deleghe parziali, con conseguente stralcio di fondi, per il completamento di singole opere per le quali non sussistessero ostacoli particolari all'attivazione del completamento stesso; l'avvocatura prosegue affermando che e' possibile delegare in un primo tempo esclusivamente la progettazione, rimettendo ad un successivo provvedimento la delegazione dell'attivita' costruttiva, con progressivo trasferimento delle disponibilita' finanziarie in relazione al tipo di attivita' da intraprendere; l'Avvocatura conclude richiamando il contenuto di una propria nota del 12 novembre 1993 in ordine alle conseguenze negative derivanti da un generalizzato riconoscimento delle opere non concesse essendo, fra l'altro, la materia sottoposta alla cognizione del magistrato penale; la suddetta nota del 12 novembre 1993 prese le mosse delle affermazioni del rappresentante del comune di Ancona all'udienza dibattimentale avanti al tribunale penale di Ancona dell'11 novembre 1993; nel corso dell'esame condotto dalla difesa dell'imputato Edoardo Longarini emerse che il comune di Ancona aveva autonomamente ordinato alla societa' concessionaria lavori non coperti da finanziamento, quindi non decretati e fuori concessione; l'Avvocatura distrettuale di Ancona, con la nota del 12 novembre 1993, rappresento' la complessita' della situazione e le conseguenze che ne sarebbero derivate sui contenziosi pendenti in sede penale ed amministrativa; l'Avvocatura, infatti, aveva sempre concordato con il ministero dei lavori pubblici, sostenendo in tutte le sedi processuali che le opere autonomamente eseguite dal concessionario (di propria iniziativa o su ordine del comune di Ancona), non decretate (cioe' non approvate) dal ministero dei lavori pubblici, non erano opere di concessione, non attenevano al rapporto concessorio e ogni pretesa della societa' concessionaria nei confronti del ministero fondata sulla loro realizzazione era, prima ancora che giuridicamente infondata, del tutto improponibile; l'Avvocatura rappresento' il rischio che l'iniziativa volta a censire le opere fuori concessione, ad esaminarle per il successivo, sia pur parziale, completamento a spese del ministero dei lavori pubblici poteva essere utilmente invocata dalla societa' concessionaria per proporre un actio de in rem verso, sulla base dell'avvenuto riconoscimento dell'utilita' delle opere non decretate; l'Avvocatura rimise al ministero dei lavori pubblici la valutazione dell'opportunita' di iniziative che avrebbero potuto comportare il sorgere di obbligazioni a favore della concessionaria di entita' ben superiore a quelle risarcitorie relative ai gravi reati (truffa ai danni dello Stato, corruzione), commessi nel corso dei rapporti di concessione; l'avvocatura concluse pregando di essere informata di ogni sviluppo della vicenda; ricevuta la risposta dell'Avvocatura, datata 22 ottobre 1994, il servizio operativo di Ancona, con nota del 5 dicembre 1994, riferisce al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche di avere provveduto ad effettuare la stima dei lavori eseguiti nell'ambito dei piani di ricostruzione di Ancona e Macerata, cosi' come suggerito dall'ufficio legale. Lo stesso servizio operativo illustra i criteri di stima, rappresenta il pericolo di ulteriori aggravi per l'amministrazione in relazione alla situazione amministrativa e contabile delle espropriazioni e resta in attesa di istruzioni; solo il 10 maggio 1995 il provveditorato comunica al servizio operativo il proprio parere favorevole sulla relazione del 5 dicembre 1994 e lo autorizza a procedere alla fase successiva, condividendo l'opportunita' di notificare alle concessionarie l'ipotesi di un eventuale aggravio a loro carico derivante dallo stato confusionario delle pratiche espropriative; il 15 maggio 1995 il servizio operativo di Ancona riferisce al provveditorato di avere appreso da notizie apparse sulla stampa locale che il ministero dei lavori pubblici avrebbe stanziato fondi per il completamento del piano di ricostruzione di Ancona, delegando il comune dorico alla redazione degli stati di consistenza delle opere eseguite, alla progettazione di opere di completamento, nonche' all'attivazione delle procedure espropriative delle aree utili ed all'appalto dei conseguenti lavori; identicamente, il ministero dei lavori pubblici avrebbe operato nei confronti del comune di Macerata; al riguardo, il servizio operativo sottolinea di essere stato del tutto ignorato nell'attivita' istruttoria che avrebbe condotto alla delega e chiede al Provveditorato, in primo luogo, di confermare o meno ufficialmente l'esistenza della delega stessa. In caso affermativo, il servizio operativo chiede istruzioni in ordine alla eventuale correlazione tra gli stati di consistenza delegati al comune e la definizione contabile in atto a cura del servizio stesso il cui proseguimento era stato autorizzato dal provveditorato il 10 maggio 1995; istruzioni vengono richieste anche in ordine al pregiudizio alla collaudazione ed alla accettazione delle opere eseguite dalla concessionaria in conseguenza del loro completamento da parte del comune; inoltre il servizio operativo chiede di conoscere quale ruolo debba svolgere nell'ambito della delega, visto che esso e' organo decentrato dell'amministrazione delegante; queste circostanze apparivano quanto meno singolari visto che il servizio operativo aveva svolto ed era chiamato a svolgere tutti i compiti istituzionali (ivi compreso le definizioni contabili con le ex societa' concessionarie dei piani di ricostruzione di Ancona e Macerata) avendo a disposizione due geometri a tempo pieno, un geometra al venticinque per cento, un assistente al cinquanta per cento, un ingegnere al cinquanta per cento ed un architetto al venticinque per cento ed a tempo determinato, il tutto senza percepire ulteriori compensi oltre lo stipendio; solo il 1^ settembre 1995 il provveditorato risponde che, nell'ambito delle deleghe ai comuni di Ancona e Macerata, il servizio operativo non ha, al presente, compiti da svolgere. Per quanto concerne la definizione contabile delle opere eseguite dalle societa' concessionarie il provveditorato chiede al servizio di formulare una proposta conclusiva da trasmettere al ministero dei lavori pubblici per le determinazioni di competenza; il 15 settembre 1995 il servizio operativo riferisce al provveditorato, in pratica, che tutto e' stato ampiamente relazionato con i precedenti rapporti e che le procedure da intraprendere sono chiare e note. Vengono, pero', ancora una volta sottolineati i pericoli derivanti dall'interferenza tra attivita' delegate al comune e definizione dei rapporti con le concessionarie e dalla problematica connessa con le opere concesse e le opere non concesse; questo e' l'ultimo atto del servizio operativo -: quale attivita' istruttoria sia stata promossa; quali accertamenti siano stati condotti in ordine alle opere concesse ed a quelle fuori concessione; perche' non sia stato interessato il servizio operativo del provveditorato, competente istituzionalmente quale organo decentrato del ministero; in quale misura sia stata tenuta informata l'Avvocatura distrettuale di Ancona sullo sviluppo della vicenda; come sia stato affrontato il problema delle espropriazioni; come si intenda proseguire nella definizione dei rapporti con le societa' ex concessionarie; come sia stato affrontato il problema del completamento di opere non collaudate e per le quali non siano stati definiti i rapporti con il soggetto esecutore; quali oneri eccedenti quelli strettamente connessi all'appalto dei lavori siano stati finanziati dal ministero dei lavori pubblici e perche'; quale rapporto esista tra deleghe e finanziamenti disponibili; perche' non si sia optato per una serie di deleghe parziali, come suggerito dall'Avvocatura distrettuale di Ancona. (5-00567)





 
Cronologia
giovedì 12 settembre
  • Politica, cultura e società
    Si apre alle sorgenti del Po la “Tre giorni dell'indipendenza Padana”. Irene Pivetti, in contrasto su tale progetto, è espulsa dal partito.

mercoledì 18 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro invia un messaggio alle Camere sull'attualità politica e istituzionale (Doc. I, n.1).

venerdì 27 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva il testo della legge finanziaria, che dispone una manovra complessiva di 62.000 miliardi di lire, comprensiva della c.d. “tassa sull'Europa” .