Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00571 presentata da TATTARINI FLAVIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960919
Al ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la crisi del comparto minerario e' ormai irreversibile e in alcune realta', da ultimo le colline metallifere in provincia di Grosseto, ha prodotto la chiusura degli impianti e la ricollocazione o il pensionamento di centinaia di lavoratori; proprio in merito al pensionamento, la legge n. 5 del 1960 prevede il requisito minimo di quindici anni di lavoro svolto in sottosuolo per poter accedere ai benefici del pensionamento anticipato di vecchiaia (cinque anni); la normativa del 1960 e' stata emanata in una fase in cui l'attivita' in sottosuolo era al massimo della espansione, e richiedeva una semplice valutazione dell'aspetto usurante e della progressiva sua nocivita', senza prevedere una combinazione tra l'aspetto particolarmente usurante di quella attivita' e la necessita' di valutare l'eventualita' di un piano di gestione degli esuberi per effetti della chiusura degli impianti stessi; il risultato e' che molti lavoratori si sono trovati nella impossibilita', indipendente dalle loro volonta', di completare il ciclo di quindici anni in sottosuolo per conseguire i benefici della legge n. 5 del 1960; in alcuni casi si verifica una propria e vera beffa per soggetti che solo per pochi mesi rischiano di perdere cinque anni di benefici; il decreto legislativo n. 374 del 1993 in attuazione della legge delega del 491 del 1992, prevede una particolare anticipazione di due mesi per ogni anno di occupazione per un massimo di sessanta mesi per le attivita' particolarmente usuranti, ovvero, i lavori in galleria, cava o miniera ecetera; il decreto legislativo, inoltre, al comma 3 dell'articolo 2 recita: "nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in dipendenza delle attivita' particolarmente usuranti, si applica il trattamento di maggior favore; una combinazione fra utilizzo della mobilita' lunga e le disposizioni del decreto n. 374 del 1993, o la semplice applicazione di quanto specificato poco sopra potrebbe permettere un intervento in grado di risolvere la situazione di molti dipendenti di societa' minerarie attualmente in liquidazione, difficilmente ricollocabili e comunque a rischio per l'acquisizione dei benefici maturati ai sensi della legge 1960; l'Inps di Grosseto, fino ad oggi ha negato il riconoscimento dei benefici maturati con la legge n. 5 del 1960 riconoscibili ai sensi del decreto legislativo n. 374 del 1993; l'approvazione della legge n. 335 del 1995, che sulla materia dei lavori usuranti rinvia ad un decreto legislativo di attuazione, ancora da emanare, definisce in maniera assolutamente nuova modalita' e tempi di accesso alla pensione complicando ulteriormente la gia' difficile situazione di questi lavoratori; se non ritenga opportuno, con assoluta urgenza, definire le risposte certe e giuste ai problemi aperti e fra gli altri: 1) come si applicano i benefici di cui alla legge n. 5 del 1960, in rapporto alla normativa della legge 335 del 1995; 2) con quale misura il lavoratore che non ha raggiunto quindici anni di permanenza nel sottosuolo e ha tuttavia maturato l'accesso alla pensione possa beneficiare dei diritti della legge n. 5 del 1960, relativamente al periodo comunque lavorato in sottosuolo; 3) in quale misura il lavoratore che non ha raggiunto l'eta' della pensione ed e' stato avviato ad altri lavori considerati usuranti possa beneficiare di una sorta di ricongiunzione con i benefici non completamente maturati di cui alla legge n. 5 del 1960. (5-00571)