Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00198 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19960919
La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere, premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: da articoli apparsi sulla stampa nazionale (l'Espresso del 15 settembre 1996; Il Giornale del 14 settembre 1996, Il Corriere della Sera del 15 settembre 1996), si apprende che un vice ispettore dello Sco, agendo per conto della procura della Repubblica di Milano, avrebbe annotato su un tavolino di un bar frasi di una conversazione in corso il giorno 2 marzo 1996 tra il dottor Renato Squillante capo dell'Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ed il dottor Francesco Misiani sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma; la suddetta conversazione sarebbe stata "origliata" dal viceispettore Vardeu, che si sarebbe seduto dietro le due persone indicate riuscendo ad ascoltare "parte" del colloquio; come sembra dagli articoli di giornale citati, gli appunti redatti dal viceispettore Vardeu sarebbero stati sintetizzati in una "trascrizione riassuntiva"; Tale "trascrizione riassuntiva" e' stata posta a fondamento del provvedimento di carcerazione cautelare eseguito nei confronti del dottor Squillante il giorno 11 marzo 1996; nella richiesta di applicazione della custodia carceraria nei confronti del dottor Squillante e nel provvedimento applicativo della stessa, la conversazione presuntivamente intervenuta presso il bar Mandara di Roma tra il dottor Squillante ed il sostituto procuratore Francesco Misiani, assume un'importanza determinante per la giustificazione di un arresto che non ha precedenti nella storia giudiziaria del Paese; l'intero ragionamento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, che costituisce la motivazione del provvedimento di carcerazione nei confronti del dottor Squillante, e' imperniato sulla conversazione presuntivamente avvenuta al bar Mandara il giorno 2 marzo 1996; in particolare, in tale provvedimento il giudice dottor Rossato si esprime nei termini seguenti ".. la conversazione al bar Mandara da un lato chiude il cerchio aperto dalle dichiarazioni originarie del teste, dall'altro consente di ritenere che possano essere iniziati ulteriori approfondimenti della vicenda di cui ci si occupa.."; ".. la straordinaria attivazione degli indagati (indotta dall'episodio della scoperta della microspia presso il bar Tombini di Roma avvenuta il giorno 21 gennaio 1996), diviene ancora piu' significativa se si osserva che l'interlocutore del 2 marzo al bar Mandara dimostra di essere perfettamente a conoscenza degli aspetti nascosti della vicenda che riguarda Squillante, oggetto di indagine"; addirittura il semplice riferimento alla conversazione al bar Mandara consente al Gip di affermare che "non sembra necessario, al fine di adempiere all'onere di motivazione, soffermarsi ulteriormente sul punto, se non per ribadire la sua decisiva rilevanza nel procedimento"; "... la chiave di volta per illuminare l'intera vicenda e' costituita dalla conversazione intercettata il 2 marzo 1996, alle ore 12 all'interno del bar Mandara tra Squillante ed il magistrato individuato dalla polizia, conversazione inquadrata nel contesto storico cronologico descritto in premessa. Seppur impropriamente si puo' affermare che essa costituisce una sorta di "confessione mediata" di amplissimo contenuto, sia in ordine alla sussistenza di un fatto di corruzione ("l'unica cosa che puo' uscire fuori e' un miliardo"), sia in ordine all'esistenza di un conto per l'occultamento di fondi ("lo staranno cercando... non lo trovano.. che c'e' questo conto") sia riguardo alla natura dei rapporti tra Squillante e Pacifico (a proposito del conto si dice che "ci sono quattro firme" tra cui Pacifico... e pure quello di tua moglie". E' da rilevare che queste ultime parole sono pronunciate non da Squillante, ma dall'interlocutore, e cio' acquista notevole significato poiche' fornisce la misura di quale sia il livello di consapevolezza delle vicende, esterno alla ristretta cerchia dei protagonisti); la conversazione da', inoltre, conto della natura di rapporti con gli altri coindagati ("se la cosa e' grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai tropici... saluto tutti... (omissis, si tratta dell'imprenditore di cui si e' detto all'inizio) e.. (" ma secondo ( omissis. 1^ avvocato) la cosa non e' cosi'"). insomma il giudice Rossato fonda il provvedimento di applicazione della carcerazione preventiva su gravi indizi di colpevolezza e su esigenze cautelari, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di fuga, quali desunti dalla conversazione al bar Mandara (da un lato la presunta disponibilita' di "miliardo" su conti esteri, dall'altro "l'accenno al miliardo come massimo che possa essere scoperto" e la giustificazione gia' pronta per legittimare la disponibilita' e cioe' "l'aver giocato qualche volta" ed il riferimento alla presunta intenzione di Squillante di recarsi ai "tropici"); nella richiesta di custodia cautelare e della relativa ordinanza applicativa si da' conto dell'esistenza della registrazione dell'intera conversazione al bar Mandara ottenuta mediante intercettazione ambientale che sarebbe stata regolarmente autorizzata dal gip dottor Rossato, come si desume, oltre che dal contesto generale dell'esposizione degli avvenimenti, anche dai riferimenti espliciti contenuti nell'ordinanza custodiale alla "trascrizione integrale della conversazione del giorno 2 marzo 1996 ore 12 all'interno del bar Mandara, via San Tommaso D'Aquino 127-Roma"; "alla conversazione intercettata il 2 marzo 1996 alle ore 12 all'interno del bar Mandara... alla "intercettazione all'interno del bar Mandara"; i riferimenti, impliciti o espliciti, contenuti nell'ordinanza custodiale emessa dal giudice di Milano dottor Rossato, all'esistenza di una intercettazione ambientale della conversazione sarebbe avvenuta il giorno 2 marzo 1996 tra il dottor Squillante ed il dottor Misiani presso il bar Mandara di Roma, risultano, alla luce di quanto emerso e riportato da articoli di giornale, oggettivamente falsi; tale falsita' e' duplice, sia perche' concerne l'esistenza di un'intercettazione ambientale in realta' mai avvenuta, sia perche' viene, comunque, accreditata l'impressione, contraria al vero, dell'esistenza "di una trascrizione integrale" della conversazione, che invece non esiste, poiche', secondo quanto riportato dagli articoli di giornale citati, la suddetta conversazione sarebbe stata oggetto di una doppia semplificazione e sintesi, la prima in sede di redazione degli appunti informali predisposti in seguito ad " ascolto auricolare" dal vice ispettore Vardeu, che esplicitamente ammette nella sua annotazione di servizio di avere potuto ascoltare solo "parte" della conversazione, la seconda in sede di redazione riassuntiva operata sugli appunti informali del Vardeu; dunque, il provvedimento applicativo della custodia carceraria emesso dal gip Rossato il giorno 11 marzo 1996 appare fondato su una macroscopica falsificazione della realta' processuale; inoltre, a parte il problema processuale dell'inutilizzabilita' di acquisizioni probatorie macroscopicamente illegittime, quali quelle avvenute presso il bar Mandara, non avendo dato conto delle incredibili e rocambolesche modalita' di "captazione" irrituale della conversazione al bar Mandara, il gip presso il Tribunale di Milano ha di fatto reso possibile l'elusione dei controlli giurisdizionali garantiti dalla legge sull'esecuzione dei provvedimenti di carcerazione anticipata, sottraendo cioe' all'interessato ed ai giudici dell'impugnazione il potere, rispettivamente, di contestare e di valutare l'attendibilita' di un'acquisizione probatoria avvenuta in modo sommario ed arbitrario, senza alcuna garanzia di genuita'; la stessa Cassazione, chiamata a giudicare sul ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice Rossato, ha rigettato il ricorso medesimo facendo continui riferimenti all'intercettazione ambientale del bar Mandara, ritenuta "di particolare valore indiziario", e di "una significativa valenza indiziante", "chiave privilegiata di lettura" del contesto di rapporti di natura correttiva attribuito dall'accusa all'indagato, tanto da costituire "un fatto dotato di inequivoca rilevanza ai fini indiziari e di pericolosita' de libertate, in termini da rendere attuali presupposti e condizioni per l'adozione della misura cautelare"; inoltre, la Cassazione ha rigettato le deduzioni difensive dell'indagato dirette a censurare la condotta delle autorita' procedenti milanesi, che non hanno depositato la documentazione relativa alle intercettazioni effettuate, fondandosi sull'attestazione del giudice Rossato contenute nell'ordinanza custodiale, "di avere preventivamente all'emissione del provvedimento ed in modo esauriente esaminato le fonti documentali ed accertato l'autenticita' delle medesime, nonche' la veridicita' della riproduzione"; a seguito delle contestazioni mosse dal dottor Misiani, chiamato a rispondere dinanzi alla commissione disciplinare del Csm, circa il presunto contenuto della conversazione del bar Mandara, che non si riconosceva nelle affermazioni e frasi a lui attribuite e chiedeva di poter esercitare il suo diritto di difesa ascoltando il nastro della registrazione, la dottoressa Boccassini, sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Milano, ha precisato che "l'intercettazione" ambientale presso il bar Mandara sarebbe avvenuta solo in parte poiche', ad un certo punto, un difetto di funzionamento della microspia adibita all'intercettazione, avrebbe reso necessario l'intervento "diretto" del vice ispettore Vardeu, mobilitatosi prontamente per la redazione degli appunti della conversazione in quel momento in corso; la versione della dottoressa Boccassini contrasta completamente con la versione dei fatti indicata dal vice ispettore Vardeu nella propria annotazione di servizio nella quale non vi e' il minimo accenno, ne' alla predisposizione di un'operazione di intercettazione ambientale presso il bar Mandara il giorno 2 marzo 1996, ne' tanto meno ad un mancato funzionamento di una microspia, allo scopo di suffragare le proprie dichiarazioni al Csm la dottoressa Boccassini, ha depositato un nastro che a suo dire conterrebbe la registrazione della prima parte della conversazione avvenuta presso il bar Mandara; tuttavia, in tale registrazione, molto disturbata, non e' contenuta nessuna delle affermazioni riportate a fondamento della richiesta di applicazione della custodia carceraria presentata dalla medesima dottoressa Boccassini ed integralmente recepita dal giudice dottor Rossato e neppure la voce delle persone intercettate appare univocamente riconducibile a quella dei presenti alla conversazione presso il bar Mandara; vi e' quindi il sospetto di ulteriori falsificazioni processuali attinenti alla predisposizione "postuma" di un nastro di registrazione, volutamente disturbata ed indecifrabile, al fine di accreditare una versione dei fatti diretta a coprire o comunque mascherare la commissione di gravissimi abusi investigativi ed illegittimita' processuali; d'altra parte, anche il resto del provvedimento applicativo della carcerazione cautelare emesso dal giudice Rossato si fonda sulle dichiarazioni della signora Ariosto, che risultano totalmente mendaci e calunniose, come risulta dall'incidente probatorio condotto dalla teste dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano; inoltre, nel corso di tale incidente probatorio, e' emerso che: a) la signora Ariosto ha "recitato" in procura; b) le dichiarazioni della testimone sono state rese previa consultazione con altra persona (vedi avvocato Dotti) e d'accordo con i pm Davigo e Greco della procura di Milano (si veda anche quanto riportato nel libro dell'Ariosto); c) l'agenda del 1995 della signora Ariosto nella quale erano verosimilmente contenute le indicazioni relative agli incontri effettuati per la preparazione delle deposizioni della stessa, e' oggetto di una misteriosa "sparizione", dopo che la signora Ariosto ha con certezza e piu' volte dichiarato di avere consegnato l'agenda alla dottoressa Boccassini, e quest'ultima, non negando la circostanza di avere rivevuto tale agenda, ha dichiarato di averla fatta cercare e di non averla trovata; di quanto il Governo sia conoscenza relativamente ai fatti esposti e se si intenda adottare tutte le iniziative necessarie ad individuare le responsabilita' penali e disciplinari di tutti coloro che attraverso deliberate e fraudolente falsificazioni delle risultanze processuali hanno reso possibile un provvedimento di carcerazione cautelare sine titulo, con effetti, tra l'altro, di portata enorme sulle Istituzioni giudiziarie -: se sia ancora tollerabile in un paese che dovrebbe essere democratico ed in uno Stato che dovrebbe essere di diritto che un corpo deviato della magistratura inquirente giunga all'estremo limite della "fabbricazione" della prova d'accusa pur di incriminare persone ritenute a priori colpevoli e di ottenere, cosi', ad ogni costo, la carcerazione anticipata; per quali ragioni il Ministro di grazia e giustizia, nell'eventuale inerzia del Csm, non abbia adottato alcuna doverosa iniziativa, immunizzando rispetto a pesantissime responsabilita' disciplinari e/o penali i vari protagonisti dell'intera vicenda, e rimanga inerte persino in presenza della "confessione" dei gravi abusi commessi, quale quella resa dalla resa dalla dottoressa Boccassini, in un fax inviato allo stesso Csm nel quale si raccontavano gli incredibili avvenimenti sopra descritti. (2-00198)