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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00642 presentata da CAPARINI DAVIDE CARLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19961001

Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: con la domanda del 19 febbraio 1990, citata nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 dicembre 1992, protocollo n. TB/1434, l'ente nazionale per l'energia elettrica spa chiede l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle opere riguardanti un elettrodotto alla tensione di 380 KW, costituito da doppia terna di conduttori trinati a corda di alluminio, acciaio su sostegni in acciaio a traliccio lungo il tracciato confine svizzero di Boschiavino (comune di Tirano, Sondrio)-Gorlago (Brescia), della lunghezza di novantotto chilometri circa, che attraversera' le province di Sondrio, Bergamo e Brescia; e' stato espresso parere favorevole dal ministero dei lavori pubblici il 17 dicembre 1992, protocollo n. TB/1434; per gli attraversamenti, l'Enel ha ottenuto il nulla osta da parte delle autorita' e degli enti sottoindicati: circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano, in data 10 maggio 1990; regione Lombardia - settore al coordinamento per il territorio - servizio beni ambientali, in data 12 febbraio 1990; soprintendenza archeologica della Lombardia, in data 11 maggio 1990; comando militare nord-ovest, in data 23 luglio 1990; comando 1^ regione aerea, in data 8 luglio 1991; ANAS di Sondrio, in data 5 settembre 1990; ANAS di Milano, in data 11 settembre 1990; ente ferrovie dello Stato - compartimento di Milano, in data 6 giugno 1990; provincia di Brescia, in data 9 aprile 1990; provincia di Bergamo, in data 17 aprile 1990; regione Lombardia - genio civile di Brescia, in data 6 novembre 1991; regione Lombardia - genio civile di Bergamo, in data 9 aprile 1990; magistrato per il Po - ufficio operativo di Cremona, in data 17 maggio 1990; societa' nazionale di ferrovie e tranvie spa, in data 19 aprile 1990; ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di Bologna, in data 26 aprile 1990; corpo miniere - distretto minerario di Milano, in data 8 maggio 1990; corpo miniere - distretto minerario di Bergamo, in data 25 giugno 1990; comune di Tirano, in data 21 maggio 1990; comune di Corteno Golgi, in data 30 aprile 1990; comune di Sonico, in data 5 novembre 1990; comune di Malonno, in data 21 agosto 1990; comune di Berzo Demo, in data 28 agosto 1991; comune di Cevo, in data 8 settembre 1990; comune di Cedegolo, in data 6 febbraio 1991; comune di Sellero, in data 20 aprile 1990; comune di Ono S. Pietro, in data 18 settembre 1990; comune di Cerveno, in data 25 ottobre 1990; comune di Losine, in data 24 aprile 1990; comune di Breno, in data 31 ottobre 1990; comune di Malegno, in data 1^ febbraio 1991; comune di Ossimo, in data 23 aprile 1990; comune di Piancogno, in data 9 maggio 1990; comune di Darfo Boario Terme, in data 31 gennaio 1991; comune di Angolo Terme, in data 30 gennaio 1991; comune di Rogno, in data 20 aprile 1990; comune di Costa Volpino, in data 15 novembre 1990; comune di Lovere, in data 23 aprile 1990; comune di Sovere, in data 30 gennaio 1991; comune di Endine Gaiano, in data 20 maggio 1990; comune di Monasterolo del Castello, in data 3 maggio 1990; comune di Casazza, in data 20 luglio 1990; comune di Vigano S. Martino, in data 2 agosto 1990; comune di Borgo di Terzo, in data 11 giugno 1990; comune di Trescore Balnario, in data 13 luglio 1990; comune di Cenate Sotto, in data 24 luglio 1990; comune di Gorlago, in data 17 luglio 1990; comunita' montana dell'Alto Sebino-Lovere, in data 6 aprile 1990; comunita' montana della Valle Cavallina-Casazza, in data 22 novembre 1990; regione Lombardia - giunta Regionale (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), delibera n. 14501 in data 5 novembre 1991; nell'ambito dell'istruttoria in questione sono stati invece espressi pareri negativi da parte dei seguenti enti: comune di Villa Tirano, con nota 18 aprile 1990 n. 17627; comunita' montana Val Tellina di Tirano, con nota 2 agosto 1990 n. 3004; comune di Edolo, con nota in data 31 gennaio 1991 n. 278; comune di Capo di Ponte, con nota 1^ agosto 1991 n. 2897; comunita' montana di Valle Camonica-Parco naturale dell'Adamello, con deliberazione del consiglio direttivo in data 9 luglio 1991 n. 220; i suddetti pareri hanno motivazioni analoghe, riguardanti principalmente; la localizzazione del tracciato; l'eccessiva altezza dei sostegni previsti (massimo di metri 61, 62); il pregiudizio derivante alla vegetazione, al paesaggio ed alla vocazione urbanistica e turistica delle zone attraversate; i danni psico-fisici agli abitanti per effetto dei campi elettromagnetici generali dagli elettrodotti; in ordine alla localizzazione del tracciato, il ministro ha recepito le controdeduzioni dell'Enel in data 22 novembre 1991, facendo presenti preliminarmente le difficolta' incontrate nella individuazione del tracciato, a causa dei vincoli imposti dall'articolo 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 (difficolta' successivamente superate nel corso dei ripetuti incontri e sopralluoghi effettuati con rappresentanti regionali), per cui si e' reso necessario modificare il progetto originariamente proposto ed e' stato elaborato quello che ha poi considerato il preventivo parere favorevole della regione Lombardia, reso con nota 6914 del 12 febbraio 1990; per quanto sopradetto, la soluzione progettata, sulla base di un lungo ed impegnativo studio del tracciato dell'elettrodotto, effettuato dall'Enel in collaborazione con i competenti organi regionali della Lombardia, appare la migliore, in quanto oggettivamente tiene conto di una molteplicita' di interessi; per cui, anche se alcuni interessi locali dovessero risultare disattesi, l'impianto deve essere valutato nella sua complessita' e caratteristica sovracomunale e sovraregionale, in quanto opera destinata a collegare la rete elettrica italiana, attraverso quella Svizzera, alla rete elettrica europea; in merito al problema dell'attraversamento delle aree abitative, secondo quanto ha riferito anche l'ufficio istruttore, l'impianto in queste tratte percorre il tracciato di elettrodotti gia' da tempo esistenti e da demolire, per consentire la costruzione della nuova opera, e, quindi, aree gia' asservite da circa un trentennio; il Genio civile di Brescia, nel rilasciare le autorizzazioni di polizia idraulica di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, non ha tenuto conto dei programmi di opera di regimazione idraulica dallo stesso servizio redatti. In particolare, si citano a titolo esemplificativo gli interventi sul rio Val di Ble' nei comuni di Ono S. Pietro e Cerveno e dei torrenti Re' e Glera nel comune di Cerveno, che, piu' volte sollecitati dalle amministrazioni locali, a tutela della pubblica incolumita', si stanno protraendo da lustri; il presidente della comunita' montana di Valle Camonica Pierluigi Mottinelli ha autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni interessati dal passaggio dell'elettrodotto, a norma dell'articolo 25 Lfr 5 aprile 1976, n. 8, sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, sulla scorta degli atti istruiti dal servizio provinciale foreste e alimentazione di Brescia, non tenendo conto della situazione di dissesto idrogeologico di alcune delle superfici interessate, e, in particolare, del fatto che alcuni tralicci dell'elettrodotto sono stati collocati in siti caratterizzati da presenza di movimenti di versante di tipo complesso o a colate con trasporto di detrito e materiale misto di recente formazione, attualmente attivi nei comuni di Losine, Cerveno e Ono S. Pietro, come risulta dalla carta del censimento dei dissesti predisposta dal Consiglio nazionale delle ricerche - gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, dalla regione Lombardia - Servizio geologico, e dall'universita' agli studi di Milano - dipartimento di scienza della terra, per i quali sono previste opere idrauliche del Genio civile (citate al paragrafo precedente) e di difesa del suolo da parte delle amministrazioni locali, con il probabile concorso finanziario dell'Unione europea, dello Stato e della regione Lombardia; la giunta della regione Lombardia, con delibera n. 14501 del 5 novembre 1991, ha deliberato di manifestare favorevole volonta' di intesa in ordine del progetto, ai sensi dell'articolo 81, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sulla scorta della autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'assessore regionale al coordinamento per il territorio (nota n. 6914 del 12 febbraio 1990), ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 497, che non tiene conto delle reali valenze paesaggistiche ed ambientali di alcune delle superfici: in particolare, delle valenze riconosciute in alcuni comuni dell'area ex obiettivo 5b (regolamento 2081/93/CEE del Consiglio dell'Unione europea) interessati da progetti di ripristino dei siti degradati e realizzazione di strutture per il miglioramento dell'ambiente (misura 3.2 obiettivo 5b) e da progetti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale (misura 3.1, obiettivo 5b) della stessa regione Lombardia e dello Stato, compartecipi dei progetti teste' citati; in particolare, regione Lombardia, con delibera di giunta regionale del maggio 1977, ha approvato un provvedimento volto a sottoporre a tutela tali "ambiti" per gli elementi di pregio paesaggistico, faunistico e vegetazionale, successivamente ipotizzandone la trasformazione in Parco regionale (Alpi Orobie), attualmente solo parzialmente istituito (provincie di Sondrio e Brescia). Ne e' esempio clamoroso l'incongruenza con il progetto "valorizzazione integrata delle incisioni rupestri della media Valle Camonica e delle emergenze culturali dell'area", che prevede la creazione di tre percorsi turistici, con valenze culturali e paesaggistiche, del costo di tre miliardi di lire, che per la maggior parte del loro tracciato si sviluppano parallelamente a poche decine di metri dall'elettrodotto. Non si e' altresi' tenuto conto di quanto raccomandato dalla Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi e dal piano socio-economico della comunita' montana di Valle Camonica contenuto nella bozza del piano territoriale della medesima comunita' in attesa di approvazione da parte della provincia di Brescia (professor Luciano Salami, professor Carlo Lucci e altri, e da autorevoli esperti nel campo del patrimonio ambientale e culturale, tra cui la cattedra di paleontologia dell'universita' agli studi di Milano, il museo di antropologia dell'universita' Federico II di Napoli, il dipartimento di scienze dell'educazione dell'universita' di Bologna il centro comandi studi preistorici, oltre a numerosi altri esperti di settore e ad associazioni ambientaliste e al Cai; l'Enel, in violazione dell'articolo 6 del decreto del ministro dei lavori pubblici in oggetto, nella costruzione degli impianti non ha realizzato quelle opere nuove o quelle modifiche che, a norma delle fonti normative citate, si sono rese necessarie per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed alle opposizioni riguardanti il danno derivante dalla vocazione turistica e culturale di valore internazionale del territorio obietta che esiste un interesse pubblico superiore, data l'importanza sovraregionale dell'impianto, in virtu' del quale la regione Lombardia ha manifestato volonta' di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e il ministero ha rilasciato la necessaria autorizzazione. L'Enel ha quindi ignorato gli obiettivi di sviluppo socio-economico dell'area interessata (comuni ex obiettivo 5b), fissati dal documento unico di programmazione per l'impiego dei fondi strutturali dell'Unione europea, di cui ai regolamenti 2081/93/CEE, 2082/93/CEE, 2083/93/CEE, 2084/93/CEE, 2085/93/CEE (decisione della commissione europea C(94) 3484 del 23 dicembre 1994), condiviso dall'Unione europea, Stato e regione Lombardia che, nella gerarchia delle fonti normative, sono prevalenti rispetto al decreto del Ministro dei lavori pubblici e che, concretamente, implicano risvolti economici di grande rilevanza. Le modalita' di realizzazione dell'elettrodotto risultano particolarmente perniciose nei confronti dell'iniziativa comunitaria leader II, la quale mira all'integrazione delle diverse attivita' produttive e degli interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e culturale, nonche' alla creazione di un tessuto locale in grado di promuovere iniziative di sviluppo, mediante azioni dimostrative volte a superare il problema della limitata capacita' di intraprese delle popolazioni locali, anche per il loro impatto psicologico; l'Enel non tiene conto del rapporto Istisan 1996 dell'istituto superiore di sanita', dal titolo "Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50-60 Hz" di P. Comba, S. Lagano del laboratorio di igiene ambientale, e di N. Grandolfo, A. Polichetti e P. Vecchia, del laboratorio di fisica, nel quale si afferma che "il quadro che emerge dalla letteratura scientifica esaminata nel capitolo 2 depone, nel suo complesso, a favore di un'associazione fra esposizione a campi a 5-/60 Hz e leucemia infantile. Le azioni preventive da intraprendere devono essere commisurate alle certezze disponibili sul piano scientifico, come discusso nel capitolo 2, tenendo conto del fatto che l'esistenza di margini di incertezza impone di trovare un equilibrio fra il criterio dell'efficacia dell'intervento ed il principio cautelativo (...). Parallelamente allo sviluppo dell'attivita' di ricerca nelle direzioni suindicate, occorre valutare l'opportunita' di realizzare alcune misure di prevenzione. Fissare un limite di esposizione richiede infatti una conoscenza dei meccanismi biologici in gioco superiore a quella attualmente disponibile, e l'adeguamento concreto al limite sarebbe particolarmente emblematico per gli ambienti domestici". Tale documento supera il rapporto Istisan 1990 dell'Istituto superiore di sanita', in ragione del quale il Ministro dei lavori pubblici, con decreto in oggetto, respingeva le opposizioni inerenti i danni alla salute degli abitanti per effetto dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti. In particolare, non ha sufficientemente valutato i rischi dovuti alla vicenda di abitazioni e di strutture scolastiche (scuole elementari e materne) nei comuni di Cerveno, Ono S. Pietro e nella frazione di Cemmo nel comune di Capodimonte. L'asilo e la scuola elementare di Cerveno, gia' lambiti da un altro elettrodotto, si trovano ad essere esposti massicciamente ai campi elettromagnetici del nuovo elettrodotto; malgrado la legge n. 241 del 1990, che prevede che i soggetti che vi hanno interesse o potrebbero essere danneggiati, siano informati dell'operato della pubblica amministrazione e delle societa' a capitale pubblico, i funzionamenti dell' Enel spa, incaricati di stipulare i preliminari di costituzione di servitu' di elettrodotto e di tenere i contatti con le amministrazioni locali, non hanno fornito alcuna informazione precisa circa i rischi per la salute e i danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alla vocazione turistica dell'area, che l'elettrodotto avrebbe provocato. A tale riguardo, stanti le premesse, si reputa ingannevole e vessatorio la clausola di cui all'articolo 14 del preliminare in oggetto, per la quale era oltretutto richiesta una doppia sottoscrizione : se non ritengano opportuno verificare la congruita' dell'operato del Genio civile, che non ha tenuto conto della situazione di rischio dovuta alle caratteristiche dei corsi d'acqua in esame, ed accelerare gli interventi di regimazione idraulica nei comuni di Ono S. Pietro e Cerveno; se intendano accertare la correttezza dell'operato della Spafa non tenente conto del dissesto idrogeologico in atto nell'area in questione, che potrebbe causare ingenti danni a cose e persone; se intendano accertare la congruita' dell'operato dell'assessore regionale al coordinamento per il territorio, che, nell'autorizzazione paesaggistica, non ha tenuto debito conto delle valenze paesaggistiche ed ambientali dell'area in esame. In particolare, se ritengano appropriata la scelta di affidare l'istruttoria di un procedimento di tale importanza ad un solo funzionario in possesso del titolo di geometra e non tener conto delle opposizioni di soggetti autorevoli quali quelli citati in premessa; se intendano accertare la coerenza delle opere realizzate dall'Enel con gli obiettivi dei regolamenti della Unione europea e del documento unico di programmazione per lo sviluppo socio-economico delle aree obiettivo 5b; se non ritengano il mancato rispetto degli obiettivi dei regolamenti comunitari e del Docup si possa configurare come frode ai danni dell'Unione europea; se non ritengano che l'Enel abbia violato l'articolo 6 del ministero dei lavori pubblici e, pertanto, non sia passibile delle conseguenze previste in caso di inadempimento; se non intendano verificare l'operato dell'Enel in relazione al documento Istisan 1996, relativo al "Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50/60 Hz", dal momento che pure il Ministro dei lavori pubblici, nel respingere le opposizioni inerenti i rischi per la salute, ha a suo tempo fatto riferimento a un rapporto Istisan 1990; se non considerino gli atti compiuti dai funzionari dell'Enel deliberatamente ingannevoli e vessatori, oltre che prefiguranti una violazione delle norme sulla trasparenza; se, in considerazione dello studio condotto dal centro di ricerche economiche Cresme e da Legambiente, intitolati "Qualita' urbana e qualita' ambientale", dal quale risulta che la qualita' dell'ambiente incide mediamente a livello nazionale per il 10 per cento del valore degli immobili, non ritengano opportuno verificare la congruita' delle indennita' di servitu' corrisposte dall'Enel ai cittadini interessati. (5-00642)





 
Cronologia
venerdì 27 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva il testo della legge finanziaria, che dispone una manovra complessiva di 62.000 miliardi di lire, comprensiva della c.d. “tassa sull'Europa” .

mercoledì 2 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (AC 449), che sarà approvata dal Senato il 3 aprile 1997 (legge 10 aprile 1997, n. 97).