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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03643 presentata da BAGLIANI LUCA ALBERTO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19961001

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con la pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1996 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, e' stata data concreta attuazione alla legge 17 febbraio 1992, n. 206, che ha introdotto quale condizione necessaria, per potere accedere all'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista l'aver svolto, successivamente alla laurea, un periodo di tre anni di tirocinio presso lo studio di un dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo; si sostiene da piu' parti che le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento qui sopra richiamati costituiscono un primo importante passo verso un processo di integrazione europea per quanto riguarda la regolamentazione della professione di dottore commercialista e verso un perfezionamento del livello di professionalita' della categoria, sempre piu' necessario, sia nei riguardi delle effettive esigenze dei clienti, sia per fronteggiare gli attacchi che provengono dalle ormai folte schiere degli pseudo-commercialisti o degli abusivi, contro i quali si registrano energiche prese di posizione da parte dei consigli dell'ordine, tra cui alcuni, come quello di Verona, si sono di recente, per protesta, autosospesi; peraltro, questo periodo triennale di praticantato obbligatorio ha fatto sorgere serie preoccupazioni ai giovani che hanno o stanno conseguendo la laurea in questi ultimi anni. In primo luogo, vi e' il timore di non poter reperire uno studio professionale nel quale potere svolgere la pratica richiesta; e' assai viva poi la sensazione che l'attuale esame di Stato sia piu' accademico che di vera e propria pratica professionale; non si puo' seriamente dubitare che gli ultimi risultati registrati nelle universita' (pochi promossi su molti candidati, con una percentuale negativa elevatissima) debbano ritenersi anche frutto sia di una impostazione errata delle prove d'esame che della composizione delle relative commissioni; per le grosse ingiustificate difficolta' da superare, il destino dei giovani laureati con scarsi mezzi economici sembra gia' segnato. Nubi minacciose incombono sui giovani che si sono laureati da qualche tempo e che non hanno svolto alcun tirocinio, in quanto fin ora non obbligatorio, ma che non sono riusciti a superare l'esame di Stato. Oggi sono costretti a decidere se iniziare il praticantato, rimandando di altri tre anni la possibilita' di sostenere l'esame di Stato, con tutte le incognite che esso presenta, oppure rinunciare definitivamente alla professione per la quale hanno conseguito la laurea; quando una legge, come nel caso in ispecie, cessa di aver vigore, ovvero cambia un regime giuridico, sorge il problema di stabilire quali norme vadano applicate ai rapporti nati sotto il suo impero. Allorquando entra in vigore una legge e cessa la precedente, non vengono ad annullarsi i rapporti della vita sociale leggittimamente riconosciuti sotto l'impero della vecchia legge, ma tali rapporti possono conservare attitudine a produrre altri effetti giuridici (oltre a quelli gia' prodotti), i quali si svolgono necessariamente sotto l'impero della nuova legge. Spesso il legislatore accompagna la nuova legge con norme transitorie, dirette appunto a regolare i rapporti giuridici che sono sottoposti al trapasso di legislazione. Ma nelle disposizioni di legge, pur quando una legge transitoria ci sia, non si possono prevedere tutti i casi. E' quindi necessario avere dei princi'pi generali da applicare nella successione delle leggi ogniqualvolta un punto non sia espressamente regolato. L'articolo 11 della disposizione preliminare del codice civile stabilisce il principio fondamentale della irretroattivita' delle leggi. Con cio' viene detto chiaramente, che la legge non puo' avere efficacia per i fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua emanazione. Il principio ha grande valore per la vita civile, in quanto espressione di una fondamentale esigenza di certezza. Per determinare quale sia l'ambito del rispetto che deve essere osservato per la situazione creata sotto la legge precedente si guarda ai diritti quesiti, a quei diritti cioe', per l'acquisto dei quali, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si sono soddisfatti tutti i requisiti che la legge precedente richiedeva. I diritti quesiti sono gia' entrati a far parte del "patrimonio del soggetto", sebbene l'occasione per farli valere si presenti sotto la nuova legge. Ebbene, per i laureati in economia e commercio deve farsi riferimento alla situazione giuridica all'atto della loro iscrizione all'Universita', garantendo il diritto quesito all'esame di Stato ex ante riforma, poiche' tale era al momento della loro iscrizione il percorso di studi e la loro conclusione. Viceversa, non trattandosi di semplice aspettativa, taluno poteva scegliere una strada diversa senza le preclusioni che oggi si vogliono far valere; per i laureati in medicina e chirurgia l'accesso alla professione di odontoiatria veniva fatta risalire, in regime di transitorieta', all'anno di iscrizione al corso di laurea, facendo risalire gli effetti ex ante, al momento di iscrizione alla facolta', garantendo, un pur sia minimo, diritto quesito -: se il Governo intenda ancora salvaguardare l'istituto dei diritti quesiti con particolare riferimento alla disciplina giuridica e professionale sopracitata, ovvero se la grande confusione che regna, dapprima a livello istituzionale e poi a livello legale, debba viceversa considerarsi preminente rispetto alla ragione, al buon diritto e alle norme civili che la stessa nostra comunita' si e' data. (4-03643)

Con l'interrogazione in oggetto vengono segnalati alcuni problemi determinati dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, particolarmente per quanto attiene all'obbligo di tirocinio triennale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista. In proposito si osserva che la procedura in questione, che tende ad affinare la qualificazione tecnica di tali professionisti e' prevista dalla legge richiamata, ne' - pur comprendendosi i problemi che ingenera nei giovani laureati - puo' ravvisarsi la necessita' di un mutamento della normativa da poco introdotta. Per quanto attiene, poi, all'ipotesi di tutelare i diritti quesiti di quanti erano gia' iscritti all'universita' al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, consentendo loro di accedere al concorso di Stato secondo le vecchie procedure, si osserva che una soluzione di tale genere non solo richiederebbe una modifica della disciplina vigente, ma finirebbe col vanificare per lungo tempo la riforma introdotta. D'altro canto l'iscrizione all'universita', nel caso di specie, sembra dar luogo piu' che ad un "diritto quesito", ad una mera aspettativa di fatto. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.



 
Cronologia
venerdì 27 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva il testo della legge finanziaria, che dispone una manovra complessiva di 62.000 miliardi di lire, comprensiva della c.d. “tassa sull'Europa” .

mercoledì 2 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (AC 449), che sarà approvata dal Senato il 3 aprile 1997 (legge 10 aprile 1997, n. 97).