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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03673 presentata da SCHMID SANDRO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961001

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) ed il regolamento di esecuzione, successivamente modificato dalla legge medesima, prevedono che la comunita' locale ed il volontariato abbiano un ruolo rilevante nel processo di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto. L'esecuzione della pena non puo' essere compito interamente delegato all'istituzione penitenziaria, ma e' diritto/dovere di tutti: degli enti locali, delle forze sociali e del volontariato, nonche' dei privati cittadini (in particolare l'articolo 1 dispone che: "nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi"; l'articolo 17 cosi' recita: "la finalita' del reinserimento sociale del condannato deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione dei privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa"; l'articolo 78 dispone infine che: "persone idonee all'assistenza e all'educazione possono essere autorizzate a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale"); la situazione in tutte le carceri italiane e' drammatica, soprattutto per il problema del sovraffollamento, e il prioritario obiettivo da tutti riconosciuto e' quello di sviluppare e attuare piu' efficacemente le misure alternative alla detenzione, per le quali il concorso degli enti locali, delle associazioni di privato sociale e del volontariato e' essenziale (recentissime interviste del Ministro di grazia e giustizia, nonche' le ultime proposte di legge in materia presentate, confermano che l'attuale Governo intende continuare e semmai rafforzare questo processo); proprio con l'obiettivo di promuovere e coordinare le politiche penitenziaria tra l'amministrazione penitenziaria statale e le regioni, da diversi anni ormai sono stati stipulati in molte regioni italiane i primi protocolli d'intesa. In Trentino solo nel 1993 e' stato firmato un protocollo tra la provincia autonoma di Trento e l'amministrazione penitenziaria e, dopo tre anni (il protocollo prevedeva sessanta giorni), nel 1996 e' stato fatto il primo concreto passo operativo con la nomina della commissione provinciale per i problemi della criminalita' e della devianza e delle relative sottocommissioni (adulti e minori); dall'anno 1985, in Trentino il compito di integrare e supportare l'azione delle istituzioni penitenziarie nell'assistenza ai carcerati, oltreche' ai dimessi ed alle loro famiglie, e' stato di fatto svolto dall'Apas (associazione provinciale di aiuto sociale), un ente di privato sociale senza fini di lucro, nato per impulso della provincia autonoma di Trento, allo scopo di attuare alcuni compiti del consiglio di aiuto sociale passati per competenza all'ente locale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; oltre ai concreti compiti di assistenza e reinserimento sociale, espletati attraverso il proprio personale dipendente e la collaborazione di numerosi volontari, l'Apas ha svolto, nella sua decennale attivita', un'intensa opera di sensibilizzazione della comunita' locale sulle tematiche penitenziarie, organizzando opera corsi di formazione per volontari, giornate di studio, dibattiti, eccetera, guadagnandosi benemerenza e stima da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, grazie soprattutto alla competenza e alla instancabile opera del suo direttore; nel 1987 il direttore dell'Apas, in virtu' del suo ruolo all'interno dell'associazione, presenta domanda di accesso al carcere di Trento in qualita' di assistente volontario, domanda che viene accolta. Annualmente presenta al ministero dettagliata relazione sulla propria attivita' e sul proprio modo di operare in carcere, senza ricevere rilievo alcuno; nel 1994, il permesso, alla sua scadenza, non viene piu' rinnovato, senza motivazioni esplicite. In questo modo, si impedisce di fatto all'Apas di operare all'interno del carcere di Trento; nulla dell'attivita' dell'Apas all'interno del carcere degli anni in cui essa ha ivi operato puo' essere contestato, ne' e' stato in effetti contestato. L'episodio che presubilmente ha determinato il provvedimento (come e' stato riferito informalmente dal provveditore regionale di Padova dell'amministrazione penitenziaria al presidente della provincia autonoma di Trento ed al Presidente dell'Apas) si riferisce ad una drammatica vicenda al carcere di Trento a partire dall'ottobre dell'anno 1992: in seguito a ripetuti episodi di violenza denunciati dai detenuti, al consiglio di amministrazione dell'Apas pervenne una circostanziata lettera di denuncia. La lettera, contenendo notizia di reato, viene portata alla procura della Repubblica, in seguito alla quale l'ispettore degli agenti di polizia penitenziaria viene rinviato a giudizio e condannato in primo grado. Il sospetto della direzione del carcere e' che la lettera sia stata portata all'esterno dall'assistente volontario-direttore dell'Apas, sospetto che incomprensibilmente non cessa neppure a seguito della spontanea autodenuncia di un altro volontario del carcere di allora, l'insegnante di religione, il quale dichiaro' al direttore del carcere di essere stato lui a far arrivare all'Apas la lettera. A seguito del clamore suscitato dalla vicenda, l'Apas indice una conferenza stampa per illustrare all'opinione pubblica l'andamento dei fatti; in data 10 gennaio 1995, perdurando l'atteggiamento di chiusura dell'amministrazione nei confronti dell'Apas, il presidente della provincia autonoma invia una nota formale, anche in forza del protocollo di intesa appena firmato, per accreditare l'Apas presso quell'amministrazione come titolare di funzioni pubbliche per conto della provincia autonoma di Trento in virtu' della convenzione, e chiedendo, nell'interesse generale, di rivedere l'atteggiamento pregiudiziale; in data 10 dicembre 1995, il magistrato di sorveglianza del tribunale di Trento chiede espressamente al direttore dell'Apas di ripresentare domanda di assistente volontario, ritenendo indispensabile per il carcere il qualificato servizio dell'associazione e dichiarando la sua disponibilita' ad adoperarsi per superare le difficolta' e le incomprensioni ancora esistenti; e' da notare che a suo tempo aveva sottofirmato l'atto in cui non veniva rinnovata la nomina del direttore dell'Apas ad assistente volontario; in data 16 gennaio 1996, in un incontro tra il provveditore regionale di Padova e il Presidente dell'Apas, chiesto da quest'ultimo, si concorda che il direttore e gli altri due operatori dipendenti dell'associazione presentino individualmente domanda per assistente volontario; l'Apas avrebbe inviato al provveditore un memoriale sulle vicende contestate, ribadendo l'ineccepibilita' (l'obbligatorieta', trattandosi di una denuncia di reato) del proprio comportamento e riconfermando la propria lealta' nei confronti dell'amministrazione; in data 30 gennaio 1996, il direttore dell'Apas e i due operatori presentano domanda alla direzione del carcere di Trento per la nomina di assistenti volontari; alla data 15 luglio 1996, a piu' di cinque mesi dalla presentazione della domanda, non arriva agli interessati alcuna risposta. Il magistrato di sorveglianza, interpellato, dichiara di non aver mai ricevuto l'incartamento della direzione, segno che il procedimento non e' mai partito dal tavolo della direzione. Richiesta dagli interessati di informazioni riguardi ai termini del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 6 del decreto-ministeriale di grazia e giustizia 20 novembre 1995 n. 540, pur decorsi i termini prescritti, la direzione risponde che "quando il procedimento sara' terminato (sic) verra' data tempestiva comunicazione"; in data 13 giugno 1996 vengono nominate le sottocommissioni adulti e minori previste dal Protocollo di intesa, mentre la provincia autonoma di Trento intende inserire in questo organismo l'Apas come rappresentante dell'associazionismo locale; a questo scopo aveva inviato all'associazione formale richiesta di nominativo gia' con lettera di data 7 settembre 1994; il provveditore di Padova, cui spetta il decreto di nomina, pone presumibilmente il suo veto. In effetti, tra i membri della sottocommissione non figura quello del direttore dell'Apas, come a suo tempo auspicato dalla provincia autonoma di Trento -: il motivo per cui non siano mai state fornite ufficialmente dall'amministrazione penitenziaria le ragioni del mancato rinnovo della nomina ad assistente volontario al direttore dell'Apas (nonostante lo stesso ne abbia fatto richiesta in base alla legge n. 241 del 1990 in data 4 luglio 1994) ne' le ragioni del persistere dell'ostinato atteggiamento di chiusura nei confronti dell'Apas, non tenendosi in conto la credibilita' e la serieta' dell'associazione, unanimemente riconosciuta a livello locale le ripetute autorevoli istanze e garanzie fornite dalla presidenza della giunta provinciale, ed i tentativi di buona volonta' e di mediazione dell'Apas stessa; se l'amministrazione penitenziaria, indipendentemente dalle regioni del proprio atteggiamento, abbia comunque valutato il gravissimo danno causato all'Apas, un associazione che e' sorta anche con il diritto coinvolgimento e interessamento delle istituzioni pubbliche, compresi uffici della stessa amministrazione penitenziaria, proprio con l'obiettivo statuario di svolgere assistenza dentro e fuori il carcere, ai detenuti, ai dimessi dal carcere e ai loro familiari. La non motivata chiusura dell'amministrazione ha auto ripercussioni negative sulla popolazione detenuta, sia per le richieste di assistenza, sia soprattutto per il reperimento delle risorse e dei presupposti per chiedere e ottenere le misure alternative alla detenzione o per un progetto di reinserimento sociale dopo la dismissione; tale situazione e' stata ripetutamente denunciata dai detenuti. Ha altresi' costretto l'associazione, composta di tre operatori professionali e numerosi volontari, a dismettere di punto in bianco le proprie funzioni all'interno del carcere di Trento, creando disagi nella programmazione dei vari progetti di reinserimento, essendo dall'esterno difficoltoso il contatto con i detenuti e gli operatori del carcere; non da ultimo questa continua situazione di incertezza e di tensione con l'amministrazione ha come conseguenza per l'associazione la impossibilita' di programmare seriamente la propria attivita'; se l'amministrazione penitenziaria abbia valutato il danno generale prodotto alla collettivita' ed alla provincia autonoma di Trento, che finanzia le iniziative di assistenza e di reinserimento; se l'amministrazione penitenziaria abbia valutato a fondo le condizioni del carcere di Trento e se abbia veramente considerato che esse fossero di fatto tali da consentire di poter rifiutare la collaborazione di strutture competenti, motivate e dinamiche come l'Apas; il motivo per cui sia consentito l'accesso degli operatori dell'Apas al carcere di Rovereto, mentre invece questo e' precluso al carcere di Trento; se l'amministrazione penitenziaria abbia percepito a fondo il proprio rischio di immagine, essendo intuitivo per l'opinione pubblica pensare, in assenza di spiegazioni piu' convincenti, che il suo atteggiamento non fosse che una forma di vendetta e di arroganza di un potere forte nei confronti di realta' di volontariato ritenute piu' deboli e subordinate, fino al paradosso di costringerle quasi a mendicare di poter svolgere il proprio dovere statutario; se l'amministrazione penitenziaria conosca gli obblighi inerenti l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 20 novembre 1995, n. 540, sul procedimento amministrativo; se il ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno intervenire presso il provveditore regionale di Padova allo scopo di rimuovere con tempestivita' tutti gli impedimenti che da lunga data ostano alla completa e puntuale attivita' dell'Apas, mortificando nei fatti lo spirito di collaborazione che ispira il protocollo d'intesa tra il ministro di grazia e giustizia e la Provincia autonoma di Trento. (4-03673)

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il mancato rinnovo al Sig. Italo Dal Ri dell'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistente volontario, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 354 del 1975, e' da collegare all'orientamento decisamente negativo del magistrato di sorveglianza espresso sin dall'agosto 1994, ribadito recentemente con nota del 10 ottobre 1996 e determinato dal clima di conflittualita' instauratosi tra il citato volontario ed il personale della Casa circondariale di Trento. Ai sensi dell'articolo 78 dell'Ordinamento penitenziario, e' proprio il magistrato di sorveglianza che propone la nomina degli assistenti volontari e tale potere e' autonomamente esercitato nell'ambito delle funzioni di tutela dei diritti dei detenuti e di vigilanza sull'attuazione del trattamento rieducativo di cui all'articolo 69 del medesimo Ordinamento penitenziario. D'altro canto l'Amministrazione penitenziaria e' impegnata a riconoscere e valorizzare i contributi del volontariato nell'opera di rieducazione del detenuto e di umanizzazione della pena, ma tale apporto deve trovare un momento di integrazione e collaborazione con l'attivita' del personale operante nell'ambito delle istituzioni penitenziarie. Per quanto attiene - poi - alle informazioni richieste dall'interessato, si rappresenta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' impegnato ad assicurare la piena osservanza della normativa di legge in materia. Nel caso specifico, peraltro, si e' ritenuto di sospendere ogni determinazione definitiva in attesa che la conflittualita' instauratasi tra il Dal Ri ed il personale penitenziario si risolvesse. La recente determinazione negativa del magistrato di sorveglianza ha chiuso ogni favorevole prospettiva al riguardo. In conseguenza il Dipartimento ha in corso la predisposizione della comunicazione motivata all'interessato in ordine alle determinazioni adottate, in ossequio alle norme sulla trasparenza amministrativa. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.



 
Cronologia
venerdì 27 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva il testo della legge finanziaria, che dispone una manovra complessiva di 62.000 miliardi di lire, comprensiva della c.d. “tassa sull'Europa” .

mercoledì 2 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (AC 449), che sarà approvata dal Senato il 3 aprile 1997 (legge 10 aprile 1997, n. 97).