Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00276 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19961003
Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che: negli anni precedenti al 1988 venivano effettuati numerosi corsi di qualificazione in psicologia clinica prequentati da oltre 400 iscritti; nel 1989 veniva emanata la legge n. 56 (del 18 febbraio 1989) che instituiva l'ordine degli psicologi e che prevedeva all'articolo 34, la salvaguardia dei diritti pregressi; sino al 1992 sono stati regolarmente consegnati i titoli rilasciati dalle varie scuole a coloro che si erano iscritti ai corsi nei periodi antecedenti la legge n. 56 del 1989; nell'aprile 1993 veniva indetto il primo esame di Stato per l'idoneita' all'esercizio della professione di psicologo, senza che il ministero avesse provveduto prima al riconoscimento delle scuole di formazione che sino ad allora avevano svolto i regolari corsi; per tale motivo tutti coloro che, iscritti ai corsi fino all'88, avevano conseguito il titolo vennero ammessi a sostenere l'esame di abilitazione ma con riserva legata al riconoscimento delle scuole da loro sostenute; gli esami di abilitazione di cui sopra sono stati svolti in tre prove, tra aprile e settembre 1993; tutti coloro che hanno superato il suddetto esame sono stati iscritti all'albo degli psicologi nel settembre 1993 con riserva, in attesa della conferma del superamento dell'esame di Stato; nel frattempo alcuni psicologi che avevano superato l'esame di abilitazione, avendo richiesto il diploma di abilitazione ed avendo avuto un diniego, hanno proposto ricorso amministrativo. In particolare in uno di questi ricorsi il T.A.R. di Genova con sentenza del 13 luglio 1994, accoglie il ricorso e condanna il MURST e l'universita' di Padova a togliere la riserva con cui avevano ammesso gli psicologi all'esame in quanto illegittima e li ha persino condannati a "rifondere al ricorrente le spese di lite"; nel 1995 gli ordini degli psicologi richiedono agli iscritti con riserva i relativi certificati di abilitazione che l'universita' si ostina a non rilasciare; nel luglio 1996 i consigli degli ordini, in mancanza dei certificati sciolgono la riserva in modo negativo cancellando i professionisti precedentemente iscritti; ultimamente alcune universita' stanno comunicando ad alcuni professionisti, gia' ammessi con riserva, che avevano sostenuto e superato l'esame di Stato, che il MURST, (il quale con nota 1766-1008 del 23 marzo 1993, aveva autorizzato agli atenei detta ammissione con riserva), aveva deciso "l'autoannullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva nelle ipotesi di aspiranti che siano privi della laurea o di quelli che abbiano acquisito il diploma di specializzazione anteriormente al riconoscimento da parte delle scuole ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989", su conforme parere del Consiglio di Stato; a seguito di tale comunicazione le suddette universita' hanno decretato l'annullamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sostenuto nella prima sessione del 1993 a coloro per i quali ricorrevano le condizioni espresse al comma precedente; tali provvedimenti di cancellazione dall'albo (luglio 1996) e di annullamento degli esami di abilitazione hanno comportato che alcune centinaia di professionisti, specializzatisi in psicologia con le normative precedenti, i quali avevano gia' avviata un'attivita' professionale in quanto avevano superato l'esame di abilitazione ed erano stati iscritti all'albo, ancorche' con riserva, sono stati costretti repentinamente a chiudere la propria attivita' e buttati sul lastrico con una procedura quanto meno disinvolta, tardiva e discutibile -: per quali motivi il Governo, dopo la pubblicazione della legge n. 56 del 1989, non ha provveduto immediatamente a riconoscere le scuole che avevano precedentemente svolto il ruolo di formazione specifica degli psicologi, consentendo cosi' a questi ultimi di poter usufruire delle norme transitorie previste dalla suddetta legge per salvaguardare i diritti pregressi; come e' possibile che, dopo che questi professionisti formatisi prima della entrata in vigore della legge, dopo avere superato l'esame di abilitazione e, quindi, dimostrato la propria idoneita' all'esercizio di tale professione, sono stati prima iscritti e, dopo ben tre anni, cancellati dagli albi professionali e quindi privati del diritto di continuare ad esercitare la professione; con quale criterio di equita' si puo' assistere al fatto che, dopo avere consentito che questi professionisti avviassero la loro professione, investendo risorse per l'apertura e la gestione di ambulatori e costituendosi una clientela di fiducia, si decida con un provvedimento repentino, inspiegabile, tardivo e forse illegittimo di cancellarli dall'albo privandoli della possibilita' di continuare a lavorare; perche' non ci si e' adeguati in tutto il Paese alla sentenza del T.A.R. di Genova del 13 luglio 1994 che dava ragione agli psicologi abilitati giudicando "illegittima" riserva posta alla loro iscrizione; se non ritenga giusto e' assolutamente opportuno ed urgente emanare subito un provvedimento di sanatoria che consenta l'iscrizione di tutti i professionisti che, dopo avere frequentato il corso di specializzazione in psicologia, hanno sostenuto e superato, ancorche' con riserva, l'esame di Stato anche perche' sembrerebbe inquietante pensare che uno Stato dopo aver giudicato, in seguito a regolare esame nazionale, idonei ed abilitati alcuni professionisti all'esercizio della professione, riterrebbe poi, con un atto puramente burocratico, che essi non sono piu' idonei ad esercitare quella professione per la quale hanno superato l'esame stesso; quali iniziative il governo intenda assumere in merito. (3-00276)