Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00226 presentata da BUONTEMPO TEODORO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961009
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: in data 2 agosto 1996, la giunta comunale del comune di Roma ha deciso, con proposta n. 213 (prot. serv. deliberazione 3717/96), anno 1996, ordine del giorno n. 56, la "costituzione di una "Istituzione" denominata "polizia municipale" del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) e articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 33 dello statuto comunale, variazione di bilancio"; la proposta di delibera si fonda sulla presunta applicabilita' agli organismi e ai corpi di polizia municipale della disciplina dettata dalla legge 142 del 1990 e, in specifico, degli articoli 22 e 23 della stessa; la medesima normativa, all'articolo 22, ammette la possibilita' di modifiche strutturali e gestionali, da parte dei comuni, di "servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali"; sembra difficile, ammesso pure che il servizio di polizia municipale possa rientrare nella tipologia di servizi di pubblico (e "sociale") interesse, considerarlo anche finalizzato alla realizzazione di quello sviluppo economico che all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, pone come inscindibile e non alternativo a quello sociale; nel preambolo della proposta di delibera si tende a negare i compiti di prevenzione e repressione assegnati alla polizia municipale dallo Stato; nel caso di approvazione, ci sarebbe uno sdoppiamento tra "stato giuridico" e "organizzazione del lavoro", in base al quale, per i futuri dipendenti dell'istituzione, verrebbe previsto il mantenimento dello status di dipendente comunale e, contemporaneamente, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni-autonomie locali; secondo le leggi dello Stato, i vigili urbani sono considerati agenti di polizia giudiziaria e agenti ausiliari di pubblica sicurezza; con la delibera proposta dalla giunta comunale, i vigili urbani uscirebbero dal dipartimento sicurezza; l'articolo 117 della Costituzione inserisce la polizia urbana tra le competenze regionali; ad avvio dell'interpellante, potrebbe ravvisarsi un'ipotesi di illegittimita', non potendo i comuni arrogarsi competenze statali e regionali in modo da creare situazioni di caos normativo -: se non ritenga che la proposta di delibera della giunta capitolina si fondi sull'erroneo presupposto dell'applicabilita' agli organismi di polizia municipale della disciplina dettata dalla legge n. 142 del 1990 e, in specifico, degli articoli 22 e 23 della stessa; se non ritenga ingiusto togliere ai vigili urbani il loro tradizionale ruolo di garanzia dell'ordine pubblico; se non ritenga di intervenire con lo strumento del decreto per un'interpretazione autentica della legge n. 65 del 1986 e della legge n. 142 del 1990, prima che il caos romano diventi un pericoloso precedente per tutta l'Italia. (2-00226)