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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04020 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19961009

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti: presso la seconda sezione penale della Corte d'appello di Roma e' pendente procedimento penale di secondo grado, n. 1445/92 di r.g. (vecchio rito), a carico di Paolo D'Ottavi e Pietro Cera, condannati dal tribunale di Frosinone, rispettivamente, il primo, quale sindaco di Trevi nel Lazio, alla pena di anni 4 di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici, ed il secondo, quale vice segretario comunale, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed anni 5 di interdizione dai pubblici uffici, per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale, con sentenza n. 68/92 del 12 maggio 1992; gli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui sopra sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma sin dal 17 ottobre 1992 ed assegnati alla seconda sezione penale, dove giacciono ancora in attesa che venga fissata l'udienza di discussione, con un ritardo che non puo' non suscitare gravi perplessita', posto che i fatti contestati agli imputati risalgono all'anno 1981 e sono, dunque, prossimi alla prescrizione; la gravita' del reato contestato agli imputati, la condotta processuale di questi ultimi ed il fatto che, a tutt'oggi, il D'Ottavi e' ancora sindaco di Trevi nel Lazio ed il Cera vice segretario dello stesso comune, avrebbero dovuto consigliare, unitamente alle altre circostanze sopra richiamate, una pronta definizione della vicenda giudiziaria, anche a garanzia del diritto degli stessi imputati a veder definitivamente accertata la verita' processuale e nell'interesse generale della comunita' locale di Trevi nel Lazio; dinanzi al tribunale penale di Frosinone e', inoltre, pendente procedimento penale n. 75/92 a carico di Paolo D'Ottavi ed altri, per i reati di interesse privato in atti d'ufficio (articolo 324 del codice penale), falso ideologico e materiale in atto pubblico (articoli 476 e 479 del codice penale), distruzione ed occultamento di atto pubblico (articolo 490 del codice penale) e violazione dell'articolo 1-sexies, della legge n. 431 del 1985, relativi a fatti accertati nell'anno 1987; nonostante l'estrema gravita' degli addebiti contestati, il notevole tempo trascorso e a dispetto della circostanza che l'istruttoria del procedimento, soggetto alle norme del vecchio codice di procedura penale, e' stata ultimata sin dall'anno 1989-1990 ed il rinvio a giudizio disposto con ordinanza del 27 febbraio 1992, a tutt'oggi non e' stata ancora pronunciata sentenza di primo grado; anzi, all'udienza del 26 settembre 1996 e' stato disposto un ulteriore rinvio del processo a motivo del fatto che il difensore del D'Ottavi, avvocato Pierpaolo Dell'Anno (al quale era stato in precedenza revocato il mandato difensivo da parte dell'imputato e conferito a legali del Foro di Frosinone, all'epoca in agitazione, al fine di beneficiare di un rinvio, quindi successivamente riaffidato a Dell'Anno) si e' sposato nello stesso giorno; sia nel primo che nel secondo dei casi sopra riferiti si denota una condotta certamente non del tutto corretta dei magistrati che, a vario titolo e nel corso degli anni, si sono occupati e si occupano dei due suddetti procedimenti penali -: se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la verita' delle circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quei magistrati che dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi od omissioni. (4-04020)

L'on. Scalia, unitamente ad altri deputati, dopo aver rilevato che il Tribunale di Frosinone aveva condannato Paolo D'Ottavi e Pietro Cera, "rispettivamente, il primo quale sindaco di Trevi nel Lazio, alla pena di 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, ed il secondo, quale vice segretario comunale, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, per il reato di cui all'articolo 479 c.p.."; che, a seguito di gravame degli imputati, gli atti erano stati trasmessi sin dal 17 ottobre 1992 alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Roma, ove tuttavia non era stata ancora "fissata l'udienza di discussione"; che, infine, un ulteriore procedimento penale pendente dinanzi al citato Tribunale nei confronti del D'Ottavi "per i reati di interesse privato in atti d'ufficio, falso ideologico e materiale in atto pubblico" non era stato "a tutt'oggi" ancora definito con sentenza; cio' rilevato, chiedeva di sapere se non si ritenesse opportuno avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la verita' delle circostanze predette. Il Presidente della Corte d'Appello di Roma, opportunamente interpellato in merito ha rimesso note informative redatte dal Presidente titolare della 2^ Sezione Penale della menzionata Corte e dal Presidente del Tribunale di Frosinone. Nella prima nota - nel rilevare che "il reato si prescrive il 26 aprile 2004" - il suddetto magistrato ha evidenziato che i ritardi dovevano considerarsi inevitabili dovendo la Corte, investita di processi spesso riguardanti "imputati sottoposti a misura di custodia cautelare con reati, anche gravi, in imminente termine di prescrizione (....) operare una selezione nella trattazione delle cause, stante tra l'altro l'insufficiente organico ed il notevolissimo flusso di processi". Nella seconda nota, dopo aver analiticamente ricostruito l'iter dibattimentale relativo alla causa de qua - dando segnatamente conto delle motivazioni sottese all'adozione dei vari provvedimenti di rinvio, in particolare segnalando che il collegio giudicante, aveva in un caso dubbio, disposto visita fiscale nei confronti dell'imputato - il Presidente del Tribunale rilevava che oltre un anno e mezzo era stato perduto a causa dello stato di agitazione proclamato dagli avvocati sin dal 6 marzo 1995 con conseguente astensione degli stessi da tutte le udienze, fuorche' quelle con imputati detenuti. Pertanto la Direzione dell'Organizzazione Giudiziaria ha escluso che, nelle vicende processuali di cui sopra, possano ravvisarsi ipotesi di responsabilita' disciplinare a carico dei magistrati procedenti, atteso che l'adozione di uno o piu' provvedimenti di rinvio, se come nella fattispecie, ampiamente motivati o necessitati da circostanze oggettive, costituiscono legittimo esercizio dell'attivita' giurisdizionale, insindacabile in sede amministrativa nella misura in cui non si estrinsechi in atti abnormi o resi in macroscopica violazione di legge ovvero finalizzati al perseguimento di scopi estranei a quelli di giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
Cronologia
mercoledì 2 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (AC 449), che sarà approvata dal Senato il 3 aprile 1997 (legge 10 aprile 1997, n. 97).

mercoledì 9 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Viene costituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Il presidente è il senatore della Sinistra democratica- l'Ulivo, Giovanni Pellegrino.

giovedì 17 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, per aver «reiterato, con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessità e urgenza, la disposizione» espressa da precedenti decreti-legge decaduti. La sentenza blocca la prassi del Governo di reiterare il contenuto dei decreti-legge (sentenza n. 360).