Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03997 presentata da BURANI PROCACCINI MARIA (FORZA ITALIA) in data 19961009
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: la produzione zootecnica regionale costituisce uno degli elementi centrali dell'agricoltura e dell'economia del Lazio e contribuisce, in maniera determinante, all'approvvigionamento delle aziende di trasformazione del latte; sono presenti nel Lazio imprese zootecniche di dimensioni piccole, medie e grandi, contraddistinte da alta professionalita' ed integrazione piena nel mercato; la produzione di circa trecentomila bovini, quindicimila bufalini e di circa un milione di ovini rappresenta uno spicchio significativo nell'ambito dell'economia regionale, consentendo il sostentamento di circa quarantamila famiglie occupate nel settore; l'attivita' zootecnica laziale fa "marciare" globalmente un indotto dalle connotazioni economiche importanti e l'attivita' dell'allevamento offre un contributo positivo alla fertilita' dei suoli e della conservazione dell'ambiente; gia' nel 1984, la Comunita' economica europea, istituendo un regime di quote fisiche di produzione del latte, fisso' erroneamente per l'Italia una quota pari a novanta milioni di quintali, notevolmente inferiore alla reale produzione dell'epoca; tale quota, tralasciando il reale rapporto consumo-produzione, obbliga l'Italia a spendere circa seimila miliardi per soddisfare il fabbisogno nazionale di latte; l'emanazione dei decreti-legge nn. 440 e 463 del 1996, a soli quattro mesi dalla chiusura della campagna lattiera 1995-1996 ed a compensazione - a livello di Apl gia' avvenute nel rispetto della legge n. 468 attualmente in vigore - ha stravolto completamente e retroattivamente il quadro normativo e produttivo di riferimento, costringendo in questa maniera gli allevatori laziali ad un esborso non dovuto di circa otto miliardi, inficiando i livelli raggiunti dall'economia laziale; in questa maniera, si assiste di fatto ad un trasferimento di oneri da aree ed aziende del Paese, che piu' hanno contribuito allo splafonamento, ad altre aree del Paese, che invece si sono maggiormente attenute alle regole del sistema; ad avviso degli interroganti, i decreti-legge nn. 440 e 463 possono configurarsi come lesivi del diritto soggettivo di ciascun produttore laddove prevedono la retroattivita' delle disposizioni -: se intenda considerare l'ipotesi di eliminare le disposizioni che prevedono la retroattivita' delle norme; se non ritenga utile, valutata la contingenza della situazione economica laziale, di confermare la prima compensazione, a livello di Associazione produttori latte e, successivamente, a livello nazionale, il mantenimento del sistema attuale di compensazione per l'anno 1995/1996, cosi' come previsto dalle norme in vigore al 31 luglio 1996; se non ritenga possibile, all'interno della pubblicazione, si spera imminente, del bollettino per la campagna 1996/1997, l'unificazione delle quote A e B, visto che si e' rientrati nel tetto produttivo nazionale di assegnazione accreditato dalla Unione europea all'Italia; se non ritenga auspicabile una modifica della legge n. 468 del 1992, che preveda la gestione delle assegnazioni di quote mediante il consolidamento dei bacini regionali e la conferma del meccanismo di compensazione attraverso le associazioni dei produttori di latte, con la permanenza della compensazione nazionale quale meccanismo di ultimo livello; se non ritenga oramai improcrastinabile la necessita' di rinegoziare a livello comunitario la quota assegnata all'Italia. (4-03997)