Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04070 presentata da SUSINI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961010
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il contenzioso tributario attualmente preso in carico dalla commissione tributaria regionale sta determinando, in concomitanza con la giacenza di numerosi appelli proposti con nuovo rito, una vera e propria paralisi dell'attivita' della stessa commissione; tale evento si profila come gravemente lesivo dei diritti dei cittadini e degli interessi della pubblica amministrazione; da parte dello stesso Ministro delle finanze, in data 10 aprile 1996, si rilevava, in un incontro con le organizzazioni sindacali del settore, la disponibilita' a valutare la possibilita' della creazione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, laddove le distanze o le difficolta' di trasporto potessero arrecare notevoli disagi ai contribuenti; la provincia di Livorno, per le sue caratteristiche territoriali e per la presenza delle isole dell'arcipelago toscano, rappresenta a questo riguardo un caso emblematico -: quali iniziative intenda assumere per determinare un migliore funzionamento della commissione tributaria regionale toscana e se, in questa ottica, si prenda in considerazione la candidatura della citta' di Livorno ad essere sede di una costituenda sezione staccata. (4-04070)
Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di provvedere all'istituzione in Livorno di una sezione staccata delle Commissione tributaria regionale avente sede in Firenze. Cio' al fine di evitare disagi e sperpero di risorse economiche ai contribuenti costretti a svolgere il secondo grado di giudizio in materia tributaria nella citta' di Firenze. In riferimento alle problematiche sollevate, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione piu' sollecita possibile delle controversie tributarie. A tale scopo e' stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilita' della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni. A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da piu' parti sollevate, si e' provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75, e' stato in un primo tempo previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in citta' che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero gia' sedi di Commissione tributaria e sedi di Tribunale ovvero di Corti di Appello. Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in citta' non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficolta' allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi. Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come e' noto, il 1^ aprile 1996. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria e' ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; cio' soprattutto nelle regioni geograficamente piu' estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica. Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n.437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n.556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, "l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in citta' che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in citta' che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale". A tal fine questa Amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame. Il Ministro delle finanze: Visco.