Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00307 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19961010
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la legge 18 febbraio 1989, n. 56 regolamenta, tra l'altro, il riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica (articolo 3), subordinato al conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, e della specifica formazione professionale, da acquisirsi "mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia"; la commissione tecnico-consultiva istituita in seno al MURST (Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) ha deliberato i primi riconoscimenti delle scuole di specializzazione solo a partire dal mese di dicembre del 1993, dopo ben oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989, senza che fosse stato emesso il prescritto parere, obbligatorio se pur non vincolante, da parte del Consiglio di Stato; pertanto tali decreti di riconoscimento, come anche i successivi, presentano un vizio di legittimita' dal punto di vista procedurale; il Consiglio di Stato ha successivamente espresso, il 26 ottobre 1994, parere interlocutorio (ribadito con parere definitivo nei primi mesi del 1995) rispetto all'ipotesi del cosiddetto "doppio canale formativo pubblico e privato", negando di fatto la possibilita' del riconoscimento alle scuole private, precisando che "a diverse conclusioni si potra' giungere solo dopo una modifica della legge"; il perseguimento dell'iter formativo previsto dal citato articolo 3 e' nei fatti vanificato dall'incertezza legata all'annullabilita' dei decreti relativi alle circa quaranta scuole sinora riconosciute, e dal blocco totale dei riconoscimenti di ulteriori scuole private, a partire dall'emissione del predetto parere negativo del Consiglio di Stato; l'articolo 35 della legge n. 56 del 1989 prevede che: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti all'Ordine dei psicologi o medici iscritti all'Ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno 5 anni, dichiarino, sotto la propria responsabilita', di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonche' il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della professione psicoterapeutica. 2. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". Tali disposizioni hanno penalizzato tutti coloro i quali, laureatisi dopo l'11 marzo 1989, sono privi del requisito dei cinque anni di laurea alla scadenza della sanatoria, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal suddetto articolo di legge; pertanto, considerate le premesse sopra esposte, esiste oggi una grave situazione che riguarda numerosi psicologi che, pur avendo sostenuto un adeguato training formativo, come previsto dall'articolo 35, e pur avendo in cura numerosi pazienti, si trovano o nell'illegittimita' della loro attivita' o ancora in attesa che questa venga sanzionata dal parere contrario degli ordini, in risposta alle domande presentate ex articolo 35; la corte d'appello de L'Aquila, con sentenza n. 106 del 21 marzo 1995, ha riconosciuto il diritto del ricorrente sprovvisto del diploma di laurea ed iscritto all'albo degli psicologi dell'Abruzzo ad ottenere il riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta ex articolo 35 della succitata legge n. 56 del 1989, previo accertamento della validita' della certificazione a suo tempo inviata sulla formazione in psicoterapia come descritto nel comma 1 dell'ex articolo 35 sopra citato. A tale proposito, occorre far presente che la delibera n. 19 del maggio 1994 emessa dall'ordine nazionale degli psicologi, ha previsto l'adeguamento e l'estensione del giudicato della magistratura ai casi analoghi, invitando dunque gli ordini regionali ad esercitare il potere di autotutela in sede di esame delle domande presentate ex articolo 35; tale situazione coinvolge psicologi che si sono laureati anche solo pochi mesi, o addirittura qualche giorno dopo l'entrata in vigore della legge, e che pertanto vengono a trovarsi fuori dai termini di sanatoria previsti in maniera cosi' arbitraria, da ritenersi illegittima, anche e soprattutto perche' lede il principio di libera scelta formativa (delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 in materia di formazione per l'esercizio della psicoterapia risultano infatti totalmente differenti dalle aspettative di coloro che si sono iscritti alla facolta' di psicologia prima dell'entrata in vigore della suddetta legge); tale situazione, come facilmente comprensibile, ha arrecato o sta arrecando grave danno sia agli psicologi in questione, che soprattutto, ai loro pazienti, creando imbarazzanti problemi di carattere deontologico, che coinvolgono tutti i rappresentanti dell'attivita' sanitaria in merito ai princi'pi di tutela della salute del paziente; e' quindi evidente, in base alle considerazioni sopra esposte, che migliaia di psicologi laureatisi dopo l'11 marzo 1989 hanno intrapreso un percorso formativo e professionale come psicoterapeuti ed hanno dovuto interrompere la loro professione, essendo stati respinti ai sensi dell'articolo 35 (nella regione Lazio a tutt'oggi non sono stati ancora emessi i pareri in merito alle domande presentate), e che i medesimi psicologi, non potendo tra l'altro iscriversi con legittima certezza dei risultati finali alle pochissime scuole finora riconosciute, hanno subi'to nei fatti le conseguenze della violazione del diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione -: quali iniziative intenda adottare rispetto alla situazione rappresentata, al fine di risolvere, ad oltre sette anni dall'approvazione della legge istitutiva dell'albo degli psicologi, la specifica situazione descritta. (3-00307)