Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00080 presentata da DI FONZO GIOVANNI (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961010
La V Commissione, premesso che: il regolamento CEE 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali: a) indica il 1996 quale ultimo anno di permanenza dell'Abruzzo fra le regioni dell'obiettivo 1 (articolo 8, paragrafo 3), avendo fatto registrare un livello di PIL pro capite superiore al 75 per cento della media comunitaria; b) prevede aiuti per le zone industriali in declino a titolo dell'obiettivo 2: elenco delle zone viene predisposto dallo Stato membro e approvato dalla Commissione e ha validita' per un periodo di tre anni (1994-1996) (articolo 9, paragrafo 3). Da cio' deriva che il 1996 e' quindi anche l'anno nel quale tale elenco dovra' essere rivisto al fine di definire le aree beneficiarie dell'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999; c) prevede a titolo dell'obiettivo 5b, aiuti alle zone rurali al di fuori delle aree dell'obiettivo 1, caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico valutato in base al PIL pro capite, e che soddisfano inoltre almeno due dei tre criteri, quali elevato tasso di occupazione agricola, basso livello di reddito agricolo scarsa densita' di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento. L'elenco delle aree beneficiarie viene predisposto dallo Stato membro e approvato dalla Commissione e ha validita' per un periodo di sei anni (1994-1999); i programmi di iniziative comunitaria (Leader, Adapt, Now, Horizon, eccetera) interessano solo i territori di cui agli obiettivi sopra elencati; gli aiuti statali a finalita' regionale riguardano gli interventi nelle aree depresse previsti dalla legge n. 488 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, dalle leggi n. 236 e 237 del 1993, e dalla legge n. 95 del 1995 per l'imprenditoria giovanile, dalle leggi 7 aprile 1995, n. 104 e 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni, eccetera; la decisione della Commissione del 3 marzo 1995 (aiuti di Stato n. 40 del 1995) ha sottoposto a verifica il regime di aiuti e ha definito i territori che ne possono beneficiare indipendentemente dallo status di "area obiettivo", classificati nel modo seguente: 1) zona A e B del Mezzogiorno, coperte entrambe dalla deroga di cui all'articolo 93.3a. del Trattato di Roma; 2) zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 92.3.c, per una percentuale di popolazione nazionale coperta del 12,5 per cento a cui si aggiunge il 2,2 per cento (corrispondente alla popolazione dell'Abruzzo), fino al 31 dicembre 1996. L'elenco definitivo e' stato approvato con nota SG(95) D/3817 del 28 marzo 1995; nelle diverse aree e' stata anche fissata una diversa graduazione degli incentivi pari ad un massimo del 65 per cento ESN e ESL nella zona A e 55 per cento nella zona B; dal 45 al 30 per cento, a decrescere fino al 1999, per il Molise; dal 35 per cento al 30 per cento, a decrescere fino al 1996, per l'Abruzzo; 20 per cento ESN per i comuni del centro-nord: a cio' va aggiunta una sensibile riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli interventi del fondo di garanzia; 15 per cento in ESL o nei limiti del de minimis nelle zone fuori deroga articolo 92.3.a o c. (obiettivo 2 e 5b) in base a quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decisione CE del 20 maggio 1992); per i territori che sono contemporaneamente coperti dalla deroga di cui all'articolo 92.3.a. o c. ed eleggibili agli obiettivi della politica regionale comunitaria, la validita' temporale della designazione e' limitata ai periodi di intervento attualmente previsti dalla normativa dei fondi strutturali, mentre per le aree fuori obiettivo essa e' analoga a quella attualmente prevista per l'obiettivo 2; il Cipe, con delibera del 27 aprile 1995, ha recepito l'intesa di cui sopra ampliando l'ambito di applicazione della politica regionale anche alle aree dell'obiettivo 2 e 5b; per l'Abruzzo, dagli atti sopra citati e in base a quanto previsto dal decreto 13 maggio 1996 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si prevederebbe automaticamente, dopo un periodo transitorio di decalage dell'intensita' contributiva fino al 31 dicembre 1996, l'inserimento definitivo nei territori coperti dalla deroga di cui all'articolo 92.3.c. alle stesse condizioni di alcuni comuni del centro-nord; l'attuazione dei programmi multiregionali, riguardanti settori decisivi soprattutto in termini di adeguamento della dotazione infrastrutturale e dai quali sarebbe dovuto provenire un impulso notevole per lo sviluppo regionale, procede con notevoli ritardi e in particolare: a) il programma multiregionale "ambiente", il programma multiregionale "trasporti" che riguarda le infrastrutture viarie, e il programma multiregionale per la diversificazione e valorizzazione delle risorse agricole sono ancora in fase di approvazione; b) i programmi multiregionali "risorse idriche" e "ricerca e sviluppo tecnologico", pur approvati, non sono stati ancora avviati; c) il programma multiregionale "trasporti" per la parte relativa alle infrastrutture ferroviarie, pur avviato, ha gia' accumulato forti ritardi; d) il programma multiregionale "industria, artigianato e servizi alle imprese" e' ancora non attuabile. Dunque questi programmi sono quasi tutti ancora da avviare sul piano operativo; gli articoli 32 (coordinamento programma investimenti pubblici) e 33 (riprogrammazione finanziaria investimenti) del disegno di legge collegato alla finanziaria, miranti a migliorare i modelli organizzativi e a introdurre nuovi modelli funzionali per ottenere elevati gradi di efficienza, prevedono: la modifica e integrazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, pur confermando la localizzazione degli interventi nelle aree depresse e la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994-96 e non ancora oggetto di impegno contabile alla data del 31 dicembre 1996, e la conseguente ridestinazione, saranno effettuate, compatibilmente con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando di massima il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse; l'assegnazione delle risorse all'obiettivo 1 teneva conto anche dei territori dell'Abruzzo e la parte multiregionale incide per circa il 55 per cento delle risorse totali previste; alla luce di quanto sopra e' quindi piu' che concreto il rischio che l'Abruzzo resti escluso dai benefici, visto che si avvicina il 31 dicembre 1996, data di scadenza della permanenza nell'obiettivo 1, per cui e' facile calcolare l'ingente danno derivante dalla situazione prima evidenziata; anche l'avviamento dei programmi regionali co-finanziati con risorse comunitarie e finalita' strutturale, che avrebbero dovuto essere operativi gia' con l'inizio del 1994, non rispetta i tempi programmati. Di fatto la regione Abruzzo ha appena cominciato a fruire dei regimi di aiuto disponibili per il triennio 1994-1996 e rischia di non poterne fruire che in misura assai limitata per cause non sempre imputabili alla volonta' ed alle capacita' operative regionali. Non vi e' dubbio, infatti, che tale ritardo e' dipeso in larga misura dalla estrema complessita' del processo di programmazione adottato, sia a livello comunitario che nazionale, per la definizione dei piani di interventi per le regioni dell'obiettivo 1 e come altri ritardi si siano poi aggiunti nella fase di programmazione finale, sia a livello comunitario che a livello nazionale. L'ultimo programma operativo e' stato approvato durante l'estate 1995 quando mancavano ormai solo meno di diciotto mesi al termine ultimo per completare gli impegni; i ritardi sopra evidenziati rischiano di far slittare anche la programmazione dei futuri interventi previsti a partire dal 1^ gennaio 2000; l'evoluzione della situazione degli ultimi anni e l'analisi di tutti gli indicatori statistici riferiti alla situazione socioeconomica regionale (rapporto Svimez, dati Istat e Eurostat) individuano situazioni di ritardo strutturale e di crisi. Se e' vero infatti che l'economia regionale ha fatto registrare negli ultimi anni (in particolare dal 1980 in poi) un processo di crescita accelerato, tale da condurla a superare la soglia del livello di reddito pro capite individuato dalla commissione per l'inclusione fra le regioni dell'obiettivo 1 (per la commissione le regioni dell'obiettivo 1 sono quelle nelle quali il PIL pro capite risulta, nella media dell'ultimo triennio, inferiore al 75 per cento della media comunitaria), e' altrettanto vero che la regione continua a presentare: 1) un PIL pro capite che non aumenta ma che e' leggermente inferiore a quello riscontrato nel periodo 1989-1991; da elaborazioni Svimez fino al 1994, emerge una tendenza alla diminuzione del PIL, che si allontana da quello del centro-nord; 2) un tasso di disoccupazione vicino alla media italiana ma particolarmente preoccupante in alcune aree; 3) un tasso di industrializzazione inferiore a quello riscontrabile nelle aree del centro nord, comprese quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.c. La combinazione di un PIL pro capite, ridotto rispetto ai valori nazionali, e di un tasso di disoccupazione, nella media nazionale, evidenzia la presenza di fenomeni di sottoccupazione; 4) un tasso di occupazione nel settore agricolo superiore alla media nazionale e a quella del centro-nord; 5) squilibri interni assai sensibili (lo sviluppo e' stato forte lungo la direttrice adriatica, ma molto ridotto nelle aree interne); analisi specifiche fanno emergere con evidenza - pur considerando rigidamente i criteri definiti dal regolamento 2081/93 - l'eleggibilita' di quasi tutto il territorio regionale al sistema di aiuti a finalita' strutturale previsti per le aree dell'obiettivo 2 (in particolare per quanto riguarda il territorio delle province di Chieti e Teramo, nonche' per i centri urbani con piu' di 20.000 abitanti) o per le aree dell'obiettivo 5b (il restante territorio regionale, anche con qualche significativa sovrapposizione con le aree obiettivo 2, considerando che oltre il 65 per cento dei comuni abruzzesi presentano le caratteristiche per rientrare fra le aree obiettivo 5b); alla luce di quanto sopra evidenziato, a partire dal 1^ gennaio 1997, la regione Abruzzo e' praticamente esclusa da tutti gli aiuti previsti dai fondi comunitari; tale scenario comporta conseguenze decisive per lo sviluppo della regione assai piu' estese di quelle direttamente ascrivibili alla impossibilita' di fruire (o di fruire in misura piu' contenuta) dei benefici della politica regionale comunitaria; ripercussioni piu immediate e dirette si avrebbero in particolare sulla politica regionale e, percio' sul sistema delle imprese: il regime di aiuti applicabile alle attivita' produttive operanti sul territorio regionale - attualmente, e fino al 31 dicembre 1996, le imprese regionali fruiscono di un massimale di intensita' di aiuti all'investimento produttivo pari al 30 per cento per le piccole e medie imprese e del 25 per cento per le altre imprese - ne risulterebbe inevitabilmente influenzato, con una piu' che probabile riduzione di tale massimale a livelli incompatibili con le necessita' di sostegno e di impulso per il sistema produttivo regionale; da tale quadro deriva per l'Abruzzo una situazione singolare e paradossale: una grave ingiustizia per una regione con un tessuto produttivo caratterizzato da livelli ancora considerevoli di ritardo rispetto alle aree piu' sviluppate del paese (i vari comuni del centro-nord in deroga ai sensi dell'articolo 92.3.c.), che si trova, in assenza di opportune decisioni, nell'impossibilita' di fruire degli aiuti e degli incentivi previsti per le regioni dell'obiettivo 1, ma finanche degli aiuti e degli incentivi destinati alle aree degli obiettivi 2 e 5b, e ad essere equiparata, in termini di massimali di aiuti alle imprese, ai territori coperti dalla deroga ai sensi dell'articolo 92.3.c.; un ulteriore elemento di preoccupazione - e anche di riflessione in merito all'urgenza di muoversi con una certa celerita' - viene dalle indicazioni della recente riunione dei ministri delle politiche regionali e territoriali dei paesi membri dell'unione europea a Madrid, dove si e' in pratica deciso di non prendere per ora in considerazione eventuali revisioni dell'individuazione delle aree obiettivo 2. Se si considera che l'individuazione delle aree obiettivo 5b e' gia' stata stabilita per tutto il sessennio 1994-1999, appare evidente come anche questa possibile via da seguire per una transizione il piu' possibile graduale dell'Abruzzo del regime dell'obiettivo 1 ad un sistema di aiuti piu' articolato e flessibile rischi di essere, di fatto, preclusa; impegna il Governo: ad accelerare la conferma ufficiale dello slittamento dei termini previsti per l'espletamento delle attivita' connesse con i programmi in corso POM (monofondo), POP (plurifondo), Leader II ed altri programmi di iniziativa comunitaria. Tali termini dovrebbero essere prorogati: al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda gli impegni di spesa, al 31 dicembre 2000 per quanto riguarda i pagamenti. La proroga di tali termini deve essere applicata anche per gli aiuti previsti dai programmi multiregionali, per interventi da localizzare nella regione Abruzzo, assicurando, comunque, alla stessa, le risorse finanziarie originariamente previste e lasciando inalterata, in entrambi i casi, l'intensita' percentuale dei contributi approvati; a concedere, nel rispetto di quanto previsto nelle procedure comunitarie, la proroga, fino al 31 dicembre 1999, dei massimali di aiuti attualmente vigenti in Abruzzo superiori a quelli previsti negli altri territori coperti dalla deroga di cui all'articolo 92.3.c., in considerazione dell'andamento degli indicatori statistici sopra evidenziati; cio' consentira' di continuare ad accedere con la stessa intensita' ai benefici previsti dalle leggi statali di finanziamento e sostegno collegate con i criteri di attribuzione comunitari (leggi nn. 236 e 237 del 1993, legge n. 488 del 1992, n. 95 del 1995 e n. 341 del 1995 eccetera) e destinate alle aree in ritardo di sviluppo; ad avviare urgentemente un negoziato con l'Unione europea per l'inserimento delle aree eleggibili della regione nei territori obiettivo 2 e 5b. L'Abruzzo non puo' rimanere escluso dalla fase fondamentale di programmazione dell'assetto finanziario di sostegno alle regioni dell'Unione. E' per tale motivo che, nel quadro di una maggiore flessibilita' delle norme relative ai fondi strutturali, si potrebbe valutare anche l'opportunita' di elaborare una strategia tesa all'individuazione di un obiettivo specifico per quelle regioni che si trovano a dover gestire, in tempi piu' o meno ravvicinati, una inevitabile fase di transizione dal regime assisitito al regime ordinario e di cui l'Abruzzo rappresenta il primo esempio. (7-00080)