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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00042 presentata da BUONTEMPO TEODORO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961015

La Camera, premesso che: l'Italia ha ratificato con legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; gli Stati parti della Convenzione si dichiarano "convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della societa' e quale ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilita' all'interno della comunita'"; come dichiarato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturita' fisica ed intellettuale, ha bisogno di una adeguata attenzione giuridica sia prima che dopo la nascita"; gli Stati parti della convenzione riconoscono che "in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficolta' e che e' necessario accordare loro una particolare attenzione" e riconoscono "l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo"; nell'articolo 6 della convenzione si afferma che "ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita" e che gli Stati si impegnano a garantire nella piu' ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo; all'articolo 14 si afferma che gli Stati "devono rispettare il diritto del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione"; all'articolo 19 si afferma che gli Stati parti "adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalita' fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e' sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, dei tutori o del tutore o di chiunque altro se ne prenda cura"; all'articolo 23 si afferma che gli Stati parti "riconoscono che un fanciullo fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignita', che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunita'"; all'articolo 27 si afferma che gli Stati parti, "riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" e che i genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilita' di assicurare, nei limiti delle loro possibilita' e delle loro disponibilita' finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo"; che gli Stati parti "sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessita', devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio"; all'articolo 30 si afferma che "negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo"; all'articolo 32 si afferma che gli Stati parti "riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" e che di conseguenza gli Stati parti "devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo"; all'articolo 33 si afferma che gli Stati parti "devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tale sostanze; all'articolo 34 si afferma che gli Stati parti "si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale"; le cronache di questi ultimi mesi, basti pensare al caso delle bambine pugliesi "schiavizzate" dal datore di lavoro, continuano a rivelare anche in Italia condizioni di vita tragiche per i bambini, soprattutto nel Mezzogiorno; la violenza sui bambini e sulle bambine, nelle sue diverse forme, e' una delle realta' piu' drammatiche del nostro tempo, tanto che anche il Sommo Pontefice ha recentemente lanciato l'allarme sul traffico della prostituzione e sul commercio di bambini; risulta evidente l'esigenza di garantire la piena osservanza da parte dell'Italia della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia; risulta quindi necessaria l'acquisizione coordinata ed integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione di misure legislative, amministrative per garantire da parte dell'Italia l'applicazione di questa Convenzione e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la piu' compiuta tutela degli infanti e dei minori; delibera di procedere alla costituzione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del regolamento di una Commissione speciale competente in materia di infanzia e impegna il Governo: ad una completa attuazione della Convenzione ONU sui diritti dei minori ed alla predisposizione, da parte del Ministro per la solidarieta' sociale, di un valido rapporto sull'esecuzione della Convenzione stessa, promuovendo ogni intervento idoneo a garantire i diritti del minore; ad agire, anche sul piano internazionale, perche' tali diritti siano riconosciuti ai bambini di ogni continente; a sviluppare, in armonia con il potenziamento delle politiche per la famiglia, una efficace ed incisiva politica per l'infanzia; a tener conto, fin dall'inizio del lavoro di predisposizione della finanziaria '97, della necessita' che le scelte di politica per l'infanzia siano supportate da idonei finanziamenti che mettano in grado le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali di svolgere un'azione efficace per la salvaguardia dei diritti dei minori. (1-00042)

 
Cronologia
mercoledì 9 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Viene costituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Il presidente è il senatore della Sinistra democratica- l'Ulivo, Giovanni Pellegrino.

giovedì 17 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, per aver «reiterato, con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessità e urgenza, la disposizione» espressa da precedenti decreti-legge decaduti. La sentenza blocca la prassi del Governo di reiterare il contenuto dei decreti-legge (sentenza n. 360).