Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00246 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19961016
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che: il contesto normativo tariffario che promuove la produzione di elettricita' da fonti rinnovabili o assimilate e' l'unico strumento operativo risultato utile per incrinare il monopolio della produzione di energia elettrica. Finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica, esso ha contribuito in concreto all'obiettivo del contenimento delle emissioni di anidride carbonica. La sua efficacia e' provata dai risultati: nei primi tre anni di operativita' sono state accettate iniziative per circa 500 impianti, di potenza complessiva pari ad oltre 7500 MW (pari a 6 o 7 centrali nucleari); si tratta di impianti di piccola e media taglia ben distribuiti sul territorio, prevalentemente dislocati in regioni deficitarie di energia elettrica, che per il loro funzionamento utilizzano fonti energetiche rinnovabili vere e proprie, rifiuti, residui di processo, combustibili di scarto, cascami di energia; se utilizzano combustibili fossili (come gli impianti di cogenerazione a ciclo combinato), per essere ammessi ai finanziamenti devono ottenere un'efficienza energetica di gran lunga superiore a quella del parco elettrico esistente in Italia; nulla fa pensare che il venir meno delle rigidita' dovute al monopolio (prezzo stabilito per decreto, acquirente unico) danneggerebbe le imprese produttrici o inficierebbe il meccanismo di incentivazione. Al contrario, esso di presterebbe ad essere utilizzato anche (e meglio) con il nuovo assetto che dovra' assumere il settore elettrico a seguito della liberalizzazione; nonostante il Ministro abbia recentemente ribadito l'intenzione di procedere speditamente sulla via della liberalizzazione del mercato elettrico, in concreto la politica del Governo sta favorendo il consolidamento del monopolio dell'Enel e sospendendo l'operativita' di quei pochi provvedimenti (Cip n. 6 del 1992 e decreti collegati) che hanno finora permesso la costituzione di un certo numero di imprese di produzione di energia elettrica; infatti, l'emanazione del decreto ministeriale 19 luglio 1996, condiziona l'erogazione dei contributi di cui al provvedimento Cip n. 6 del 1992 alla disponibilita' della Cassa Conguaglio (perennemente in deficit a causa dei ritardi nella definizione del sovrapprezzo termico che nulla ha a che vedere con gli incentivi alla fonte rinnovabili); inoltre, il parere negativo dell'Enel all'accettazione degli impianti delle ultime due graduatorie definite in base ai decreti collegati al provvedimento Cip n. 6 del 1992 e l'assenza di una risposta ufficiale del ministero ai presentatori delle proposte hanno scoraggiato importanti investimenti e interrotto di fatto l'interessante processo, appena iniziato, di graduale aumento dell'efficienza del parco elettrico italiano; infine, il decreto legislativo sui rifiuti, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, prevede procedure diverse per l'incentivazione agli impianti che recuperano energia dai rifiuti, sottraendoli implicitamente alla disciplina del provvedimento Cip n. 6 del 1992. La nuova norma lascia spazio alla discrezionalita' dell'Amministrazione e fa temere un ritorno ai poco gestibili e poco trasparenti contributi in conto capitale, proprio nel momento in cui il contesto in vigore stava iniziando a dare i migliori risultati in questo settore; nessun atto e' stato predisposto per indurre l'Enel a inserire i propri impianti nelle graduatorie semestrali di merito energetico. Infatti, l'Enel continua a costruire e a programmare impianti di merito energetico molto inferiore a quelli proposti da terzi e, al contempo, ostacola l'accettazione di questi ultimi, in particolare quelli gestiti dai consorzi previsti dall'articolo 23 della legge n. 9 del 1991; le giustificazioni finora addotte a questa politica, riguardanti l'elevato ammontare dei contributi che causerebbe distorsioni sul costo del chilowattora sostenuto dall'Enel, non risultano convincenti poiche' il costo dell'incentivazione non e' sopportato dall'Enel e nemmeno dal bilancio dello Stato ma a pagarlo sono gli utenti con un'addizionale, in bolletta, di circa tre lire a chilowattora; questa politica risulta in contrasto con le enunciazioni programmatiche del Governo in favore dello sviluppo sostenibile e con gli impegni assunti dal nostro paese, nell'ambito della Convenzione internazionale sul clima, per la riduzione delle emissione di CO2 -: se al di la' delle enunciazioni liberiste, il Governo non stia esponendo il Paese al rischio di privatizzare l'Enel attraverso il consolidamento del suo monopolio; se il Ministro ritenga coerente con il programma del Governo a cui partecipano gli ambientalisti (anche attraverso incarichi di grande prestigio) la decisione di azzerare il faticoso cammino in favore dell'efficienza energetica; se non ritenga di dover smentire le informazioni diffuse dagli organi di stampa in base alle quali il deficit della Cassa Conguaglio sarebbe dovuto per intero agli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; se non ritenga di dover revocare il secondo comma del Capitolo III del decreto ministeriale 19 luglio 1996 e di procedere invece ad un adeguamento del provvedimento Cip n. 6 del 1992 e dei decreti ad esso collegati al fine di implementarne l'attuazione e moltiplicarne gli effetti positivi (modifica della condizione di assimilabilita', inclusione delle iniziative Enel nelle graduatorie, istituzione di un piu' rigoroso sistema di controlli, modifica dei parametri relativi al servizio di scambio, avvio del sistema dei consorzi); se il Ministro non ritenga, infine, di dover intervenire affinche' l'Enel attui i propri piani di dismissione degli impianti piu' vecchi e a minor rendimento ed accetti la realizzazione di impianti di terzi, classificati nelle categorie A, B, C e D, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1992 e giudicati ammissibili alla verifica di compatibilita' del dicembre 1995 e del giugno 1996. (2-00246)