Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00806 presentata da PENNA RENZO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961016
Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 19, lettere d) ed e), della legge n.413 del 1991 e la conseguente circolare 21 marzo 1992, n. 42 del ministero del lavoro - direzione generale del personale, avente per oggetto: "fatti che possono configurarsi violazioni tributarie", prevedono che nel caso di omissioni contributive da parte dei datori di lavoro, l'ispettorato del lavoro e gli organi giurisdizionali sono tenuti a comunicare direttamente al comando della guardia di finanza competente le ipotesi di violazioni tributarie collegate alle evasioni contributive; la conseguenza e' quella che, ai lavoratori che denunciano il datore di lavoro per periodi e/o retribuzioni non regolarizzati, viene successivamente richiesto, da parte degli uffici finanziari, il versamento tramite iscrizione a ruolo dell'importo relativo alle ritenute fiscali calcolate sulla retribuzione dichiarata dal lavoratore come percepita per il periodo del rapporto di lavoro in nero, oltre che sanzioni ed interessi; tale prassi viene adottata indipendentemente dall'esito della denuncia per il recupero dei contributi presentata dal lavoratore; quindi, anche in mancanza della conclusione positiva della vertenza di lavoro; il lavoratore dipendente di fronte all'erario e' "un cittadino come un altro", ma nell'attuale situazione di mercato del lavoro che interessa il nostro Paese, il lavoratore e' parte debole e soccombente non avendo a disposizione sufficienti mezzi giuridici per tutelare il proprio posto di lavoro in caso di conflitto, o anche di semplice contestazione, nei confronti della parte datoriale; questo accade specialmente nei confronti di piccole aziende e il lavoratore, trovandosi nello stato di "necessita'", non puo' in pratica respingere la proposta di un lavoro non regolare; e' evidente infatti che in questi casi, il lavoratore che volesse rivendicare i suoi diritti previdenziali in costanza di rapporto di lavoro, verrebbe quasi certamente licenziato; le posizioni del dipendente e quella del sostituto d'imposta sono completamente diverse: il primo e' obbligato al tributo in virtu' del reddito percepito; il secondo e' investito dallo Stato di un compito di rilievo, cioe' quello di riscuotere e versare all'erario il tributo dovuto dal primo (obbligo del sostituto stesso a presentare mod. 770); il sostituto d'imposta e' unico debitore, verso il fisco, dell'imposta dovuta sul presupposto realizzato da altri, cioe' dal sostituito (lavoratore) -: se non si ritenga di adottare le necessarie misure per eliminare questa pesante condizione, che gia' ha ridotto di gran lunga le richieste di intervento per recupero contributivo all'Inps ed all'ispettorato del lavoro, in assenza del quale i lavoratori interessati eviteranno sempre piu' di sporgere denuncia, per evitare di essere essi stessi i primi danneggiati dalla denuncia; se per risolvere la situazione, non sia opportuno che - analogamente a quanto accade per i contributi omessi - si proceda anche per le ritenute fiscali ponendole quindi a carico del datore di lavoro. (5-00806)