Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04345 presentata da PENNA RENZO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961016
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il Governo italiano, nel recepire la direttiva Cee n. 80/987, ha emanato il decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992, "Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro"; presupposto della tutela e' l'insolvenza accertata del datore di lavoro; essa si verifica: a) per i datori di lavoro soggetti al fallimento, con l'apertura di una procedura concorsuale o assimilata (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria); b) per i datori di lavoro non soggetti a fallimento (non imprenditori o cessati da oltre un anno), con un atto di esecuzione forzata che dimostri l'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali); il fondo garantisce le mensilita' di retribuzione diretta o indiretta relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che non siano state corrisposte per l'attivita' lavorativa che cada entro gli ultimi dodici mesi prima dell'apertura del fallimento o dell'esecuzione negativa; numerosi sono i casi in cui all'azienda, successivamente al fallimento o concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 viene concessa, su richiesta del curatore fallimentare la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, a cui seguiranno i licenziamenti e la messa in mobilita' dei lavoratori; l'Inps, in questi casi, non riconosce la tutela espressa dalla direttiva Cee e dal decreto legislativo n .80 del 1992; piu' precisamente, non riconosce ai lavoratori richiedenti le ultime tre mensilita'; per l'istituto di previdenza, la Cigs non interrompe il rapporto di lavoro con l'azienda, presso la quale gli interessati hanno prestato attivita' lavorativa; la direttiva Cee emanata e cosi' anche il decreto legislativo in argomento, si riferiscono espressamente agli ultimi tre mesi di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali in atto -: se non si ritenga che l'interpretazione dell'Inps sia palesemente in disaccordo con la direttiva emanata, e che tale comportamento determinando una disparita' di trattamento tra i lavoratori interessati, richieda un intervento del ministero, atto a chiarire e meglio specificare il contenuto della direttiva Cee in oggetto. (4-04345)
In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare presentato, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue. L'intervento del Fondo di Garanzia per l'erogazione, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, delle tre mensilita' di retribuzione, previsto dal decreto legislativo n. 80/92, e' subordinato al licenziamento dei lavoratori. Nel caso in cui detti lavoratori, successivamente alla dichiarazione di fallimento della ditta, vengano ammessi al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dalla legge n. 223/91, il rapporto di lavoro prosegue e si conclude soltanto a seguito di formale licenziamento al termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale. Da tale data, pertanto, deve essere computato l'arco temporale di 12 mesi entro il quale vanno collocate le tre mensilita' non percepite dai lavoratori. L'INPS ha precisato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 80/92, il pagamento della prestazione suddetta non e' cumulabile, fino a concorrenza degli importi, con il trattamento di integrazione salariale straordinaria, frutto nei 12 mesi sopraindicati. In tale quadro normativo, non e' in facolta' dell'Istituto adottare comportamenti diversi da quelli che discendono dall'interpretazione letterale della legge. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.