Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04348 presentata da PENNA RENZO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961016
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 223 del 1991, istitutiva dell'indennita' di mobilita', all'articolo 12 comma 3, dispone che il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria venga esteso anche alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti; successivamente l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito in legge n. 236 del 1993, stabilisce la proroga di quanto sopra e riduce il numero dei dipendenti a cinquanta; la legge n. 451 del 1994 di conversione del decreto-legge n. 299 del 1994 all'articolo 5, comma 3, nel prevedere che la disciplina in materia di indennita' di mobilita' venga estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, alle stesse condizioni, determina la conseguenza per cui non solo il diritto all'indennita' di mobilita' viene esteso alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di cinquanta addetti, ma che, per analogia e secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991, le cinquanta unita', s'intende debbano risultare di media nel semestre che precede la data di presentazione della richiesta; successivamente all'11 agosto 1991, data di entrata in vigore della citata legge n. 223 del 1991, numerose altre disposizioni - di regola decreti-legge oltre tutto raramente convertiti - hanno transitoriamente esteso la possibilita' di accedere ai trattamenti in questione a lavoratori da altre imprese, purche' sospesi o licenziati in determinati archi temporali di volta in volta individuati dai singoli provvedimenti; queste ed altre estensioni, sono state disposte da leggi o decreti-legge a volte confusi e contraddittori, che si sono accavallati tra di loro e hanno determinato anche notevoli difficolta' interpretative e applicative; l'articolo 2, comma 22, della legge n. 549 del 1995 proroga il riconoscimento dell'indennita' in parola alle imprese commerciali con piu' di cinquanta dipendenti fino al 31 dicembre 1997; l'Istituto della previdenza sociale, sede di Alessandria, legittimato al pagamento dell'indennita', per il caso in oggetto ha interpellato telefonicamente la sua direzione centrale. Considerata la complessita' e il timore di creare precedenti, la direzione dell'Inps ha posto quesito al ministero del lavoro il quale verbalmente ha risposto che per quanto riguarda l'indennita' di mobilita' agli addetti del settore commercio (ex articolo 7, comma 7, della legge n. 236 del 1993) spetta solo alle aziende che occupano almeno cinquantuno dipendenti nel mese in cui viene aperta la procedura; la circolare del ministero del lavoro n. 33 del 14 marzo 1994, ai fini del requisito occupazionale fa esplicito riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda anche per quanto attiene i contratti di solidarieta'. Sulla base di questa circolare, diversi sono stati gli accordi di riconoscimento dell'indennita' di mobilita' in campo nazionale; la risposta verbale del ministero al quesito dell'Inps di Alessandria, dal cui contenuto emerge incontestabile la negazione della prestazione di cui trattasi, non fa alcun esplicito riferimento a fonti normative; pertanto risulta carente di forza di principio inderogabile, contrasta con la summenzionata circolare e determina una disparita' nel diritto al trattamento di mobilita' rispetto al diritto alla cassa integrazione straordinaria e ai contratti di solidarieta' -: se si intenda intervenire per chiarire e per superare tale disparita' di trattamento consentendo il riconoscimento dell'indennita' di mobilita' ai dipendenti da imprese commerciali. (4-04348)