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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04448 presentata da MASTELLA MARIO CLEMENTE (CCD-CDU) in data 19961021

Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: la direzione regionale delle entrate della Campania, con provvedimento del 19 agosto 1996, ha sospeso dal servizio il capo del reparto contenzioso in servizio presso l'ufficio Iva di Benevento; il provvedimento e' stato motivato adducendo che il predetto funzionario e' stato rinviato a giudizio e "attesa la particolare rilevanza dei reati, la permanenza in servizio del citato dipendente porterebbe nocumento al prestigio e al decoro dell'Amministrazione, offuscandone l'immagine e la credibilita'"; il predetto funzionario e' stato rinviato a giudizio per abuso di ufficio, consistente nell'aver espresso, quale componente di una commissione edilizia comunale, parere favorevole al rilascio di una concessione edilizia in zona agricola, in contrasto con le "direttive" impartite dalla regione Campania con la legge n. 14 del 1982 (si discute se la legge regionale n. 14 del 1982 sia una legge di "indirizzi" o se sia direttamente applicabile; e se sia possibile l'asservimento di terreni aventi medesima destinazione d'uso, ma non confinanti: problematiche tipicamente amministrative); i fatti, per di piu', risalgono al lontano 1988; il cennato provvedimento di rinvio a giudizio non aveva avuto alcun clamore (era anzi passato completamente inosservato), non aveva offuscato in alcun modo l'immagine del predetto funzionario, ne' aveva leso l'immagine dell'amministrazione finanziaria, completamente estranea ai fatti; il provvedimento di sospensione, invece, ha suscitato clamori e proteste da parte delle organizzazioni sindacali, dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria scesi in stato di agitazione, ed anche degli ordini professionali, che hanno evidenziato l'assurdita' di tale provvedimento, privo di qualsiasi motivazione ed assolutamente ingiustificato, attesa la natura dei fatti oggetto del capo di imputazione (si tratta di controverse problematiche di diritto amministrativo, che per altro nulla hanno a che vedere con il rapporto di impiego), ed in considerazione della stima e fiducia di cui il predetto funzionario gode all'interno dell'ufficio e nei rapporti con l'utenza; il provvedimento risulta poi addirittura odioso, in considerazione del fatto che altri dipendenti dell'amministrazione finanziaria, rinviati a giudizio o addirittura condannati per corruzione o concussione e per fatti commessi nell'ambito del rapporto di impiego, non sono stati sospesi o sono stati riammessi in servizio, che viene prestato regolarmente; va aggiunto che la direzione regionale delle entrate ha adottato il provvedimento sebbene un suo precedente, analogo atto, relativo ad altro dipendente dell'ufficio Iva di Benevento, sia stato annullato dal Consiglio di Stato, ed il procedimento penale si e' poi concluso con la piena assoluzione dell'impiegato, rimasto ingiustamente sospeso dal servizio per quasi un anno -: se siano a conoscenza di siffatto modo di operare della direzione regionale delle entrate per la Campania; se ritengano corretto che la pubblica amministrazione adotti provvedimenti stereotipati, non preceduti da alcun accertamento istruttorio, e di fatto privi di qualsiasi motivazione; se ritengano che una fattispecie di abuso di ufficio per fatti estranei al rapporto di impiego, e per questioni che pongono discutibili problemi di interpretazione in sede amministrativa, costituisca reato "di particolare gravita'"; se si rendano conto che siffatti provvedimenti, anziche' dare un'immagine di rigore della pubblica amministrazione, contribuiscono a screditarla; se si rendano conto che siffatti provvedimenti creano un comprensibile clima di agitazione per tutti gli amministratori degli enti locali e inducono alla paralisi delle amministrazioni; tant'e' che molti amministratori della Campania hanno minacciato di dare le dimissioni nelle mani dei prefetti; come mai questi "severi" provvedimenti vengano presi solo dalla D.r.e. di Napoli (ma non per tutti), e non da altre D.r.e. o dallo stesso Ministero; come mai la sola D.r.e. per la Campania, all'interno di tutta la galassia del pubblico impiego, perseveri nell'adottare simili provvedimenti, che appaiono persecutori, quando nessun altra pubblica amministrazione ha ritenuto di arrivare a tanto (gli unici due dipendenti sospesi sono in forza all'ufficio Iva di Benevento); se sia stato effettuato, nell'ambito del pubblico impiego, un monitoraggio di tutti i dipendenti che rivestono cariche elettive rinviati a giudizio per varie cause o se questi provvedimenti vengono adottati a caso, dando adito al grave sospetto di atti finalizzati a raggiungere scopi ben determinati; quale azienda oculata si priverebbe dell'unico dipendente di livello direttivo presente nel reparto contenzioso di Benevento con l'entrata a regime del nuovo processo tributario e della conciliazione giudiziale, quando si proclama di voler combattere l'evasione fiscale, mettendo in campo le migliori forze disponibili; se sia a conoscenza del fatto che l'ufficio Iva di Benevento e' sottodimensionato per quanto riguarda il personale della VIII e IX qualifica funzionale; se, a seguito di richiesta espressa di tutti i sindacati, sia stata valutata l'opportunita' di annullare, in sede di auto tutela o in via gerarchica, un cosi' iniquo provvedimento, peraltro dannoso - dal punto di vista dell'immagine ed economico - per il Ministero delle finanze, oltre che dal punto di vista del risarcimento dei danni; quali motivi, in caso di diversa decisione dell'Amministrazione riguardo alla sopraindicata opportunita' di annullare il provvedimento, potrebbero supportare tale orientamento, atteso che il Consiglio di Stato, con giurisprudenza ormai uniforme e costante, ha messo in correlazione la sospensione oltre che con la gravita' del reato, con la personalita' e la risonanza ambientale del fatto ascritto; come mai un provvedimento cosi' grave e dalle ripercussioni psicologiche cosi' forti sia stato firmato il 19 agosto 1996, da un semplice capo servizio (neanche vicario), pur non ricorrendo alcun carattere di urgenza ed in netto contrasto con l'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonche' dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, e non dal direttore regionale delle entrate della Campania, dottor Luigi Nastri; se si ritenga corretto che un semplice rinvio a giudizio, che non e' verdetto di condanna, possa essere all'origine di un provvedimento cosi' lesivo delle garanzie di un cittadino. (4-04448)

 
Cronologia
giovedì 17 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, per aver «reiterato, con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessità e urgenza, la disposizione» espressa da precedenti decreti-legge decaduti. La sentenza blocca la prassi del Governo di reiterare il contenuto dei decreti-legge (sentenza n. 360).

mercoledì 23 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 316 voti a favore e 286 voti contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 2298 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.